www.studiodisa.it

Il testo integrale

www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 aprile 2013, n. 9680[1]

Il voto espresso dal socio in assemblea è di per sé funzionale al suo interesse individuale, e non direttamente e immediatamente a quello della società, che di regola si definisce solo attraverso la formazione delle maggioranze assembleari. Vero è, soltanto, che l’interesse sociale costituisce il limite all’esercizio del diritto di voto nell’interesse individuale del socio, nel senso che in caso di conflitto non potrebbe spingersi legittimamente al punto di danneggiare la società.

Ne consegue che la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l’approvazione del bilancio può bensì costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni, quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti: ma tali non sono i vantaggi perseguiti dal venditore, per il solo fatto di non essere funzionali all’interesse sociale.

È quindi immune da censure l’affermazione del giudice di merito, che fosse ragionevole e legittimo far dipendere la scelta tra il votare a favore o contro il bilancio dalla prospettiva di dismissione delle azioni, che non è un elemento estraneo ed esorbitante rispetto alle opzioni intrinseche all’esercizio del diritto di voto


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/societa-legittimo-ancorare-il-si-al-bilancio-alla-dismissione-delle-azioni.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

 Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

 renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *