In sede di sequestro e confisca di prevenzione non può ritenersi idonea dimostrazione della legittima provenienza dei beni, e non può congruamente incidere sulla constatata sproporzione tra redditi e investimenti, l’allegazione da parte del soggetto destinatario della ablazione di una plusvalenza, derivante dalla operazione commerciale di vendita di un immobile, lì dove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto del singolo bene successivamente rivenduto a terzi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA 15 luglio 2016, n.30219
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2014 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava nei confronti di D. P.C. (classe (OMISSIS)), D.P.G. (classe (OMISSIS)) –
proposti -, C.S. (coniuge di D.P.C.) e F.D.V.F. – terzi interessati -, la decisione di confisca di prevenzione emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto il 28 aprile 2011.
Il procedimento risulta avere ad oggetto la sola misura patrimoniale della confisca (cd. disgiunta) sorretta da valutazione incidentale di pericolosità generica (L. n. 1423 del 1956, art. 1), operata nei confronti di D.P.C. e D.P.G..
La statuizione di confisca ha ad oggetto diverse unità immobiliari compiutamente descritte alle pagine 1/3 del decreto – nonchè quote relative ad una s.r.l. con relativi beni patrimoniali, autovetture, somme di denaro depositate su conti correnti e altri beni parimenti indicati nel decreto impugnato, cui si rinvia.
1.1 La Corte di secondo grado nel valutare gli atti di impugnazione in quella sede proposti evidenzia, in sintesi, i seguenti aspetti.
Quanto alla valutazione incidentale di appartenenza di D.P. C. e D.P.G. ad una delle categorie normativamente tipizzate di pericolosità, la Corte ribadisce l’inquadramento dei medesimi all’interno della previsione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1.
Vengono esposte le risultanze che hanno consentito la formulazione di tale giudizio in primo grado:
– D.P.C. viene ritenuto portatore di pericolosità generica in riferimento alla esistenza di elementi indicativi della “abituale dedizione a traffici delittuosi” e in riferimento all’impiego abituale dei proventi di dette attività per provvedere, anche in parte, alle esigenze di vita. Viene rievocato il contenuto del certificato penale (diverse condanne per truffa, detenzione di monete falsificate, ricettazione ed altro) cui si aggiunge, anche in termini di perduranza della pericolosità, una recente vicenda oggetto di indagini da cui emerge che il D.P. in qualità di presidente e tesoriere della Associazione di assistenza ‘Angeli Azzurrì si sarebbe illecitamente appropriato di somme raccolte per finalità assistenziali per un importo pari ad oltre 500.000 Euro. Si compie riferimento alle costanti frequentazioni con soggetti pregiudicati (accertate sino al 2008) nonchè a dati di fatto emergenti dalle vicende penali oggetto di giudizio, come gli esiti di una perquisizione domiciliare dell’anno 1996 con rinvenimento di banconote italiane false per circa 12 milioni di lire e altri valori contraffatti;
– D.P.G. viene inquadrato nelle medesime categorie tipizzate di pericolosità. Si valuta il profilo delinquenziale anche mediante rinvio agli esiti di diverso procedimento di prevenzione personale conclusosi in primo grado nel 2012 (in epoca successiva al decreto di confisca) e confermato in secondo grado. Diverse risultano essere a suo carico le condanne, sin dal 2003, per reati contro il patrimonio. A ciò si aggiunge la pendenza di procedimenti relativi a fatti avvenuti in tempi più recenti, con rinvio a giudizio anche per detenzione di armi e tentato omicidio (fatti del 2006) nonchè per violazione di misure di prevenzione e cessione illecita di stupefacenti.
La valutazione incidentale di pericolosità dei due soggetti cui sono stati attribuiti – anche in rapporto al potere di fatto sugli stessi esercitato – i beni oggetto di confisca copre, pertanto, un ampio intervallo temporale indicato dai primi anni 90 sino al 2009.
