Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 aprile 2013 n. 15936[1]
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) è necessario che: a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.
Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i parcheggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare.
Giova infine rammentare che già di recente, in fattispecie analoga, questa sezione ha avuto modo di affermare che l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, Cds, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall‘art. 650 cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 della 1. n. 689 del 1981’ (Cass., Sez. I, 06/12/2011, n. 47886)
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