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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  22 ottobre 2013, n. 23892

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3/02/2011, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità del minore F.D.B. .
Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, con separati ricorsi, la madre del minore, A.I. , la nonna paterna, M.M. , il padre, F.M. . Si costituivano in giudizio il tutore e il curatore speciale del minore, e chiedevano il rigetto dei gravami.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 7 maggio 2012, accoglieva gli appelli e revocava la dichiarazione di adottabilità del minore.
Ricorrono per cassazione, separatamente, il curatore speciale e il tutore del minore.
Resiste ad entrambi i ricorsi, con due controricorsi, la madre dei minori.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi proposti contro la medesima sentenza e recanti numeri di ruolo differenti.
Con il primo motivo, il tutore del minore lamenta violazione degli artt. 1, 8 e 12 L. 184/1983; nonché dell’art. 3 Convenzione Onu per i diritti del fanciullo, in ordine alla situazione di abbandono del minore e al rapporto con i genitori ed i parenti; degli artt. 116 cpc e 2697 c.c., e vizio di motivazione, in tema di valutazione delle prove; con il secondo violazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 15 L. 184/83 e art. 3, predetta Convenzione ONU, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto superabile la grave difficoltà di genitori e parenti con l’affidamento del minore al nucleo che attualmente lo accoglie.
Con il primo motivo il curatore del minore, analogamente, lamenta violazione degli artt. 1, 2, 8 L. 184/83 e vizio di motivazione in ordine alla revoca dello stato di adottabilità, in ragione del mancato sostegno fornito al nucleo familiare di origine. Con il secondo, violazione degli artt. 1 e 8 L. 184/83 e vizio di motivazione, su tale revoca, in relazione a diversa valutazione della CTU. Con il terzo, violazione degli artt. 1 e 8 L. n. 184/1983, con riferimento ai caratteri della situazione di abbandono.
Va ribadito, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 7961 del 2010) che la legge sull’adozione non intende sanzionare il comportamento dei genitori, ma si ispira alla tutela esclusiva dell’interesse del minore. Può condividersi l’affermazione per cui il minore stesso non può essere allontanato sempre e comunque dalla sua famiglia di origine, pur in presenza di gravi situazioni a rischio dei genitori, quali malattie mentali o tossicodipendenze; la permanenza o il ritorno del fanciullo in famiglia può peraltro verificarsi solo a condizione che tali situazioni siano risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti che già abbiano assunto con lui rapporti significativi, in grado di svolgere una funzione genitoriale vicariante ed assicurare al minore stesso le condizioni morali e materiali per garantirgli un percorso di sviluppo corretto, sereno ed equilibrato.
Ovviamente la mera manifestazione di disponibilità dei genitori o dei parenti ad accudire i minori non rileva, se non accompagnata da comportamenti significativi, concretamente valutabili e tali, come si diceva, da assicurare lo sviluppo dei minori stessi, unico ed esclusivo criterio di riferimento per l’interprete (Cass. n. 4535 del 2010; Cass. n. 18219 del 2009).
I ricorsi vanno accolti, sulla base dei principi suindicati.
La motivazione del giudice a quo appare inadeguata e contraddittoria.
Da un lato la sentenza impugnata richiama profili di fatto, accertati in primo grado quali la forte conflittualità dei genitori, anche sul piano fisico, e la condizione di estrema fragilità della madre, nonché le risultanze della CTU in primo grado: nella madre si riscontrava una diagnosi di disturbo border-line di personalità, depressione ricorrente grave, con manifestazioni psicotiche, nel padre, un disturbo da uso di oppiacei, tipo dipendenza; si precisava altresì che la nonna non presentava disturbi mentali, anche se la sua capacità di giudizio, a causa di tratti di personalità peculiari, appariva compromessa; in conclusione, le prospettive di recupero dei genitori avrebbero richiesto interventi molto “strutturali”, protratti nel tempo, in modo del tutto incompatibile con le necessità di crescita del minore (e dunque, al riguardo, sembrava verificarsi un’oggettiva inadeguatezza dei genitori, tale da incidere in modo grave ed “irreversibile” compatibilmente con le esigenze di sviluppo del minore – su tale sviluppo: ciò che costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità per “mancanza di assistenza”, ai sensi dell’art. 8 L. n. 184 del 1983).
Il giudice a quo valorizza peraltro l’audizione a chiarimenti della consulente, che conferma la presenza di elementi depressivi della madre, ma sembra escludere, all’apparenza, quelli psicotici. Nulla dice peraltro la consulente sulla permanenza o modifica circa le gravi carenze dei genitori, incompatibili con la normale crescita e un adeguato sviluppo del minore.
La sentenza impugnata sembra invece esprimere una prognosi alternativa, fondata peraltro su elementi fattuali, e non supportata dal parere di un esperto: essa afferma che la madre ha effettuato un percorso terapeutico, migliorando il proprio profilo personale, il padre ha intensificato gli sforzi su un progetto del Sert, seguito le terapie, e chiesto ed ottenuto l’inserimento in comunità; la nonna paterna ha mostrato affetto ed attenzioni per il bambino, seguendo le indicazioni degli operatori.
Va in questi termini accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà, sulla base dei principi di diritto suindicati, con una valutazione ampia, approfondita e motivata, fornire una prognosi (positiva o negativa) circa un recupero, da parte dei genitori, se del caso con l’aiuto della nonna paterna, compatibile con i tempi di crescita del minore, eventualmente considerando l’opportunità di una nuova CTU e, comunque, di accurati accertamenti al riguardo. La Corte si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

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