cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 23 gennaio 2015, n. 3345

 

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 9/6/2014, il Tribunale di Catania, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da R.H.H. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di naufragio (capo A), omicidio volontario plurimo (capo B) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo C), annullava l’ordinanza impugnata quanto al reato di naufragio, riqualificava il delitto di omicidio volontario come reato di cui all’art. 586 cod. pen. e confermava nel resto il provvedimento.

Secondo l’imputazione, R. , comandante di un’imbarcazione su cui viaggiavano alcuni migranti, naufragata con la morte di alcuni di loro, avrebbe deliberatamente manomesso la pompa di sentina del motore, condotta cui era seguito il naufragio. La condotta sarebbe stata posta in essere al fine di sollecitare l’intervento delle navi di soccorso.

Secondo il Tribunale non esisteva la gravità indiziaria in relazione all’opera di manomissione della pompa di sentina, fondandosi il ragionamento accusatorio solo sulle dichiarazione rese da quattro migranti, che avevano attestato che il comandante era sceso nella stiva della nave poco prima dell’inizio dell’allagamento e che tale circostanza era cronologicamente coincidente con l’avvistamento di due navi (che lo stesso comandante aveva erroneamente creduto trattarsi di navi militari italiane).

Il Tribunale rilevava che altri quattro migranti, anch’essi sentiti nell’incidente probatorio – come quelli valorizzati dall’ordinanza cautelare – avevano reso dichiarazioni liberatorie per il comandante; inoltre nessuno dei testimoni aveva personalmente visto il comandante manomettere il motore, nonostante, in quel momento, nella stiva della nave fossero ancora stipati moltissimi passeggeri (usciti dalla stiva quando essa aveva iniziato ad allagarsi): secondo il Tribunale, era significativo che nessuno avesse visto l’azione del comandante; ancora, le dichiarazioni accusatorie inizialmente rese avevano perso parte della valenza investigativa nell’incidente probatorio: in particolare, la discesa nella stiva era stata più volte ripetuta dal comandante e dall’equipaggio nel corso del viaggio, al fine di controllare il motore; non vi era certezza sulla stretta connessione cronologica tra l’avvistamento delle navi credute italiane e il successivo allagamento, né sulla rapida successione tra discesa nella stiva del capitano e inizio dell’allagamento della stiva; non vi era, poi, ragione di ritenere inattendibili – come sosteneva la pubblica accusa – i migranti che avevano reso dichiarazioni di contenuto differente: ad esempio, il teste K. aveva riferito che la pompa di sentina era stata calpestata e rotta quando coloro che erano nella stiva, avuto notizia della presenza delle navi, si erano riversati sul ponte tutti insieme, e aveva aggiunto che solo in quel momento il comandante era sceso nella stiva per cercare inutilmente di riparare il danno; analoghe dichiarazioni aveva reso il teste M. , mentre D. , che aveva assistito all’inizio dell’allagamento nella stiva, non aveva visto alcuna azione da parte del comandante.

Il Tribunale aggiungeva un ragionamento logico: non era affatto necessario affondare la nave per ottenere i soccorsi, che il comandante aveva già chiamato via radio in precedenza, atteso che essi sarebbero stati ugualmente forniti.

Mancando, quindi, gravi indizi sul volontario sabotaggio della nave da parte del comandante e dell’equipaggio, la morte dei 17 migranti annegati doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 586 cod. pen., atteso che l’evento era conseguenza non voluta dall’indagato dell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, posta in essere, per di più, con una condotta imprudente e negligente (la nave era stracolma di ben 234 migranti, era inadeguata e priva di ogni sistema di sicurezza).

Il Tribunale confermava la sussistenza delle esigenze cautelari e la misura adottata dal G.I.P..

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La qualificazione giuridica adottata dal Tribunale del riesame appariva errata: in effetti, la descrizione delle caratteristiche della nave e del numero di passeggeri aveva indotto il Tribunale a ritenere prevedibile e possibile il naufragio dell’imbarcazione e la conseguente morte dei migranti; ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad ipotizzare il reato di naufragio colposo ex art. 428 e 449 cod. proc. pen. e, quanto alla morte dei migranti, il delitto di omicidio colposo plurimo ex art. 589 cod. pen..

