Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 2 dicembre 2016, n. 24655

Il Comune non è tenuto a pagare alla Asl il ricovero degli anziani presso strutture private se manca la copertura finanziaria

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 2 dicembre 2016, n. 24655

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18573/2012 proposto da:

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORTOVERO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 535/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Savona condanno’ il Comune di Ortovero a pagare all’Istituto D. Trincheri Azienda Pubblica di Servizi alla Persona la somma di Euro 130.811,00, oltre interessi e rivalutazione, quali rette relative al ricovero, della L. n. 328 del 2000, ex articolo 6, di (OMISSIS), e rigetto’ la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della Comunita’ (OMISSIS).

La decisione fu ribaltata dalla Corte d’Appello di Genova, che, con sentenza del 23.3.2011, in conformita’ della richiamata giurisprudenza di legittimita’, nego’ il diritto al rimborso per il costo di ricovero dell’anziana, per l’assenza di convenzione,tra la struttura ospitante ed il domicilio di soccorso, e di deliberazione della spesa, in applicazione della L. n. 142 del 1990, articolo 55, comma 5, che sanziona con la nullita’ gli atti di impegno di spesa privi della attestazione della relativa copertura finanziaria.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Istituto affidato a quattro mezzi, illustrati da memoria, ai quali resiste il Comune di Ortovero. La (OMISSIS) non ha svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Con i primi tre motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 328 del 2000, articolo 6, comma 4 e, col secondo, pure, della L. n. 142 del 1990, articolo 55, comma 5, riformulato dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 151, comma 4 e articolo 183, comma 1, la ricorrente lamenta rispettivamente, che: a) la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale e’ riferita alla legislazione della Regione Sicilia, inapplicabile in Liguria, dovendo, invece, trovare applicazione il diverso principio stabilito da Cass. n. 19036 del 2010, secondo cui il Comune deve ritenersi obbligato ad erogare le prestazioni di assistenza, a prescindere dalla stipulazione della preventiva convenzione; b) gli interventi relativi agli anziani non autosufficienti rappresentano una spesa obbligatoria e non una provvidenza facoltativa, sicche’ il Comune, che aveva omesso di attivarsi e di allocare in bilancio la spesa, aveva violato i doveri istituzionali, non restando esente dal pagamento; c) l’interpello al Comune di residenza non deve necessariamente precedere temporalmente il ricovero dell’anziano, dovendo ritenersi che gli obblighi del domicilio di soccorso sono assunti dal Comune di residenza al momento del ricovero “solo dopo che gli e’ stata data idonea informazione”.

2. I motivi, da valutarsi congiuntamente perche’ attengono alla medesima questione, sono infondati, tenuto conto dei principi gia’ espressi da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2010 indicata dalla Corte territoriale, cui ha fatto seguito Cass. n. 25376 del 2013), ai quali va data continuita’, secondo cui:

– della L. n. 328 del 2000, articolo 6, va contemperato con la regola posta dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 183 e 191, applicabile nella specie, e prima dalla L. n. 142 del 1990, articolo 55 (applicabile pure nella Regione Sicilia che la ha richiamata), sicche’ gli obblighi a carico del Comune di residenza di disporre il ricovero di anziani presso strutture private e’ subordinato, come ogni pagamento, all’attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo vietata l’effettuazione di qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;

– l’attuazione dell’obbligo dei comuni di erogare prestazioni in favore dei soggetti bisognosi non e’, infatti, incondizionato ma presuppone il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il Comune debba essere “previamente informato”), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l’Ente dispone, che si traducono, poi, nell’osservanza delle disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione;

– la deduzione secondo cui, nel non attivare la procedura necessaria per disporre il ricovero, il Comune sarebbe venuto meno ai suoi obblighi istituzionali prospetta (a prescindere dalle questioni relative al tempo in cui la comunicazione del ricovero e’ intervenuta, e della situazione economica della persona assistita, titolare, secondo il controricorrente, di una pensione di invalidita’ con diritto al cd accompagnamento) profili di colpevolezza e di responsabilita’ aquiliana del tutto estranei al tema dibattuto;

– la giurisprudenza citata in seno al ricorso (Cass. n. 19036 del 2010) e nella memoria (Cass. n. 2183 del 2016) non smentisce l’esegesi qui avallata, essendo relativa al diverso caso delle prestazioni di assistenza e ricovero disposte su provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

3. Ogni altro profilo ed il vizio di motivazione dedotto col quarto motivo (relativo all’interpretazione di missive a firma del Sindaco) restano assorbiti.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori

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