Il commento in originale
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 11 settembre 2012 n. 15158. L’interesse del minore alla dichiarazione di paternità va di regola tenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2012 n. 15158[1]
Per la Corte di Piazza Cavour la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore per la sua collocazione sociale.
Tali rischi devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l’interesse del minore va di regola tenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre.
Sorrento 11 settembre 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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