Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 31 gennaio 2014, n. 4748
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere
Dott. BARBARISI Maurizio – rel. Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza 19 aprile 2013 – Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere
Dott. BARBARISI Maurizio – rel. Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza 19 aprile 2013 – Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza deliberata in data 19 aprile 2013, depositata in cancelleria il 22 aprile 2013, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello avanzato nell’interesse di (OMISSIS) avverso il provvedimento che, a sua volta, rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 3 gennaio 2013.
In via di premessa, il giudice chiariva che, sulla questione della operativita’ nella fattispecie dell’ipotesi di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4, come richiesto dal ricorrente, lo stesso Tribunale del riesame si era gia’ pronunciato osservando che, se era vero che il ricorrente aveva tre figli di cui uno infraseenne e un altro di anni quindici affetto da patologie che non lo rendevano autonomo, e che la moglie, a sua volta, era affetta da una propria importante patologia che le impediva di occuparsi del figlio infraseenne essendo tutte le sue energie assorbite nella cura dell’altro figlio disabile, nella fattispecie non ricorreva l’ipotesi detta in quanto la norma citata tutelava esclusivamente il coniuge del soggetto attinto dalla misura cautelare che si trovi per una propria condizione personale, nella assoluta impossibilita’ di prendersi cura della prole inferiore a sei anni, sicche’ il doversi prendere cura di un figlio portatore di handicap non integrava quella condizione di assoluta impossibilita’ richiesta dalla norma.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. (OMISSIS), ha interposto tempestivo ricorso per cassazione (OMISSIS) chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva rilevata la nullita’ dell’ordinanza per violazione dell’articolo 310 c.p.p., in combinato disposto con l’articolo 275 c.p.p., comma 4, con riferimento all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e); il giudice non ha tenuto conto che la moglie dell’ (OMISSIS) sia per le sue condizioni di salute che per lo stato di detenzione del marito e ancora per le gravi condizioni di salute del figlio di quindici anni non era in grado di accudire il figlio infratreenne. Tale quadro non poteva che essere considerato in termini di prevalenza sulle attuali esigenze cautelari detentive del prefato tenuto conto peraltro che, prima dei reati in esecuzione l’ (OMISSIS) era incensurato.
In via di premessa, il giudice chiariva che, sulla questione della operativita’ nella fattispecie dell’ipotesi di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4, come richiesto dal ricorrente, lo stesso Tribunale del riesame si era gia’ pronunciato osservando che, se era vero che il ricorrente aveva tre figli di cui uno infraseenne e un altro di anni quindici affetto da patologie che non lo rendevano autonomo, e che la moglie, a sua volta, era affetta da una propria importante patologia che le impediva di occuparsi del figlio infraseenne essendo tutte le sue energie assorbite nella cura dell’altro figlio disabile, nella fattispecie non ricorreva l’ipotesi detta in quanto la norma citata tutelava esclusivamente il coniuge del soggetto attinto dalla misura cautelare che si trovi per una propria condizione personale, nella assoluta impossibilita’ di prendersi cura della prole inferiore a sei anni, sicche’ il doversi prendere cura di un figlio portatore di handicap non integrava quella condizione di assoluta impossibilita’ richiesta dalla norma.
2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. (OMISSIS), ha interposto tempestivo ricorso per cassazione (OMISSIS) chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva rilevata la nullita’ dell’ordinanza per violazione dell’articolo 310 c.p.p., in combinato disposto con l’articolo 275 c.p.p., comma 4, con riferimento all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e); il giudice non ha tenuto conto che la moglie dell’ (OMISSIS) sia per le sue condizioni di salute che per lo stato di detenzione del marito e ancora per le gravi condizioni di salute del figlio di quindici anni non era in grado di accudire il figlio infratreenne. Tale quadro non poteva che essere considerato in termini di prevalenza sulle attuali esigenze cautelari detentive del prefato tenuto conto peraltro che, prima dei reati in esecuzione l’ (OMISSIS) era incensurato.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
3.1 – Questa Corte di legittimita’ ha sempre ritenuto che l’articolo 275 c.p.p., comma 4, in coerenza con il dato testuale, oltre che con la ratio della norma, vada interpretato nel senso che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di genitore di prole di eta’ inferiore ai tre anni, costituisce norma eccezionale, non applicabile estensivamente ad ipotesi non espressamente contemplate (v. Cass. Sez. 5, sent. n. 27000/2009, rv. 244485; Sez. 1, sent. n. 8965/2008, rv. 239132; Sez. 5, sent. n. 33850/2006, rv. 235194; Sez. 5, sent n. 38067/2006, rv. 235757; Sez. 2, sent. n. 5664/2007 rv. 236128). Ed e’ stato altresi’ deciso che, in tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l’impossibilita’ della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non puo’ essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino puo’ essere gravemente pregiudicata dall’assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilita’ deve, pertanto, fin dove e’ possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l’articolo 31 Cost. accorda all’infanzia (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2007, n. 41626, rv. 238209).
