Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  21 febbraio 2014, n. 4176

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Campobasso, in ordine al giudizio di separazione personale tra i coniugi A.Z. ed A.P., per quel che ancora interessa, confermando la pronuncia di primo grado, infliggeva all’appellante A.Z., affidataria esclusiva dei figli minori, ai sensi dell’art. 709 ter cod. proc. civ., l’ammonimento e la sanzione pecuniaria pari ad E 2500 in favore della Cassa delle ammende.
A sostegno della propria decisione la Corte affermava che la Z. aveva mantenuto costantemente un atteggiamento ostruzionistico e di resistenza rispetto ai rapporti tra l’altro genitore ed i figli minori ed all’esercizio del diritto di visita, ancorché previsto con modalità protette. Tale comportamento risultava comprovato dai complessivi atti di causa, dalle relazioni dei servizi sociali, dalle valutazioni degli esperti, dagli approfondimenti istruttori e dagli atti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni, determinando gravi carenze e responsabilità a carico della Z., dal momento che la figura materna costituiva l’unico punto di riferimento per i minori nella elaborazione del rapporto con il padre.
Il genitore affidatario, secondo la Corte d’Appello, aveva il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si doveva misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l’altra figura genitoriale. Deponeva in senso contrario a tale capacità la propensione del genitore affidatario a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l’altro genitore, fino al punto dtu determinare l’eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato nella specie.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.Z. affidandosi ad un unico motivo nel quale è stata denunciata l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’Appello fondato la decisione assunta soltanto sulle affermazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali e degli esperti, senza considerare che le espressioni verbali di assoluta ostilità dei minori verso il padre erano state determinate da un vissuto traumatico derivante dai comportamenti delittuosi del medesimo in costanza di matrimonio e non dall’interferenza materna. Veniva inoltre sottolineato il rispetto delle prescrizioni relative all’esercizio protetto del diritto di visita.
Ha resistito con controricorso il P.
Oggetto dell’unico motivo di ricorso è esclusivamente la statuizione della sentenza impugnata relativa all’inflizione dell’ammonimento e della sanzione pecuniaria di E 2500 ex art. 709 ter cod. proc. civ.
Deve affermarsi, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esaurisca nell’ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili (Cass. 21718 del 2010). Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria, così come stabilito di recente dalla sentenza n.18977 del 2013, alla luce della quale “Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”.
In concreto tuttavia, il motivo prospettato deve ritenersi inammissibile sia perché volto a richiedere un non consentito riesame di merito delle risultanze probatorie (ex multis Cass. 15156 del 2011), ed in particolare delle univoche conclusioni delle indagini tecniche e delle relazioni dei servizi sociali poste a base della decisione impugnata, sia perché del tutto privo di specificità in ordine alle dedotte ragioni di ostilità dei minori verso il padre (reiterati comportamenti delittuosi, penalmente sanzionati, pag. 6 e 7 del ricorso) in quanto meramente affermate, senza riprodurre gli atti processuali che ne potessero fornire indicazioni o provvedere alla loro produzione, ove ammissibile ex art. 369 cod. proc. civ.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in favore del controricorrente in E 2500 per compensi, E 200 per esborsi,oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità.

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