1.2 Quanto al presupposto della sproporzione di valori e della disponibilità diretta o indiretta la Corte compie un’ampia disamina dei contenuti della decisione di primo grado (da pag. 8 a pag. 22 del decreto) e sottopone ad esame le obiezioni formulate dai soggetti destinatari del provvedimento, disattendendone i contenuti.
In sintesi, può affermarsi che in riferimento alla posizione di D. P.C. la redditività ufficiale presa in esame (periodo 1991 – 2009) è stata quantificata in soli 4.694,00 Euro. Nel medesimo periodo il reddito dichiarato di C.S. (coniuge dal 1983) è pari a zero (solo nell’anno 1999 risultano compensi non specificati da parte di una società in liquidazione).
A fronte di ciò vengono puntualmente elencati gli atti giuridici a contenuto patrimoniale posti in essere dai coniugi e consistenti:
a) acquisto del 2002 di un appartamento in (OMISSIS) (valore indicato Euro 9.000,00);
b) acquisto nel 2006 di un capannone industriale sito in (OMISSIS) al prezzo di Euro 770.000,00 (anche a mezzo mutuo erogato da Banca Antonveneta per Euro 710.000,00 con restituzione tramite rate mensili per Euro 5.708,26 ciascuna);
c) acquisto di quote sociali della Crane Energy srl nel 2007 per Euro 9.180,00;
d) acquisto da parte di detta società di 4 terreni nel 2008 per Euro 190.000,00;
e) acquisto all’incanto di un ulteriore immobile in Taranto nel 2008, con successiva vendita alla C. ritenuta fittizia con specifiche argomentazioni;
f) acquisto di una ulteriore porzione immobiliare in Taranto nel 2009 formalmente intestato a D.P.G., con operazione ritenuta sotto tale aspetto fittizia con specifiche argomentazioni.
Inoltre si affermava che nel corso degli anni (tra il 1997 e il 2008) D.P.C. ha impiegato ingenti risorse per la costruzione di una villa abusiva in (OMISSIS), insistente su un terreno intestato alla C. e ricevuto per successione ereditaria.
Tale immobile risulta essere abitato già dal 2004 dal figlio Gregorio e dal suo nucleo familiare. Ne viene ricostruita l’ampiezza e le consistenti rifiniture e vengono ritenute del tutto assenti di capacità dimostrativa concreta le allegazioni difensive relative alle modalità di edificazione in rapporto ai costi. Il valore dell’immobile è stato stimato presuntivamente in Euro 200.000,00 ma anche tenendo conto della diversa quantificazione operata dal consulente della difesa (Euro 80.000,00) la Corte evidenzia la totale sproporzione di impieghi finanziari in rapporto ai redditi leciti del nucleo familiare.
Vi è inoltre riferimento all’acquisto immobiliare operato formalmente da C.S. nel 1993 ritenuto, con specifica motivazione, attribuibile ad iniziativa finanziaria di D.P. C..
Considerando, pertanto, anche l’incidenza dei bisogni di sostentamento del nucleo familiare, la Corte evidenzia la “macroscopica sproporzione” tra gli investimenti realizzati nel tempo (tutti ricadenti, peratro, all’interno dell’ampio periodo di pericolosità soggettiva) e la capacità di produzione di reddito lecito, con giustificazione in fatto e in diritto della disposta confisca.
Vengono altresì prese in esame le specifiche allegazioni difensive sul tema.
Il nucleo motivazionale del diniego sta nella complessiva considerazione della relazione funzionale tra investimenti e disinvestimenti (successive vendite, con acquisizione di plusvalenza, specie per quanto riguarda il capannone sito in (OMISSIS), stimata in circa 110.000,00 Euro) che porta a ritenere impossibile la giustificazione della legittima provenienza dei beni lì dove la plusvalenza sia ricollegabile alla vendita di un bene che risulta oggetto di primario investimento illecito (nel senso di ingiustificato).
