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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  18 ottobre 2013, n. 23679

Svolgimento del processo

Le signore V. , comproprietarie dell’immobile sito in (omissis) , condotto in locazione dal Comune per la collocazione degli uffici comunali, sull’assunto che l’immobile avesse patito gravi danni a seguito del sisma del 1980 e che il Comune avesse omesso di completare tempestivamente i lavori di ripristino, consegnandolo solo il 27.3.1991, con citazione del 26.1.1993 convennero l’Ente innanzi al Tribunale di S.M.Capua Vetere chiedendo il rilascio dello stabile e il risarcimento dei danni. Il Comune si costituì deducendo la tempestività e correttezza dei lavori e chiedendo la chiamata in garanzia del titolare dell’ impresa appaltatrice e il Direttore Lavori. Il Tribunale adito con sentenza 3.12.2003, estromesso il chiamato ed il D.L., accolse la domanda condannando il Comune a pagare la somma di Euro 191.456 oltre accessori per danni e la somma di Euro 77.468 per deprezzamento dell’immobile. La sentenza venne impugnata dal Comune con appello parzialmente accolto dalla Corte di Napoli con sentenza 4.10.2005. In motivazione la Corte di Appello ha affermato:

che in base all’art. 3 della legge 874 del 1980 il Commissario straordinario era stato autorizzato a concedere alle amministrazioni contributi destinati alle opere urgenti di riattazione, da intendersi come attività di immediata messa in sicurezza e di rapido recupero funzionale degli stabili coinvolti; che con ordinanza 80/81 e con quella integrativa n. 140 del 1981 era stato indicato un complesso di norme tecniche per attuare detti interventi di immediato ripristino ed era stato precisato al punto F di esse, per gli immobili privati destinati a servizi pubblici, che gli enti interessati potessero procedere alla diretta esecuzione delle opere, che tanto era avvenuto nella specie posto che il Comune era stato obbligato alla riconsegna dell’immobile in forza di ordinanza di convalida di sfratto per morosità sin dal 3.9.1986 ed aveva quindi provveduto alla riparazione quale “ente interessato” e non quale conduttore, che all’esito della sua iniziativa di riparazione o ripristino urgente il Comune non aveva però provveduto ad eseguire opere di pulitura di erbacce, a installare gli infissi, a tinteggiare le pareti a sostituire il pavimento al piano primo, che a suo carico restava quindi una vantazione di negligenza nel completamento a regola d’arte dei lavori imposti, con danni quantificabili in soli Euro 34.809, che nulla era invece dovuto per mancato reddito e deprezzamento dell’immobile stante la condotta omissiva delle proprietarie.

