Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 15 marzo 2012 n. 4184. Superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 marzo 2012 n. 4184

I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere ne’ il diritto a contrarre matrimonio ne’ il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla ‘vita famigliare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

 Sorrento,  16 marzo 2012.                                                Avv. Renato D’Isa

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