Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 11 luglio 2012 n. 11644. È ammessa l’azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la fecondazione eterologa sia avvenuta all’insaputa del marito
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Corte di Cassazione , sezione I, sentenza 11 luglio 2012 n. 11644[1]
Lo ha deciso la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento, rigettando il ricorso di un padre che lamentava di aver scoperto solo dopo molto tempo la nascita di non essere il genitore biologico della figlia.
Ma la Cassazione ha respinto la domanda essendo l’azione tardiva.
Pertanto, è ammessa l’azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la fecondazione eterologa sia avvenuta all’insaputa del marito, purché, però, avvenga nel termine di un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del ricorso a tale metodo di procreazione.
Sorrento, 11 luglio 2012. Avv. Renato D’Isa
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