SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 10 maggio 2013, n. 20200
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dei 28 maggio 2012 il Tribunale di Avellino ha condannato D.P.M., con attenuanti generiche, alla pena dl giustizia per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. (avere arrecato molestie e disturbo a V.A. turbandone la tranquillità e la serenità, mediante rinvio di messaggi e telefonate mute all’utenza mobile in suo uso).
2. Il Tribunale ha fondato la penale responsabilità dell’imputato sulle deposizioni rese in dibattimento dalla parte offesa V.A. e dal maresciallo dei carabinieri G.F., che ha riferito su come si fosse accertato che le telefonate mute e gli sms ricevuti dalla p.o. fossero partiti dall’utenza in uso all’imputato.
3. Avverso detta sentenza propone personalmente ricorso per cassazione D.P.M., deducendo violazione di legge e motivazione carente ed illogica, in quanto non era stato preso in considerazione la circostanza che, nella specie, si era trattato di 12 telefonate mute, della durata di 1 secondo ciascuno, effettuate nell’arco di tre giorni; e l’sms inviato dalla parte offesa, con il quale esso ricorrente era stato invitato a desistere da tali contatti telefonici, aveva avuto luogo dopo l’ultimo contatto, dopo il quale egli aveva cessato di effettuare altri contatti telefonici
Sí era pertanto trattato di contatti telefonici che non potevano essere apprezzati come telefonate moleste.
Considerato in diritto
1. E’ infondato il ricorso proposto dal ricorrente, concernente la sussistenza della natura molesta delle telefonate ascrittegli,.
Secondo il ricorrente non si sarebbe trattato di vere e proprie telefonate, ma di 12 contatti telefonici della durata di 1 secondo ciascuno, protrattisi in un arco di tempo compreso fra il 12 ed il 18 settembre 2007, che sarebbero cessati da parte sua dopo aver ricevuto un sms di protesta dalla p.o., inviatogli dopo il dodicesimo contatto.
2. Va al contrario rilevato che la natura molesta di tali contatti telefonici pur sempre colle gabile ai loro elevato numero, essendosi trattato, per ammissione dello stesso ricorrente, di ben 12 contatti telefonici spalmati in un arco di tempo dì sette giorni (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7044 del 13/2/1998, Vittorio, Rv. 210723).
Inoltre, secondo la sentenza impugnata, l’sms di protesta è stato inviato al ricorrente dalla p.o. subito dopo il primo contatto telefonico e non al termine del dodicesimo; il che costituisce ulteriore aumenti per qualificare come molesti i contatti telefonici subiti dalla p.o., essendo stata quest’ultima pur sempre costretta a subire l’arrogante invadenza e la continua ed inopportuna intromissione dei ricorrente nella sua sfera personale.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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