cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 7 febbraio 2014, n. 2802

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 27.12.2011, chiedeva al Tribunale minorile la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nata a (omissis), la cui madre aveva espresso dopo il parto la volontà di non riconoscerla e che veniva iscritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pesaro come figlia di genitori ignoti e con imposizione del nome di B.E. .
Con sentenza n. 27 del 28.02 – 1.03.2013 il Tribunale minorile dichiarava non luogo a provvedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nel contempo revocando la già disposta nomina del tutore provvisorio e disponendo la permanenza della bambina presso la coppia affidataria, presso cui la stessa viveva fin dalla sua nascita, nonché la frequentazione con la madre naturale, mediante incontri che il Tribunale statuiva fossero presenziati dalla Dott.ssa Bo. , psicologa e psicoterapeuta. Con sentenza n. 7 dell’8.05-5.06.2013 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava lo stato di adottabilità di K.M.E. (già B.E. ).
La Corte territoriale osservava che nell’ampia ed articolata parte motiva il Tribunale per i Minorenni aveva sostenuto che a seguito del riconoscimento della minore in data 10.4.2012, da parte della madre biologica, la quale al contrario al momento del parto aveva dichiarato di non volere riconoscere la figlia e di non volersi avvalere della facoltà di chiedere un termine per provvedere al riconoscimento, tanto che il PMM aveva inoltrato richiesta di dichiarazione di stato di adottabilità ex art. 11 L. 184/83, il procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità aveva mutato natura, passando dall’originario procedimento cosiddetto abbreviato, di cui al secondo comma del citato art. 11 L. 184/83, al procedimento ordinario previsto dagli artt. 8 e segg. della stessa legge con conseguente necessità, da parte del Tribunale, di procedere all’accertamento della sussistenza in concreto dello stato di abbandono della minore in oggetto. Nell’ambito di tale indagine, il Tribunale per i Minorenni aveva sentito la madre biologica della minore e la responsabile della Comunità di accoglienza dove la prima aveva continuato a vivere, nonché effettuato Ctu al fine di indagare la personalità della donna anche in relazione alle sue capacità genitoriali, stante la particolarità della sua storia (nata nella (OMISSIS) , dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore, all’età di 19 anni, era entrata nella Congregazione religiosa congolese delle (OMISSIS) , presso cui aveva svolto il postulantato, il noviziato e la professione temporanea fino a giungere alla professione solenne dei voti nell’anno 1996; all’interno della Congregazione aveva ricoperto incarichi di responsabilità, tra cui da ultimo l’assistenza alle studentesse del Liceo tenuto dalla Congregazione; era stata inviata a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana per studiare teologia e vi era rimasta due anni; nel marzo 2011, secondo il riferimento della K., aveva subito violenza ad opera di un sacerdote congolese, la cui identità non era stata mai rivelata, rimanendo incinta; su indicazione delle suore superiori della Congregazione, dopo la conoscenza del suo stato di gravidanza, aveva trascorso il periodo di gestazione presso l’associazione Oasi dell’Accoglienza di Fano fino al parto avvenuto presso l’Ospedale di (omissis)). Osservava ancora la Corte che il Tribunale aveva ritenuto che non dovesse darsi luogo alla dichiarazione di adottabilità della minore, dovendosi considerare la particolarissima situazione in cui la madre biologica versava al momento del parto, tale da non poter validamente esprimersi in ordine alla rinuncia ad un eventuale ripensamento, in quanto la donna aveva vissuto, a seguito dell’evento traumatico del concepimento, un percorso esistenziale caratterizzato da tre fasi, la separazione dal suo stato di suora e madre spirituale (la sua Congregazione l’aveva inizialmente consigliata di partorire la bambina e di darla subito in adozione, onde far rientro nell’ordine, ma appena dopo il parto le aveva comunicato che non poteva più far parte della Congregazione, pur potendo rimanere una consorella in Cristo), la transizione ad un nuovo, ma non ancora pienamente acquisito, stato di donna e madre e l’incorporazione del nuovo stato, che l’aveva indotta al riconoscimento al 73esimo giorno dopo la nascita. Nel passaggio da una fase ad un’altra, secondo il Tribunale, la donna era vissuta in uno stato di disorientamento e d’incapacità di scegliere e di volere, dal quale era uscita con la consapevolezza del suo nuovo status, che essa desiderava ed era in grado, se pur con i dovuti accorgimenti e supporti, di vivere.
