www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 ottobre 2013, n. 23193

Svolgimento del processo

1. – Con ricorso del 5 giugno 2010 il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Bologna chiese l’apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione a tutela dei minori O. e J. , figli di R..H. e G..Z. , segnalando la situazione in cui si trovavano i minori, già affidati al Servizio sociale e collocati in struttura protetta insieme alla madre, e che avevano iniziato ad effettuare rientri nel fine settimana presso l’abitazione del padre, che, in stato di ubriachezza, aveva aggredito la moglie, secondo quanto dalla stessa riferito, abusando sessualmente di lei in presenza dei minori, anche se dell’episodio il marito aveva dato una diversa versione, riferendo di aver sorpreso la donna con l’amante e di aver aggredito quest’ultimo.
2. – Il Tribunale, con decreto ex artt. 333 e 336 cod.civ., affidò in via provvisoria ed urgente i minori al Servizio sociale di Ferrara con l’incarico di mantenerli collocati presso la madre, anche in ambiente protetto, regolamentare i rapporti con il padre, procedere ad osservazione dei minori ed alla valutazione della genitorialità del padre e della madre degli stessi.
3. – A seguito delle successive relazioni, che evidenziarono la incapacità dei genitori di fornire ai figli la sia pur minima protezione ed attenzione, il Tribunale, con decreto del 26 gennaio 2011, dispose il collocamento dei minori presso idonea famiglia. Quindi, dispose, su richiesta del P.M., l’apertura di un procedimento per la verifica dello stato di adottabilità dei minori.
4. – All’esito della istruzione, nel corso della quale vennero sentiti anche i nonni materni dei minori, il Tribunale, con sentenza depositata il 13 febbraio 2012, dichiarò lo stato di adottabilità dei minori. Avverso tale sentenza H.R. e Z.A. , nonno materno dei bambini, proposero appello. Con distinto ricorso anche la madre dei minori impugnò detta decisione.
5. – La Corte d’appello di Bologna – sezione per i minorenni, con sentenza depositata il 6 agosto 2012, rigettò i gravami. Osservò il giudice di secondo grado che i genitori dei minori – che non disponevano neanche di un alloggio – nonostante i molteplici interventi di sostegno dei Servizi sociali, non erano stati in grado di far fronte alle esigenze dei bambini, esposti, durante la convivenza con i genitori, a situazioni di aggressività e violenza fra adulti. La madre, la cui storia personale era stata caratterizzata fin dall’infanzia da carenze affettive, e che era stata a sua volta soggetta ad interventi dei Servizi sociali, aveva sempre manifestato una particolare fragilità e incapacità di prendersi cura dei bambini. Il padre, che aveva evidenziato segni di depressione reattiva, si era mostrato incapace di contenere i suoi impulsi e noncurante nei confronti dei bambini. A tali atteggiamenti corrispondevano segnali di sofferenza e di disagio dei bambini che solo l’inserimento nella famiglia affidataria aveva consentito di avviare a superamento. Ed anche il nucleo parentale materno si era mostrato inadeguato a garantire una crescita serena dei bambini, in quanto la nonna soffriva di un disturbo schizofrenico, mentre il nonno, colpito da ictus all’età di 22 anni, era sembrato inconsapevole della gravità dei problemi.
6. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono H.R. e A..Z. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il tutore provvisorio dei minori.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa o insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti ex art. 15 della legge n. 184 del 1983 per disporre lo stato di adottabilità dei minori. La Corte di merito – si deduce – ha completamente omesso di prendere posizione in ordine al tema, proposto dagli attuali ricorrenti, della mancata precisa indicazione, nella sentenza di primo grado, della ricorrenza nella specie di uno dei casi tassativamente fissati nella norma invocata in cui è possibile procedere alla dichiarazione di adottabilità, limitandosi ad evidenziare i tratti di criticità dei componenti il nucleo familiare senza risolvere la questione giuridica devoluta al suo esame.
2. – La doglianza si rivela immeritevole di accoglimento.
In realtà, la sentenza si sofferma in modo analitico sulla condizione di abbandono in cui versano i minori di cui si tratta, quale emersa dalle risultanze istruttorie, a causa della totale inadeguatezza di entrambi i genitori – la madre emotivamente fragile e del tutto inadatta a prendersi cura dei figli, a causa di carenze inerenti alla sua personalità, il padre incapace di contenere i suoi impulsi e privo di alcun senso di protezione verso i figli e di attenzione alle loro esigenze – e sul grave turbamento emotivo, con conseguenti gravi danni alla loro crescita, causato loro dalla privazione affettiva e dagli episodi di violenza fra adulti cui hanno assistito.
Ne emerge un quadro motivatamente ritenuto dalla Corte territoriale – in ciò confortata dalle relazioni del Servizio sociale – indicativo di totale inadeguatezza dei genitori, nonostante gli interventi di sostegno, a far fronte alle più elementari esigenze morali e materiali, affettive ed educative dei minori, e, dunque, di assoluta mancanza di atteggiamento collaborativo ai fini del recupero del ruolo genitoriale.
3. – La seconda censura ha ad oggetto la asserita omissione di motivazione circa il rigetto della prima domanda subordinata, concernente la 12 della legge n. 184 del 1983 e contestualmente disporre l’affidamento dei minori ai nonni materni. Tale richiesta era stata rigettata dal Tribunale essenzialmente alla stregua del rilievo delle condizioni mentali della nonna, affetta da tempo da grave patologia psichiatrica di tipo depressivo. Al riguardo, in sede di appello gli attuali ricorrenti avevano rilevato la necessità di una valutazione attuale delle condizioni mentali della donna, avanzando a tal fine la richiesta istruttoria di disporre una perizia rivolta ad accertarne l’idoneità a ricoprire una funzione materna: richiesta rigettata dalla Corte di merito, che aveva confermato il giudizio di inidoneità della donna ancorandosi ad un dato risalente nel tempo, senza indagare sulle attuali condizioni della stessa e senza motivare tale determinazione.
4. – Il motivo è destituito di fondamento.
La Corte di merito ha valutato la situazione dell’intero nucleo parentale materno dei minori, articolatamente prendendo in considerazione sia il disturbo “schizoaffettivo” della nonna, in carico al Servizio di salute mentale sin dal 1993, sia il disturbo di tipo schizofrenico dello zio dei minori, a sua volta affidato allo stesso Servizio, sia l’emiparesi e l’ictus da cui era stato colpito il nonno dei minori da giovane; traendone la conclusione che l’affidamento ai nonni si sarebbe risolto nella esposizione dei bambini ad una situazione di pericolo per la loro crescita.
Tali considerazioni danno conto del mancato accoglimento da parte della Corte di merito della domanda intesa ad una rivalutazione delle condizioni mentali della donna all’attualità, ritenuta irrilevante dal giudice di secondo grado in modo congruamente e correttamente argomentato, alla stregua della complessiva valutazione del quadro emerso dalla istruttoria espletata con riferimento alla idoneità del nucleo di cui si tratta a svolgere le funzioni genitoriali.
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *