Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 novembre 2013 n. 25213[1]
L’età dei genitori, da cui la bimba nacque a seguito di un intervento di fecondazione assistita, non riveste rilevanza alcuna ai fini della valutazione di mancanza di assistenza, presupposto dell’abbandono e della conseguente pronuncia di adottabilità.
Nel caso in esame, il giudice del merito ha evidenziato una situazione di mancanza di assistenza (e dunque di abbandono) da parte dei genitori, fondata su presunzioni precise e concordanti: il bambino non può essere sottoposto a rischi traumatici diretti ad incidere in modo grave e definitivo sul suo sviluppo.
Al centro della vicenda, piuttosto, un episodio di abbandono della bambina, che all’epoca dei fatti aveva poco più di un mese di vita, precisa la Cassazione, trovata dai vicini nell’auto posteggiata sotto casa, mentre stava piangendo in orario quasi notturno e per una durata non istantanea, ma di una certa estensione.
Ai vicini che bussarono alla porta, il padre affermò che la situazione era sotto controllo e che egli stava raggiungendo la piccola per andare ad incontrare la madre che era presso un’amica e tutti insieme sarebbero tornati a casa.
Un fatto del genere fa emergere il comportamento dei genitori, caratterizzato da grave mancanza di attenzione nei confronti della bambina, da notevolissima sottovalutazione delle sue esigenze.
Dalla perizia effettuata in sede di processo d’appello, é emersa poi una modalità particolarmente distonica dei genitori di rapportarsi con la bambina, con una totale sottovalutazione delle problematicità e delle difficoltà di crescita di un minore.
Dunque, secondo i magistrati, si é di fronte a una grave ed irreversibile inadeguatezza dei genitori, in relazione alle esigenze di sviluppo della minore, che finisce per configurarsi come mancanza di assistenza, giustificante la dichiarazione di adottabilità.
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