Tanto anche premesso, la medesima Corte territoriale riteneva che pregiudiziale e dirimente, sì da non doversi neppure affrontare la problematica relativa alla capacità o incapacità genitoriale della madre biologica della minore in oggetto (su cui peraltro la Ctu non aveva dato risposte definitive ed appaganti, lasciando spazi a dubbi quanto meno con riferimento ai necessari tempi di recupero ed elaborazione di cui la donna avrebbe sembrato avere comunque bisogno), era il rilievo – che non poteva che essere ribadito richiamandosi anche a tutto quanto già illustrato nel provvedimento del 16/30.1.2013 (ed ancor prima in quello del giugno 2012), che aveva revocato il decreto del Tribunale per i Minorenni, il cui contenuto, se pur non sotto veste formale di sentenza, era stato poi ripreso con la pronuncia qui impugnata – dell’esatta inquadrabilità della fattispecie nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 11 della Legge 184/1983, norma che prevedeva e prescriveva, nell’ipotesi in cui un minore non fosse stato riconosciuto alla nascita ed in caso di rinuncia all’esercizio della facoltà di chiedere un termine per provvedere al successivo riconoscimento, che venisse dichiarato lo stato di adottabilità immediatamente e senza ulteriori accertamenti, all’evidente scopo di assicurare al minore, nel suo superiore interesse, il pronto inserimento in una famiglia dove godere di cure, affetti e relazioni familiari adeguate. Era appena il caso di ricordare che tale disciplina sottendeva il principio che il minore non riconosciuto era per definizione un minore abbandonato perché privato non solo e non tanto della necessaria assistenza, nelle sue forme materiale e affettiva, quanto e soprattutto della sua identità personale. A fronte di una situazione di abbandono ormai consolidata, stante il non riconoscimento da parte della madre biologica che nel contempo rinunciava a qualsivoglia termine per provvedere ad un riconoscimento ed in considerazione altresì dell’assenza di qualsiasi rapporto madre/figlia, non avendo la K.M. stretto alcun legame con la minore dopo la sua nascita, nessun mutamento poteva ritenersi essere avvenuto circa la natura del procedimento, come sostenuto dal primo giudice (da “abbreviato” in “ordinario”), a seguito dell’intervenuto riconoscimento che non poteva che essere considerato tardivo (effettuato a distanza di tre mesi e mezzo circa dalla nascita e preceduto un mese prima circa da un’istanza di sospensione del procedimento) e comunque ininfluente, pur a voler considerare la possibilità del “diritto al ripensamento” di cui alla pronuncia impugnata (da esercitare comunque, anche sulla base della legislazione Europea citata dal primo giudice, in un arco temporale molto breve), dovendo invero in ogni caso procedersi alla valutazione del momento in cui si era verificato il mancato riconoscimento, onde evitare ravvedimenti solo formali ovvero dettati da propositi di riscatto e di reazione in danno a situazioni radicatesi a vantaggio del minore, il cui superiore interesse costituiva sempre e comunque il bene primario da perseguire. Ciò posto, la K.M. aveva manifestato la sua scelta al momento del parto con assoluta consapevolezza e coscienza, in quanto frutto di una decisione tutt’altro che estemporanea e condizionata, il che si desumeva non sulla base di congetture o convinzioni soggettive, ma sulla scorta di quanto emergente da un attento esame degli atti. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva espressamente negato rilevanza alla certificazione redatta dalla ostetrica M.M. , alla presenza di una testimone, che parimenti sottoscriveva l’atto pubblico, contenente la rinuncia della madre biologica, che aveva manifestato la volontà di non essere nominata e quindi di non riconoscere la figlia, ad avvalersi della facoltà di chiedere termine per provvedere al riconoscimento, quanto ivi attestato aveva pregnante valore nei termini ivi contenuti, desumendosi dall’atto che la K.M. era stata adeguatamente e compiutamente informata delle sue facoltà e delle conseguenze della sua decisione, peraltro già precedentemente e fermamente assunta dalla donna fin da prima del parto. Né poteva ipotizzarsi frettolosità o approssimazione nelle informazioni rese alla madre da parte della ostetrica, anche in considerazione della formazione che lo stesso Tribunale aveva impartito ai Presidi Ospedalieri di Ostetricia, come si leggeva nella sentenza, proprio in relazione alle problematiche relative al mancato riconoscimento dei neonati. A ciò si aggiungeva che la K.M. all’epoca del parto aveva 43 anni (non era cioè una ragazzina appena maggiorenne sprovveduta ed immatura), era persona con una istruzione ed una cultura superiore (in possesso di diploma di scuola superiore, frequentava da due anni la facoltà di teologia presso la Pontificia Università Urbaniana), era suora della Congregazione delle (omissis) cui erano stati affidati, nel tempo, incarichi di responsabilità sia presso una casa per bambini sia nella organizzazione della casa religiosa (economato) sia nell’assistenza delle studentesse liceali dell’istituto tenuto dalla Congregazione cui apparteneva, era persona in grado di comprendere ed esprimersi