3.2 – Cio’ posto, nella fattispecie, il giudice non pare aver preso in debita considerazione l’eventualita’ che l’assoluta impossibilita’ palesata in atti esorbitasse dalla situazione di semplice impedimento della madre derivando piuttosto dalla duplice attestazione della condizione di malattia sia della madre medesima che deve accudire il figlio infratreenne sia del figlio maggiore convivente di quindici anni portatore di una malattia grave, condizione quest’ultima che gia’ sarebbe di per se’ in grado di assorbire tutte le energie di un genitore in buone condizioni di salute. Il ricorrente, in altri termini, anche discostandosi dal contenuto della precedente istanza (sicche’ non e’ ravvisabile quella preclusione processuale rilevata dal Procuratore generale di udienza) ha evidenziato una grave situazione di alterazione nella gestione del minore di tre anni in conseguenza di una condizione di patologia del genitore presente n (che avrebbe a sua volta necessita di un assistenza autonoma) che allo Stato, e tenuto conto della descritta situazione familiare, non puo’ essere fronteggiata se non con il genitore in custodia detentiva. Tali rilievi richiedevano da parte del giudice argomentazioni piu’ approfondite e pregnanti oltre che congrue e non contraddittorie.
4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., come da dispositivo.
Si deve altresi’ provvedere agli incombenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p.,, comma 1 ter.
3.1 – Questa Corte di legittimita’ ha sempre ritenuto che l’articolo 275 c.p.p., comma 4, in coerenza con il dato testuale, oltre che con la ratio della norma, vada interpretato nel senso che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di genitore di prole di eta’ inferiore ai tre anni, costituisce norma eccezionale, non applicabile estensivamente ad ipotesi non espressamente contemplate (v. Cass. Sez. 5, sent. n. 27000/2009, rv. 244485; Sez. 1, sent. n. 8965/2008, rv. 239132; Sez. 5, sent. n. 33850/2006, rv. 235194; Sez. 5, sent n. 38067/2006, rv. 235757; Sez. 2, sent. n. 5664/2007 rv. 236128). Ed e’ stato altresi’ deciso che, in tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l’impossibilita’ della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non puo’ essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino puo’ essere gravemente pregiudicata dall’assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilita’ deve, pertanto, fin dove e’ possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l’articolo 31 Cost. accorda all’infanzia (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2007, n. 41626, rv. 238209).
3.2 – Cio’ posto, nella fattispecie, il giudice non pare aver preso in debita considerazione l’eventualita’ che l’assoluta impossibilita’ palesata in atti esorbitasse dalla situazione di semplice impedimento della madre derivando piuttosto dalla duplice attestazione della condizione di malattia sia della madre medesima che deve accudire il figlio infratreenne sia del figlio maggiore convivente di quindici anni portatore di una malattia grave, condizione quest’ultima che gia’ sarebbe di per se’ in grado di assorbire tutte le energie di un genitore in buone condizioni di salute. Il ricorrente, in altri termini, anche discostandosi dal contenuto della precedente istanza (sicche’ non e’ ravvisabile quella preclusione processuale rilevata dal Procuratore generale di udienza) ha evidenziato una grave situazione di alterazione nella gestione del minore di tre anni in conseguenza di una condizione di patologia del genitore presente n (che avrebbe a sua volta necessita di un assistenza autonoma) che allo Stato, e tenuto conto della descritta situazione familiare, non puo’ essere fronteggiata se non con il genitore in custodia detentiva. Tali rilievi richiedevano da parte del giudice argomentazioni piu’ approfondite e pregnanti oltre che congrue e non contraddittorie.
4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’articolo 623 c.p.p., come da dispositivo.
Si deve altresi’ provvedere agli incombenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p.,, comma 1 ter.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Leave a Reply