La Corte territoriale evidenzia infatti (pag. 17 del decreto) che nella ricostruzione patrimoniale proposta dalla difesa nessuna reale giustificazione viene asseverata in rapporto agli acquisti ‘primarì – intendendo per tali quelli relativi ai beni immobili la cui alienazione ha determinato plusvalenza – il che impedisce di valorizzare, a fini di riequilibrio della sproporzione, l’entrata finanziaria derivante dalle smobilizzazioni.
Non vi è infatti alcuna concreta possibilità di ricostruire le pretese attività economiche realizzate dal D.P. attraverso la ditta individuale mancando in toto la documentazione contrattuale e fiscale. Pertanto, pur volendosi ipotizzare l’esercizio effettivo di una attività di impresa del tutto sottratta agli obblighi dichiarativi e contributivi, tale attività – nei suoi esiti produttivi di reddito – non gioverebbe al soggetto proposto, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità – in sede di misure di prevenzione – di far riferimento alle entrate sottratte al regime fiscale.
Tale ragionamento viene riproposto dalla Corte anche in rapporto alla prospettazione relativa alle pretese attività economiche svolte dalla C..
Viene precisata l’assoluta irrilevanza a fini di contrasto della accertata sproporzione della documentazione relativa alla liquidazione, in favore della C., di un sinistro stradale (per circa 7.000 Euro) sia in rapporto all’entità della attribuzione che in riferimento all’epoca della ricezione.
La Corte, pertanto, rivaluta in modo autonomo le circostanze di fatto (emerse nella separata indagine penale) relative al prelievo abusivo da parte del D.P. delle somme introitate dalla associazione Angeli Azzurri – per l’importo di Euro 504.000,00 – ed evidenzia che tale provvista illecita si è realizzata nel periodo 2005-2008, coincidente con alcune delle operazioni immobiliari in precedenza indicate. La correlazione temporale in ogni caso viene ritenuta sussistente anche in rapporto ai precedenti acquisti, dato che i primi segnali concreti di pericolosità personale – proprio sul terreno dei delitti di falso con connotazione patrimoniale –
risalgono ai primi anni 90.
1.3 Quanto a D.P.G., la Corte di Appello effettua analoga verifica della capacità reddituale (importi di modesto rilievo) e della entità degli investimenti, tutti avvenuti tra il 2004 e il 2010 (un motoveicolo, una imbarcazione, una moto d’acqua ed un ulteriore motoveicolo) in epoca corrispondente alle plurime manifestazioni di pericolosità.
2. Infine, viene respinta una richiesta di revoca della cauzione, pari ad Euro 516,00 per ciascuno, che era stata imposta in primo grado. Si ritiene, sul tema, sostenibile l’esborso economico pure in presenza di confisca dei beni.
3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – D.P.C., D.P.G. e la terza intestataria C.S..
3.1 D ricorso proposto nell’interesse di D.P.C. articola distinti motivi. Con il primo si deduce violazione di legge processuale rappresentata da quanto previsto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6.
Il giudizio di secondo grado è stato introdotto con atto del 3 giugno 2011 e la decisione è intervenuta oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6, in data 5 maggio 2014.
Con detta norma si prevede che in caso di appello il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronunzia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.
Si invoca pertanto, non essendo intervenute proroghe del termine ai sensi dell’art. 24, comma 2 del medesimo decreto legislativo, la declaratoria di inefficacia. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per illogicità, emergente dal testo del provvedimento impugnato.
Tale deduzione articola censure correlate all’iter motivazionale espresso nel provvedimento impugnato.