correttamente nella lingua italiana (da due anni risiedeva in Italia stabilmente, frequentando l’università e trascorrendo i periodi di vacanza presso la casa di accoglienza dove poi si rifugiava nei tre mesi precedenti il parto, ricevendo cure ed assistenza). E dunque vuoi per età, vuoi per grado di istruzione, vuoi per condizioni personali e di vita la K.M. era assolutamente in grado di capire il significato delle informazioni fornitele dalla ostetrica, a ciò opportunamente preparata, e di conseguenza di assumere decisioni consapevoli conseguenti alle informazioni ricevute. Peraltro la K. perveniva al parto già decisa sul da farsi, avendo avuto modo se non per tutto il periodo della gravidanza (sostenendo la donna di essersene resa conto solo in ottobre) certo per un periodo più che congruo (almeno tre mesi) di pensare alla propria situazione, di valutare le possibili conseguenze delle scelte che le si prospettavano (in particolare portare avanti la gravidanza, mandare in adozione il bambino e così rimanere nella Congregazione ovvero tenere con sé il bambino ma uscire dalla Congregazione) e di assumere la sua decisione in quanto prima che suora e prima che madre la K. era una donna con una propria personalità e valide capacità di intendere e di volere. Di fronte all’alternativa se lasciare o meno la Congregazione, la K. , nel pieno possesso della sue facoltà, aveva scelto la Congregazione, ritenendo di non riconoscere la bambina. Si doveva tenere conto, ad ulteriore conferma della libertà e consapevolezza in cui la donna aveva maturato la sua decisione (non a caso si utilizzava il termine “maturato” proprio per il lasso temporale non trascurabile di cui ha disposto la donna), che nel non breve periodo trascorso prima del parto presso l’Oasi dell’Accoglienza di Fano, come si desumeva dalle precise dichiarazioni della responsabile C.M. , la K.M. aveva ricevuto assistenza materiale e morale, ma soprattutto, con insistenza, le si era sempre ripetuto, dandole ampie assicurazioni sul punto, che nel caso in cui avesse deciso di tenere il bambino avrebbe ricevuto totale ed incondizionato aiuto dalla struttura (così testualmente la C. : “io le ho sempre ribadito che se lei avesse voluto tenere il bambino io e la mia Oasi la avremmo aiutata”). La K.M. , dunque, in coscienza e con libera volontà, di fronte alla alternativa che le era stata prospettata e sapendo pure che in caso di una diversa decisione avrebbe ricevuto aiuti materiali e morali, aveva scelto di rimanere suora all’interno della Congregazione, rinunciando ad un effettivo legame con la figlia. Dopo il parto, ma comunque in tempi brevissimi (la stessa K.M. riferiva di aver ricevuto la comunicazione del consiglio della Congregazione a non farla rientrare comunque “prima di Natale”), pur a conoscenza della posizione della Congregazione opposta rispetto a quanto prospettatole, non si adoperava per assistere la figlia, per instaurare un contatto o un rapporto con la piccola, di fatto abbandonava se non fino al riconoscimento avvenuto in data 10 aprile 2012 certamente fino alla presentazione di istanza di sospensione del 6 marzo precedente, e comunque non convintamente cercata, mentre nel frattempo la minore rimaneva inserita nella famiglia affidataria, capace di rispondere all’esigenza di serenità familiare ed ambientale che, in caso di assenza di un rapporto significativo tra il genitore biologico e il minore, la legge privilegiava. La decisione di riconoscere la minore, peraltro, sembrava emergere non a seguito di un ripensamento profondo e di un travaglio interiore motivato da un interesse per la bambina, bensì come conseguenza dell’essere stata estromessa dalla Congregazione, decisione che il Consiglio aveva assunto inaspettatamente, quanto meno rispetto alle iniziali indicazioni, e che aveva indotto la K.M., alla quale si era chiusa la strada religiosa, di tornare sui suoi passi. In conclusione, non essendo nel caso di specie invocabile un difetto di conoscenza sulle facoltà riconosciute alla donna, in quanto la stessa era stata adeguatamente assistita ed informata e tenuto conto dell’inesistenza di un qualsiasi rapporto fra la madre e la figliaci riconoscimento effettuato dalla ricorrente doveva ritenersi inefficace ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 11 della legge 184/1983. In ossequio a quanto disposto dall’art. 11 citato per legge doveva seguire la immediata dichiarazione dello stato di adottabilità della minore in oggetto ed in tal senso la pronuncia impugnata andava riformata.
Avverso questa sentenza la K.M.L.Y. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato al PM presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, nonché a S.C. e D.P. , i quali hanno resistito con controricorso e gli ultimi due anche depositato memoria, nonché ancora al PG presso la Corte di appello di Ancona ed all’Avv.to C.M. quale curatore speciale della minore, che non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la K.M. denunzia:

1. ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, 52 e segg. c.p.c. (art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.)’. ai fini dell’annullamento dell’impugnata sentenza ed in riferimento al rigetto della sua istanza di ricusazione ex art. 52 e 51 n. 4 c.p.c. proposta nei confronti di tutti i magistrati componenti il Collegio investito della decisione sull’appello, in quanto gli stessi si erano già favorevolmente pronunciati con decreto del 16-30.01.2013 sul reclamo proposto dal PM ed avevano annullato il provvedimento reclamato nel contempo argomentatamente disponendo il rinvio al Tribunale minorile per dichiarare lo stato di adottabilità della minore, all’esito di un approfondito esame del merito della vicenda.

Il motivo non ha pregio dal momento che l’emissione di provvedimenti interinali e provvisori in corso di causa o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l’esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione (in tema, tra le altre cfr Cass. n. 422 del 2006).

2. ‘Violazione e falsa applicazione della L. n. 184/1983 art. 11, comma 11, in relazione alla L. 184/1983 art. 1, comma 1, artt. 12, 13, 14, 15, come modificati dalla L. 149/2001, all’art. 8, comma 1, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.11.1950, all’art. 7, comma 1, all’art. 8, comma 1, all’art. 9, comma 1 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.89, alla Legge 10.12.2012, n. 219, art. 2, Co. 1, lett. n), Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, (art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.)’.

La ricorrente censura la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità della figlia minore Elena, in sintesi sostenendo che la pronuncia si fonda su un’erronea lettura dell’art. 11, comma secondo, della L n. 184 del 1983 e su assiomi in diritto contrastanti con la vigente normativa interna e sopranazionale sui temi del riconoscimento del figlio naturale nonché dell’adozione e della tutela dei minori, dei quali va garantito l’interesse primario alla loro famiglia naturale, interesse cui va attribuita preminenza assoluta pure in via esegetica della suddetta normativa.

In particolare contesta per più profili, inerenti anche alle proprie condizioni personali e capacità psichiche, che potesse essere riconosciuta validità ed utilizzabilità giuridica o attribuita irretrattabilità alla sua contingente ‘rinuncia’ al riconoscimento della figlia ed alla facoltà di fruire per effettuarlo del termine legale di sospensione del procedimento, espressa il 23.12.2011, nell’immediatezza del parto, e recepita dall’ostetrica, sostenendo al riguardo anche che deve essere assicurato l’irrinunciabile diritto della madre biologica ad un ripensamento in tempi ragionevoli sulla scelta dell’anonimato e che attualmente anche nel procedimento contemplato dal secondo comma dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, al TM non possono ritenersi precluse indagini sullo stato abbandonico e sulla recuperabilità o meno della capacità genitoriale e che anzi pure in questo specifico caso non si possa prescindere ai fini della decisione di adattobilità dall’accertamento positivo dell’irrecuperabilità della capacità in questione.