Per la cassazione di tale sentenza le V. hanno proposto ricorso il 21.11.2006 articolando tre motivi cui ha opposto difese il Comune con controricorso del 21.12.2006. Il Comune ha depositato memoria ed i difensori hanno discusso oralmente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure non siano suscettibili di condivisione e che di contro sia la sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione in diritto, a meritare di essere condivisa per la soluzione data alla controversia.
Primo motivo: esso censura la statuizione per la quale l’intervento del Comune adottato ai sensi del punto F dell’ordinanza commissariale 80/1981 sarebbe un atto non dovuto ma una iniziativa discrezionale che lasciava salva la inerenza alla proprietà di effettuare i lavori necessari e sufficienti per evitare crolli. Secondo le ricorrenti tale statuizione comunque esulava dall’ambito devolutivo, non avendo – nei due motivi di appello (che la sentenza trascrive) – il Comune profilato siffatta questione ma solo avendo escluso che su di esso gravasse altro intervento che non fosse quello di provvisoria assicurazione della stabilità.
Secondo motivo: esso si duole della affermata natura “discrezionale” dell’intervento del Comune, essendo esso espressione di attività dovuta.
Ad avviso del Collegio non si scorge né interesse, né comunque fondatezza alcuna, alla base della censura di ultrapetizione: è ben vero che la Corte di Napoli ha ritenuto di formulare la considerazione sulla “discrezionalità” che si assume non rientrare nel motivo di appello, la quale, oltre che non sottoposta alla sua cognizione era ed è anche errata (essendo, come pervero finisce per ammettere la stessa sentenza, l’Ente obbligato all’immediato intervento di riattazione); ma è anche vero che tal errore qualificatorio non sposta il quadro dei ruoli del proprietario e dell’Ente locale nella ricostruzione dell’edificio privato destinato (come nella specie) ad uso pubblico. E tale quadro è stato esattamente ricostruito dal giudice del merito il quale da esso ha tratto la conclusione che alcuni dei (soli) interventi obbligati erano stati effettuati ed altri non erano stati compiuti o lo erano stati in modo inaccettabile.
Non può infatti mancarsi di rammentare – ricordando la pronunzia di Cass. 3758 del 2001 – che l’art. 5 comma 6-bis della Legge 21/1/1988 n. 12 (di conversione del D.L. 474/87) ebbe a colmare una lacuna, estendendo i contributi di ricostruzione e riparazione, che la legge 219/81 riservava, come dianzi detto, ai proprietari degli immobili destinati ad abitazione (urbana o rurale) anche ai proprietari degli immobili urbani destinati ad ospitare strutture pubbliche, sempre che il progetto fosse presentato entro 90 gg. dalla pubblicazione della legge (GU 21.1,88). E detto termine venne poi prorogato al 31.3.89 dall’art. 14 della L. 48/89 è dal comma 7 dell’art. 10 del T.U. 76/90. La disposizione richiamava dunque letteralmente l’art. 9 (riferendosi “per equivalente” anche all’art. 10) della L. 219/81 e non conteneva alcun riferimento espresso al criterio di computo, al parametro di valorizzazione dell’immobile, alla superficie, al tetto di risarcibilità ed a quant’altro previsto dalle norme richiamate. Il T.U. approvato con D.Leg. 30/3/1990 n. 76 all’art. 10 comma 7 ebbe, quindi, a recepire interamente la formula di cui all’art. 5 comma 6-bis della legge del 1988.
Ebbene siffatta normativa attesta come la sfera ripristinatoria di competenza dei privati, proprietari di edifici adibiti ad uso pubblico, era stata ampliata in termini di benefici contributivi già ben prima della proposizione dell’atto introduttivo della lite in disamina e che quindi la previsione espressa di erogazione di contributo a favore dei privati era affatto coerente con la assai limitata sfera di intervento a carico del Comune. Tale ambito era dunque bensì obbligatorio ma non segnato da alcuna esigenza di integrale ripristino dell’immobile: era infatti imposta la esecuzione delle opere necessarie e sufficienti al recupero funzionale dell’immobile ospitante un pubblico ufficio, nella prospettiva (poi aperta dal sopra richiamato intervento normativo) di una erogazione al proprietario dello stesso immobile di uso pubblico del pieno contributo di ricostruzione previsto per gli immobili a destinazione abitativa o rurale.
Terzo motivo: esso lamenta che la Corte, nell’aver pur valutato la negligenza del Comune nel portare a termine i lavori sullo stesso gravanti, e pur avendo riconosciuto risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori effettuati, abbia nondimeno escluso dal risarcibile il mancato reddito ed il deprezzamento del fabbricato.
Come considerato nell’esame dei primi motivi, l’intervento a carico del Comune era solo quello volto a procedere alle opere urgenti di Mattazione di immobili privati destinati ad uso pubblico (art. 3 c. 3 D.L. 776/80 e punto FI delle norme procedurali delle ordinanze 80/1981 – ordinanza 140/81), nel senso che era imposto quanto necessario per il rapido nuovo utilizzo al fine pubblico anteatto dell’immobile dei privati. In tal senso ha statuito la Corte di Appello riconoscendo che la diligenza rilevante era solo quella correlata agli interventi incombenti (che erano quelli di riattazione minima ed urgente) e non si poteva estendere al danno da mancato guadagno ed al danno da deprezzamento.
Non ha dunque senso alcuno richiamare la discrezionalità dell’intervento del Comune (che non c’era) o la inerenza sul privato dell’obbligo imposto anche dalla legge penale: ed infatti, rettamente interpretato l’intervento comunale, esso e solo esso era da eseguire e solo nei limiti della negligenza nella sua esecuzione potevano invocarsi ristori a beneficio dei privati. Costoro, infatti, nel caso sottoposto si vennero a trovare gravati oltre che dei proprii oneri di ricostruzione completa (ma con la previsione dei benefici introdotti dalle norme) anche di quelli, certamente non spettanti, di riesecuzione o completamento degli interventi che il Comune avrebbe dovuto portare a completa e corretta esecuzione. E il ristoro per tali (sole) negligenze è stato puntualmente accordato dal giudice del merito.
Il ricorso va dunque rigettato con la condanna delle ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del Comune.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del Comune di Casagiove, determinate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre IVA e CPA.

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