In sintesi, si afferma che:
a) la valutazione incidentale di pericolosità del proposto valorizza episodi risalenti nel tempo (1996) e privi di attualità, dunque inidonei a sostenere l’applicazione della confisca. Quanto ai fatti ipotizzati come commessi in epoca recente (episodio della truffa con appropriazione di somme della associazione Angeli Azzurri) non vi è alcun approdo giudiziario in sede penale;
b) quanto alla ricostruzione patrimoniale la Corte territoriale avrebbe illogicamente superato le obiezioni ricostruttive contenute nella consulenza di parte (che vengono ampiamente rieditate nel ricorso, al cui testo si rinvia), specie per quanto riguarda il tema del legittimo impiego del ricavato di vendite immobiliari. Si rappresenta che gli acquisti iniziali vennero finanziati in modo legittimo con iscrizione di ipoteca e finanziamento bancario, il che esclude la illegittimità dei medesimi per intervenuto impiego – come sostenuto dalla Corte territoriale – di proventi delittuosi. Si contesta pertanto la validità logica del ragionamento operato dalla Corte territoriale in tema di irrilevanza delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita immobiliare;
c) quanto alla capacità di produzione del reddito da parte del nucleo familiare non sarebbe stata oggetto di valutazione la documentazione prodotta che evidenziava, in ogni caso, lo svolgimento di attività di impresa;
d) si evidenzia inoltre la illogica attribuzione di fatto al D. P.G. di beni intestati alla moglie C.S., posto che costei aveva fornito congrua dimostrazione della capacità di acquisto e si censura l’avvenuta ablazione non soltanto del manufatto abusivo sito in (OMISSIS) ma anche del terreno pervenuto alla C. per successione ereditaria. Si contesta, infine, la qualificazione di fittizietà delle intestazioni in rapporto a singole unità immobiliari.
Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta conferma della imposizione di cauzione.
L’articolazione del motivo viene correlata alla impossibilità di sostenere l’esborso economico in virtù della intrvenuta confisca dei beni.
3.1 I ricorsi proposti da D.P.G. e dalla terza intestataria C.S. riproducono le medesime doglianze, da intendersi qui riprodotte.
3.2 Con memoria depositata il 16 dicembre 2015 la difesa ha proposto motivi nuovi. Si evidenzia, in particolare, il contenuto del primo motivo di ricorso in punto di inefficacia della confisca per superamento, in secondo grado, del termine di durata di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6. Si rappresenta, inoltre, che in riferimento alla natura giuridica della confisca disgiunta e alle precisazioni derivanti dall’autorevole intervento interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte (ud. 26.6.2014) in tema di necessaria “correlazione temporale” tra manifestazione di pericolosità e acquisto dei beni, il provvedimento sarebbe privo di concreta motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di C.S. va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. I ricorsi proposti nell’interesse di D.P.C. e D.P.G. risultano accoglibili esclusivamente in relazione al tema della cauzione, con rigetto nel resto.
2. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di C.S., lo stesso risulta proposto da difensore privo di procura speciale.
Sul tema, sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte risolvendo un contrasto di giurisprudenza – con la decisione numero 47239 del 30.10.2014 (rv 260894). In tale arresto si è ritenuta preferibile, tra le tesi in contrasto, quella tesa ad affermare che il terzo – titolare di diritti reali su beni oggetto di sequestro o confisca in sede di prevenzione – può esercitare il diritto di difesa esclusivamente mediante il conferimento di procura speciale al difensore, ai sensi dell’art. 100 c.p.p..
Da tale assetto interpretativo – condiviso dal Collegio – deriva, pertanto, la inammissibilità del ricorso qui in esame (ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), posto che l’avvocato Franz Pesare risulta essere nominato esclusivamente quale difensore del soggetto ricorrente C.S. e non risulta rilasciata in suo favore la procura speciale richiesta dalla legge regolatrice.
3. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di D.P. C. e D.P.G. è infondato.
I ricorrenti hanno prospettato al caso in esame l’applicabilità della disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) relativa al limite di efficacia temporale (anni uno e mesi sei) della confisca disposta in primo grado e oggetto di impugnazione nel merito, con sanzione di inefficacia in ipotesi di suo superamento.
Tuttavia tale prospettazione non tiene conto dei contenuti della espressa disciplina transitoria contenuta al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117 comma 1, lì dove testualmente si afferma che le disposizioni contenute nel libro primo tra cui l’art. 27 nde non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto il 13 ottobre 2011 nde sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Il procedimento oggetto di apprezzamento è pacificamente regolamentato, dunque, dalla normativa previgente (L. n. 1423 del 1956 e succ.mod./ L. n. 576 del 1965 e succ.mod.) essendo stato emesso il decreto di confisca in primo grado il 28 aprile del 2011, sulla base – ovviamente – di proposta antecedente.