3. ‘Violazione e falsa applicazione della L. n. 184/1983 art. 8 comma 1 e art. 11, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.)’.

La ricorrente si duole dell’omesso esame e valorizzazione dell’emerso e compromesso stato psichico in cui aveva versato nel periodo anteriore, concomitante ed immediatamente posteriore al parto e da cui si era ristabilita al tempo del riconoscimento della figlia, avvenuto dopo 73 giorni dalla sua nascita, circostanze che a suo parere avrebbero dovuto fare anche ravvisare gli estremi della forza maggiore sufficienti ad escludere lo stato di abbandono della minore.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame unitario, meritano favorevole apprezzamento nei sensi in prosieguo precisati, che anche assorbono l’esame di ogni ulteriore, prospettata questione.

Il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) si correla non al solo fatto della nascita del figlio ma a regole legali e segnatamente ad una manifestazione di volontà di riconoscere il nato (o il nascituro, ex art. 254 c.c.) come proprio figlio; tale diritto e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio (cfr Cass. n. 2230 del 1970). Pertanto, il diritto sostanziale alla genitorialità giuridica può rimanere definitivamente ed irreversibilmente pregiudicato, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, solo dal non esercizio del diritto al riconoscimento del figlio biologico nelle forme ed entro i limiti anche temporali imposti dall’ordinamento positivo.

L’art. 30 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile adottato, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 27, con DPR 3.11.2000 n. 396 dispone che la dichiarazione di nascita deve rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Gli effetti legali riconnessi all’eventuale opzione materna per l’anonimato si pongono solo in funzione di tutela sia dei profili di segretezza che la scelta della madre implica (in tema cfr Corte cost. n. 278 del 2013) e sia del diritto del neonato in stato di abbandono ad avere una famiglia accudente; in tali prospettive garantistiche involgono anche le modalità di redazione dell’atto di nascita del figlio da parte dell’ufficiale dello stato civile (artt. 28, 29 e 30, 43, 49 del citato DPR n. 396 del 2000) e la condizione del neonato, per il quale deve aprirsi il procedimento adottivo abbreviato, contemplato dal comma secondo dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, che consente al TMM di provvedere immediatamente, senza ulteriori accertamenti, alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in tutti i casi in cui non risulti l’esistenza dei genitori dello stesso.

Peraltro, tale immediata declaratoria dello stato di adottabilità è, in ragione dell’uso della locuzione ‘a meno che’ insita nella medesima disposizione, espressamente condizionata all’assenza di una richiesta di sospensione che provenga da chi, affermando di essere uno dei genitori, quindi anche la madre biologica che abbia optato per l’anonimato, chieda termine per provvedere al riconoscimento del minore. La formulazione della richiesta di sospensione, che per quanto detto, non è suscettibile di preventiva e definitiva rinuncia stragiudiziale, non è soggetta a termini processuali di decadenza, sicché ben può intervenire durante tutta la pendenza del procedimento abbreviato di primo grado, purché prima della sua definizione da parte del TMM, posto anche che il settimo comma del medesimo art. 11 della legge n. 184 del 1983 priva di efficacia il riconoscimento solo se attuato dopo l’intervenuta dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo.

Con riguardo poi alla concessione del termine di sospensione ed alla rilevanza del riconoscimento in riferimento al tempo anteriore e posteriore alla pendenza del concesso termine va ritenuto che la ricorrenza del prescritto limite della permanenza comunque di un rapporto del genitore biologico col figlio, debba essere intesa in correlazione con le peculiarità del caso e nell’interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, che presiede all’intera legge n. 184 del 1983, ossia valorizzando disponibilità, capacità e competenze del genitore biologico, quali anche connesse alle responsabilità del ruolo (in tema, cfr Cass. 2102 del 2011), qualora l’insorgenza di un positivo, stretto rapporto interpersonale sia stata legalmente posticipata e comunque l’assenza di relative concrete manifestazioni, coerenti con l’intento perseguito dal genitore biologico, non sia a questi addebitabile.

Inoltre, ai fini dell’accertamento della situazione di abbandono del minore nonostante l’intervenuto suo riconoscimento nel concesso termine di sospensione, va ribadito che la non immediatezza del riconoscimento materno conseguente all’opzione per l’anonimato, può configurare indizio di abbandono ma non integrare in sé condizione sufficiente per l’adottabilità (in tema, cfr Cass. n. 2136 del 1988).

Se l’accolta richiesta di sospensione sia seguita dal riconoscimento del minore entro il concesso termine perentorio non superiore a due mesi, il procedimento adottivo abbreviato deve essere chiuso, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 11, ove non sussista abbandono morale e materiale del figlio (artt. 11, comma quinto, 1 e 8 legge n. 184 del 1983), profilo anche questo nella specie non trascurato dal primo giudice ma favorevolmente valutato in base pure all’esito della disposta CTU e giustamente inteso alla luce della menzionata ratio della legge n. 184 del 1983 e della scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nell’ambito della sua famiglia di origine, pur con le doverose, provvisorie cautele che il caso eventualmente richieda.

L’esegesi delle regole normative proprie anche della procedura adottiva abbreviata confermano, dunque, che all’eventuale manifestazione volitiva espressa antecedentemente al suo inizio, dalla madre biologica di non rivelarsi, non possa essere attribuita anche un’efficacia irreversibilmente estintiva del suo indisponibile diritto alla genitorialità giuridica né preclusiva di un successivo ripensamento con riconoscimento del figlio, purché attuato nei termini e con le modalità espressamente previsti dall’art. 11 della legge n. 184 del 1983, involgenti anche la sua facoltà di instare per la sospensione della procedura.

Nel delineato contesto anche fattuale, la sentenza impugnata si rivela del tutto non aderente ai dati normativi di riferimento, che non legittimano premature volontà negoziali stragiudiziali con effetto definitivamente dismissivo dei diritti alla genitorialità giuridica ed al riconoscimento del figlio, nonché delle correlate facoltà processuali, che, inoltre, non precludono il diritto al ripensamento ed alla resipiscenza della madre che, nell’immediatezza del parto, abbia optato per non essere nominata nella dichiarazione di nascita del figlio e contestualmente dichiarato di non volersi avvalere del previsto termine di sospensione della procedura adottiva, e che, una volta che il riconoscimento materno sia tempestivamente intervenuto nel corso della medesima procedura e prima della sua definizione, non consentono nemmeno di annullarne gli effetti che la norma vi ricollega e segnatamente quello di indurre la chiusura del procedimento abbreviato in questione.

Invece, con freddo tecnicismo metagiuridico, avulso non solo dalle predette regole normative interne ma anche da quelle sopranazionali, quali in particolare espresse nell’art. 5 comma 4 della Convenzione Europea sull’adozione dei minori, stilata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 22 maggio 1974 n. 357, i giudici d’appello hanno oltre che, per come detto, illegittimamente attribuito portata assorbente e dirimente all’avverbio immediatamente contenuto nel secondo comma dell’art. 11 della legge n. 184 del 1983, che pur nei previsti ristretti tempi non consente di conculcare i diritti dei soggetti coinvolti nella procedura abbreviata, se rettamente inteso e calato nel suo complessivo contesto normativo, ma, del pari illegittimamente, così sostanzialmente attribuito all’opzione materna per l’anonimato portata di valido ed irretrattabile consenso all’adozione della figlia e ciò nonostante che a tale opzione, espressa nell’immediatezza del parto e in condizioni fisiche e psichiche nella specie particolarmente compromesse, nemmeno quest’ulteriore significato e valenza legale definitivamente dismissiva potessero in ogni caso esserle attribuiti, ostandovi evidentemente già il disposto della menzionata disposizione della ratificata Convenzione, secondo cui “Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell’autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto”, il quale, dunque, pone un principio vincolante che deve presiedere anche all’esegesi della normativa statale, disatteso invece dalla Corte distrettuale. Conclusivamente si deve accogliere il ricorso, cassare l’impugnata sentenza e con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere l’appello del Pubblico Ministero Minorile. La natura della controversia e la novità delle questioni dibattute giustificano la compensazione per intero delle spese di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’appello del PMM. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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