Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2013 n. 21019[1]
L’assoggettamento dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia e la sua ricostituzione con l’impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi dell’art. 6 del Dl 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (applicabile nella specie “ratione temporis”), esclude il diritto dell’agente all’indennità di cui all’art. 12, comma 4, dell’Accordo nazionale agenti del 1981, prevalendo la disciplina speciale dettata dall’art. 6 citato su quella di cui agli art. 2118 e 2119 cod. civ., con conseguente esclusione della possibilità per l’agente di insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito
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