La normativa previgente, e nel caso in esame ultrattiva, non contiene alcuna previsione incidente sulla efficacia del decreto di confisca, in ipotesi di eccessiva durata del giudizio di secondo grado.
In particolare, la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 regolamenta il ricorso in appello e ne prevede la sua definizione entro giorni trenta dalla proposizione del ricorso.
Trattasi tuttavia di un termine pacificamente ordinatorio, il cui superamento non può determinare conseguenza alcuna sulla validità ed efficacia del provvedimento impugnato.
Va pertanto escluso, in virtù dei contenuti della citata disposizione transitoria, che la nuova norma possa trovare applicazione al caso in esame, con conseguente rigetto del motivo di ricorso.
4. Quanto ai contenuti del secondo motivo, va ribadito in primis che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in tema di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della “assenza” di motivazione, posto che il giudice delle leggi ha di recente dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema delle misure patrimoniali – dalla 5 Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.
Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà) ma la sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 / D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola “mancanza” del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, rv 242887). In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall’art. 125 c.p.p., comma 3 e richiamato dallo stesso articolo 4 della legge regolatrice n.1423 del 1956 (Sez. 5 n.19598 del 8.4.2010, rv 247514).
Tale constatazione impone di realizzare una selezione tra i molteplici argomenti promiscuamente sollevati dai ricorrenti, posto che in taluni casi trattasi di mera “contestazione logica” della valenza dimostrativa degli argomenti utilizzati dalla Corte di secondo grado per giustificare la decisione assunta – profilo sottratto alla analisi del giudice di legittimità in virtù di quanto detto sopra – mentre altre doglianze risultano valutabili – ma risultano comunque infondate – in virtù del fatto che contengono una prospettazione in diritto o comunque involgono profili di possibile “apparenza” argomentativa.
4.1 Il primo punto oggetto di critica riguarda l’articolazione da parte della Corte di merito dei profili soggettivi di pericolosità, specie in rapporto alla posizione del D.P.C., soggetto cui è stato in massima parte riferito il compendio patrimoniale oggetto di confisca.
Qui la critica risulta in parte valutabile, posto che una assenza di effettiva motivazione in punto di pericolosità soggettiva renderebbe illegittimo il provvedimento di confisca, anche se operato in maniera “disgiunta”, come nel caso che ci occupa.
Tuttiavia il profilo di doglianza è infondato, atteso che la Corte di merito elabora in modo logico e coerente la richiesta valutazione incidentale di pericolosità generica, sia in rapporto alla posizione di D.P.C. che in rapporto a quella, meno significativa, di D.P.G..
4.2 Va, sul tema, precisato che in sede di merito è stata disposta una confisca disgiunta in rapporto ad una “constatazione incidentale” di pregressa pericolosità semplice (derivante dall’inquadramento dei soggetti nelle categorie tipiche di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1) e si è – in tal modo – data applicazione al novum normativo rappresentato dall’effetto di abrogazione del limite già contenuto nella L. n. 55 del 1990 da parte del legislatore del 2008 (D.L. n. 92 del 2008, art. 11-ter convertito in L. n. 125 del 2008) con riespansione della generale previsione di applicabilità di sequestro e confisca all’intera area della pericolosità semplice (art. 19 della legge n. 152 del 1975) come ribadito da Sez U. n. 13426 del 25.3.2010 rv 246272.
In tal senso, l’operazione realizzata già in primo grado (nel 2011) ed oggetto di conferma in secondo grado (nel 2014) risulta consentita – anche in relazione a manifestazioni di pericolosità e accumulazioni patrimoniali antecedenti alla citata modifica normativa – in rapporto a tre essenziali coordinate di metodo, come precisato da plurimi arresti di questa Corte, così sintetizzabili:
a) necessità della previa valutazione incidentale della pericolosità del soggetto destinatario della ablazione patrimoniale (v. Sez. 1 n. 5361 del 13.1.2011 e successive);
b) necessità di apprezzamento della “correlazione temporale” tra la complessiva manifestazione di pericolosità del soggetto e le acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione, posto che la misura della confisca per rispettare il carattere funzionale e la natura giuridica di misura di prevenzione deve ricadere su beni che, pur in rapporto alla semplificazione probatoria rappresentata dal giudizio di sproporzione, risultano derivare, sia pure in senso ampio, dalla attività contra legem posta in essere dal soggetto riconosciuto come portatore di pericolosità tipizzata (come precisato da Sez. Unite n. 4880 del 2015, ric. Spinelli rv 262605);
c) necessità di adeguato contraddittorio, lì dove l’applicazione del novum normativo sia argomentata per la prima volta in secondo grado (v. Sez. 1 n. 31209 del 24.3.2015 rv 264332).
4.3 Ora, tali coordinate di metodo risultano – nel caso in esame –
pienamente rispettate dai giudici del merito.
Il ricorrente, infatti, muove un profilo di critica del tutto erroneo postulando la necessaria “attualità della pericolosità” al momento della decisione di primo grado, posto che nel caso qui scrutinato non è stata applicata alcuna misura di sicurezza personale (nel cui ambito sarebbe stata doverosa la verifica sino alla emissione della decisione di primo grado) ma esclusivamente la misura patrimoniale della confisca, il cui limite operativo è dato dalla accertata pericolosità sociale al momento degli incrementi patrimonali (Sez. U. ric. Spinelli) e non a quello della decisione.
Peraltro, come si è esposto in parte narrativa, la Corte di Appello – pur nell’ambito di una decisione antecedente alla pronunzia delle S.U. ric. Spinelli che ha precisato il limite logico e giuridico della confisca disgiunta – ha realizzato, con notevole scrupolo e chiarezza, una precisa perimetrazione cronologica sia delle ricorrenti manifestazioni di pericolosità che dell’epoca degli investimenti o incrementi patrimoniali, in ciò consentendo di apprezzare l’avvenuto rispetto del principio di correlazione tra le due entità in rilievo, a differenza di quanto prospettato dai ricorrenti nei motivi aggiunti.
Quanto, inoltre, ai contenuti motivazionali espressi in punto di constatazione incidentale della pericolosità soggettiva le doglianze difensive sono del tutto infondate posto che gli indicatori di condotte devianti, tali da sostenere la valutazione, sono emersi ampiamente e anche in epoca successiva ai primi anni ’90 e sino al momento indicato nel provvedimento.
Sul punto, va in particolare affermato che nessun addebito può muoversi alla Corte territoriale lì dove vengono prese in esame – e rielaborate in modo autonomo – specifiche circostanze di fatto emerse in danno di D.P.C. in un un recente procedimento penale (quello relativo alla truffa e alla appropriazione indebita riguardante l’attività della associazione Angeli Azzurri) pur non ancora pervenuto a decisione di merito.
E’ infatti da ritenersi ben possibile l’elaborazione autonoma di circostanze di fatto – emerse in sede penale – da parte del giudice della prevenzione, non essendo ipotizzabile alcuna stretta pregiudizialità, con il solo limite della avvenuta assoluzione in sede penale, fatto, solo quest’ultimo, idoneo a determinare un vizio della decisione di prevenzione che ometta di tener conto dell’esito favorevole del correlato procedimento (di recente Sez. 1 n. 31209 del 24.3.2015, rv 264320).
Non vi è pertanto alcun profilo di doglianza ulteriormente esaminabile, posto che per il resto, quanto alla verifica incidentale di pericolosità soggettiva, trattasi di apprezzamento di specifiche circostanze di fatto – da parte della Corte di merito tema, come si è detto, la cui analisi è del tutto preclusa nella presente sede di legittimità.
4.4 Anche sotto il profilo delle modalità ricostruttive dello squilibrio patrimoniale le critiche esposte nei ricorsi sono in parte inammissibili (data la conformazione giuridica della ricorribilità) e in parte infondate.
In particolare, non può accogliersi, posto che non si confronta con il contenuto del provvedimento, la doglianza di omesso esame di circostanze di fatto a discarico.
La Corte di Appello realizza, invero, una approfondita disamina delle emergenze dimostrative e compie un apprezzamento di ogni obiezione logica e storica, disattendendo la prospettazione difensiva di volta in volta proposta.
Disattendere, con puntuale motivazione, non equivale a non considerare e dunque sul tema non può dirsi sussistente alcun vizio di completezza argomentativa.
4.5 Circa un profilo cui può attribuirsi rilievo in diritto, rappresentato dalla ritenuta assenza di incidenza, a fini giustificativi degli acquisti, delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita immobiliare, l’interpretazione delle norme regolatrici fornita dalla Corte di merito è da ritenersi del tutto corretta.
L’opzione difensiva porterebbe a ritenere, almeno in parte, “giustificato” l’acquisto di beni realizzato dal soggetto portatore di pericolosità attraverso l’impiego del differenziale (positivo) tra il costo iniziale dell’acquisto di un immobile e la plusvalenza derivante dalla successiva rivendita a terzi.
Tuttavia, pur essendo di per sè l’operazione di alienazione un atto lecito, è esatto ritenere – come affermato nel provvedimento impugnato – che lì dove il primo acquisto (del bene poi rivenduto) non risulti giustificato, la connotazione di probabile derivazione del bene ‘primariò dalla sottostante attività contra legem del proposto rende del tutto irrilevante, a fini di riduzione dello squilibrio, il beneficio economico derivante dall’impiego speculativo del bene.
In altre parole, la giustificazione di provenienza che – in sede di prevenzione patrimoniale – deve essere fornita dal soggetto interessato, una volta che venga dimostrato dall’accusa il complessivo squilibrio di valori tra reddito e investimenti non può alimentarsi dalla allegazione di un reddito ‘derivantè dall’impiego (o dalla vendita a terzi) di uno del beni il cui acquisto primario non sia, a sua volta, giustificato.
Ciò perchè l’impiego del bene in questione realizza, in realtà, una forma di utilizzo a fini ulteriormente speculativi di una porzione di patrimonio di illecita provenienza, passibile, di per sè, di confisca. Il successivo recupero di una plusvalenza equivale, pertanto, a reimpiego e non può assumere alcuna connotazione giustificativa.
Ciò che rileva, pertanto, è la mancata giustificazione dell’acquisto iniziale e, sul tema, nessun rilievo può essere attribuito alla erogazione di un mutuo bancario, posto che il D. P. non soltanto non ha fornito dimostrazione – nel corso del giudizio di merito – delle modalità di ottenimento del finanziamento (a fronte di una redditività ufficiale prossima allo zero, il che porta a ritenere di dubbia liceità l’accoglimento della sua domanda da parte dell’ente creditizio) ma ha comunque sostenuto, con utilizzo di denaro di illecita provenienza, i relativi costi almeno sino al momento della successiva alienazione.
Anche in rapporto a tale profilo, di per sè valutabile, il ricorso è dunque infondato.
Va, in rapporto alla rilevanza del tema qui trattato, espresso un principio di diritto così riassumibile:
– in sede di sequestro e confisca di prevenzione non può ritenersi idonea dimostrazione della legittima provenienza dei beni, e non può congruamente incidere sulla constatata sproporzione tra redditi e investimenti, l’allegazione da parte del soggetto destinatario della ablazione di una plusvalenza, derivante dalla operazione commerciale di vendita di un immobile, lì dove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto del singolo bene successivamente rivenduto a terzi.
4.6 Gli altri temi sollevati nel ricorso sul piano della ricostruzione patrimoniale risultano non valutabili in sede di legittimità, trattandosi di critiche argomentative al risultato di valutazioni di merito espresse dalla Corte territoriale e sostenute da razionale esplicazione dimostrativa.
Unico argomento ulteriore su cui occorre fornire risposta concerne la confisca del terreno su cui è stata edificata la villa abusiva in (OMISSIS), trattandosi di doglianza in diritto, relativa alla incontestata provenienza lecita di detto appezzamento di terreno in capo a C.S. per successione ereditaria.
Pur essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto terzo, la confisca ricade su un bene (l’immobile costruito sul terreno con rifacimento del presistente rudere) ritenuto riferibile ai due proposti, il che – per completezza di trattazione –
impone la considerazione del profilo, sollevato anche da costoro.
Il motivo è, peraltro, del tutto infondato.
In effetti, come più volte stabilito in arresti di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poichè, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione (Sez. 6 n. 18807 del 30.10.2012, rv 255091; in senso analogo Sez. 6 n. 16151 del 4.2.2014, rv 259763).
Nel caso in esame – secondo quanto risulta dalla decisioni di merito – è del tutto evidente la prevalenza del valore della costruzione in rapporto a quello del terreno cui accede. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
5. I ricorsi di D.P.G. e D.P.C. risultano fondati esclusivamente sul tema della imposizione di cauzione, per le ragioni che seguono.
L’esame del motivo impone infatti di rilevare di ufficio – al di là dei contenuti specifici della doglianza – la carenza di potere ad imporre la cauzione in caso di emissione di un provvedimento, come quello in esame, di confisca “disgiunta”. Sul piano normativo, infatti, l’istituto della cauzione è statuizione accessoria lì dove venga applicata al soggetto proposto la misura di prevenzione personale (si veda, quanto al tema della impugnabilità, Sez. 6 n. 39855 del 16.9.2015, rv 264654).
Ciò si desume chiaramente dalla previsione di legge – L. n. 575 del 1965, art. 3 bis e succ.mod. – lì dove si afferma, al comma 1, che il versamento della somma di denaro è funzionalmente collegato alla necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte (una somma di entità che.. costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte).
Dunque si tratta di un presidio cautelare finalizzato a garantire detta osservanza, concepibile solo in rapporto alla misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come è ulteriormente dimostrato dal fatto che la cauzione è oggetto di restituzione una volta ‘cessatà l’esecuzione della misura di prevenzione, salva l’ipotesi di intervenuta violazione, durante la sottoposizione, delle prescrizioni imposte, fatto quest’ultimo che determina l’autonomo provvedimento di confisca della somma già depositata a titolo di cauzione (art. 3 bis, commi 5 e 6).
In nessun caso, pertanto, appare possibile la imposizione di cauzione in rapporto ad un provvedimento di per sè espropriativo (a titolo definitivo, se irrevocabile) dei beni, come la confisca. Non vi è infatti alcun presidio da realizzare a fini di osservanza di ‘prescrizionì, il che esclude la stessa possibilità di imporre un sacrificio economico al destinatario, posto che non vi sarebbe alcuna possibilità di restituzione e il provvedimento si atteggia a ulteriore confisca di beni priva di base legale.
Nel caso in esame, peraltro, la misura di prevenzione personale è stata applicata al D.P.G. con provvedimento separato (nel cui ambito non risulta prevista cauzione alcuna) e temporalmente successivo rispetto al decreto di primo grado del presente giudizio, il che esclude ogni possibilità di ritenere che la Corte di secondo grado abbia, in ipotesi, ritenuto ricollegabile la cauzione alla misura personale in questione.
Va pertanto accolto, in tale parte, il ricorso di D.P. G. e D.P.C., con esclusione della cauzione.
In virtù dell’accoglimento parziale di tali ricorsi, la sola C. S. va ritenuta destinataria delle statuizioni accessorie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo stabilire in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di D.P. G. e di D.P.C., limitatamente alla cauzione, che esclude.
Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti D.P..
Dichiara inammissibile il ricorso di C.S. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016
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