Ma ciò appariva incompatibile con la qualificazione attribuita ex art. 110 e 586 cod. pen., reato che presuppone un delitto doloso; il Tribunale lo individua in quello di cui all’art. 12 comma 3 D. L.vo 286 del 1998, ma lo stesso Tribunale sembra dubitare del nesso di causalità tra tale condotta e la morte dei migranti, interrotto dalla causalità del naufragio o dalla presenza di colpa del soggetto.

In realtà, secondo il P.M., il naufragio deve ritenersi doloso, poiché le caratteristiche evidenziate rendeva non solo possibile, ma altamente probabile il disastro avvenuto: il P.M. ricorrente ricorda che l’indagato aveva ammesso nell’interrogatorio di non avere mai condotto una nave.

Di conseguenza sussisteva il dolo eventuale sia quanto al naufragio sia quanto alla conseguente morte dei migranti, anche accedendo alla versione, ritenuta attendibile dal Tribunale, della rottura della pompa di sentina conseguente ad una rottura dovuta alla calca delle persone che uscivano dalla stiva al ponte; del resto, anche tale evento era del tutto prevedibile, se si pensa che lo stesso indagato aveva riferito che una donna si era seduta sulla pompa, rompendola.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’A.G. italiana per i reati di naufragio e omicidio, commessi in acque internazionali, più volte ribadita da questa Corte.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva annullato quella del G.I.P. e aveva riqualificato il reato di omicidio ai sensi dell’art. 586 cod. pen..

Considerato in diritto

Si deve preliminarmente affermare la giurisdizione dell’A.G. italiana per tutti i reati contestati.

Il Tribunale del Riesame ha già affermato la sussistenza della giurisdizione con riguardo al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Questa Corte ha già affrontato la questione della giurisdizione con riferimento all’ipotesi in cui la condotta illecita dispiegata dalla c.d. nave madre che salpi dalle coste dell’Africa con a bordo gli immigrati si esaurisca nelle acque extraterritoriali, mentre le condotte terminali dell’azione criminosa conducente alla realizzazione del risultato (sbarco dei clandestini sul nostro territorio) siano di fatto riportabili all’attività lecita di navi intervenute doverosamente a soccorso dei naufraghi: si è osservato che ‘l’ultimo tratto della condotta altro non rappresenta che un tassello essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l’intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto non solo previsto ma voluto e addirittura provocato. In buona sostanza, come anche gli ultimi accadimenti hanno consentito di accertare, la cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati è destinata proprio a produrre la situazione di necessità, atta a stimolare l’intervento ad adiuvandum che conduca all’approdo i clandestini e quindi al raggiungimento dell’obiettivo dell’associazione che mira ovviamente ad assicurare lo sbarco (il risultato), onde perpetuare la continuità dell’intrapresa e quindi la lucrosa fonte di guadagno. È bene non dimenticare che in tali evenienze l’intervento di soccorso è doveroso, ai sensi delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare (Convenzione di Amburgo del 27.4.1979, ratificata con legge n. 147/1989 e relativo regolamento D.P.R. n. 662 del 1984, ed art. 98, della Convenzione di Montego Bay), anche una volta avuto contezza dell’illiceità dell’immigrazione. L’azione di salvataggio dunque non può essere considerata isolatamente, rispetto alla condotta pregressa che volutamente determinò lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata volontariamente dai trafficanti, che si ricollega (ferma restando ovviamente la non punibilità dei soccorritori, obbligati ad intervenire) in diretta derivazione causale all’azione criminale di abbandonare in mare di uomini in attesa dei soccorsi, nella ragionevole speranza che siano condotti sulla sponda di terra agognata sotto lo scudo dell’azione di salvataggio. La condotta dei trafficanti non può non essere valutata nella sua unitarietà, senza frammentazioni e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità. La volontà di operare in tale senso anima i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell’approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l’ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all’operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata. La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l’azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato’; quindi ‘l’azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell’art. 54, comma 3, cod. pen. in termini di azione dell’autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale’.

La fattispecie in quella pronuncia giudicata era analoga alla presente, atteso che – a prescindere dal naufragio della nave successivamente intervenuto – l’indagato aveva già chiamato i soccorsi via radio, tentando di sollecitare l’intervento dei soccorritori sulla base di un pericolo che, in quel momento, non sussisteva.

La giurisdizione dell’A.G. italiana sussiste anche con riferimento agli ulteriori reati contestati, in forza della loro stretta connessione con quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come si è visto parzialmente commesso in territorio italiano, sia pure per il tramite dell’intervento dei soccorritori (cfr. Sez. 1, n. 325 del 20/11/2001 – dep. 08/01/2002, Duka e altri, Rv. 220435).

Il P.M. ricorrente non insiste – almeno in questa sede – sulla ricostruzione delle cause del naufragio individuate nell’ordinanza del G.I.P.: in particolare, l’analisi attenta e completa compiuta dal Tribunale in ordine alla mancanza di indizi gravi di una manomissione volontaria da parte di R. , comandante della nave, della pompa di sentina non viene contestata dal P.M. (forse perché consapevole che una contestazione del genere avrebbe reso il ricorso inammissibile).

Tuttavia il P.M. ricorrente censura l’annullamento in toto dell’ordinanza impugnata con riferimento al delitto di naufragio, sottolineando che la stessa motivazione adottata dal Tribunale permette di evincere quanto meno il delitto di naufragio colposo; contesta, inoltre, la logicità dell’argomentazione del Tribunale che, in realtà, presenterebbe l’evento naufragio come perfettamente prevedibile e, quindi, attribuibile a titolo di dolo eventuale, così come la conseguente morte dei passeggeri.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Effettivamente il Tribunale non sembra avere preso in considerazione l’ipotesi di riqualificare il delitto di naufragio come naufragio colposo ai sensi dell’art. 449, commi 1 e 2, cod. pen.: delitto che consente anch’esso l’adozione di misure cautelari personali.

In effetti, la descrizione che l’ordinanza fornisce delle condizioni della nave, del numero di passeggeri e della mancanza di ogni esperienza di comando di navi impone una valutazione della condotta e dell’evento anche sotto il profilo della colpa, pur escludendo – come ha fatto il Tribunale – la manomissione volontaria della pompa di sentina da parte del ricorrente.

Il Tribunale, invece, motiva adeguatamente sull’assenza di dolo, anche eventuale, con riferimento all’evento – naufragio, ritenendolo oggettivamente prevedibile, ma non previsto né tanto meno voluto ed accettato dal ricorrente, anche sulla considerazione logica che l’evento lo avrebbe coinvolto personalmente, mettendo in pericolo la sua vita.

Il Giudice di rinvio valuterà, quindi, la sussistenza degli estremi del delitto di naufragio colposo ex art. 428 e 449 cod. pen. nella condotta del ricorrente.

Risulta, al contrario, convincente la motivazione dell’ordinanza impugnata per la riqualificazione del delitto di omicidio volontario come quello di morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 cod. pen..

In effetti, il quadro proposto corrisponde pienamente alla struttura del delitto in questione, che presuppone la consumazione di un delitto doloso, il nesso di causalità tra tale delitto e la morte di una o più persone e la sussistenza di una colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009 – dep. 29/05/2009, Ronci, Rv. 243381).

Il Tribunale, quindi, addebita al ricorrente un comportamento gravemente colposo, che non si limita allo specifico episodio che aveva determinato il naufragio della nave (la rottura della pompa di sentina) ma concerne tutte le circostanze della navigazione sopra evidenziate: circostanze che rendevano prevedibile ed evitabile l’evento poi avvenuto; non solo: lo rendevano prevedibile anche per motivi diversi che sarebbero potuti sopravvenire.

Il nesso di causalità tra delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte di alcuni dei migranti si ricava, poi, da un ragionamento logico (se quell’imbarcazione non avesse portato i migranti al largo verso la Sicilia la morte non sarebbe avvenuta), ma trova un riscontro anche normativo nella espressa previsione dell’art. 12, comma 3, lett. b) D. L.vo 286 del 1998, che contempla il caso in cui la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso illegale.

Non pare, quindi, che la motivazione dell’ordinanza sia manifestamente illogica, come ritiene il P.M. ricorrente: il Tribunale del riesame coerentemente si mantiene in una valutazione della condotta di R. come colposa, ritenendo oggettivamente prevedibile ed evitabile quanto avvenuto, ma non previsto né accettato né voluto dal ricorrente; così argomentando, inserisce armoniosamente nel disegno complessivo il delitto di cui all’art. 586 cod. pen..

Né l’analisi di questa Corte può spingersi oltre, perché finirebbe per sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella del giudice del merito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di naufragio di cui al capo A e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *