La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
ordinanza 30 maggio 2017, n. 13529
Fatti di causa
1. Con sentenza in data 5 giugno 2013, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo, omologato nel 1997, a cui erano stati ammessi la S.G. snc e i soci illimitatamente responsabili, S.F. e G. nonché D.P.M. , ed ha pronunciato, contestualmente, il loro fallimento.
2. Avverso la pronuncia del Tribunale hanno proposto reclamo i falliti davanti alla Corte d’appello dell’Aquila che l’ha respinto, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
2.1. Secondo la Corte territoriale, premessa la natura mista del concordato (che, in parte, doveva essere adempiuto con il versamento immediato di una somma di denaro ed, in altra parte, doveva essere eseguito con la cessione dei beni immobili della società e dei soci illimitatamente responsabili, per la cui garanzia sarebbero stati dati gli stessi beni dei debitori e in ordine al realizzo dei quali sarebbe stato nominato il liquidatore giudiziale), ed esclusa la sua trasformazione dall’originario assetto (da concordato remissorio a concordato con cessione dei beni), la risoluzione si imponeva per l’omesso versamento della somma indispensabile per le ulteriori spese necessarie per procedere alla liquidazione dei beni dati in garanzia dalla società e dai soci.
2.2. In secondo luogo, premessa l’immediata applicabilità, ai concordati in corso di esecuzione, della legge di riforma di cui ai D.Lgs. nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, nella specie non sarebbe stato superato il termine dell’anno rispetto all’ultimo adempimento previsto dal concordato, consistito nell’esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compirebbero non soltanto con la vendita dei beni dell’imprenditore ma anche con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto e l’esecuzione effettiva dei pagamenti.
2.3. Tuttavia, nella specie, i beni relativi alla cessione sarebbero stati sottratti alla massa concordataria con un fondo patrimoniale istituito dai soci della società debitrice, con atto trascritto, sicché – attraverso la sottrazione dei cespiti con il fondo patrimoniale rogato nel 2012 – si sarebbe imposta la risoluzione del concordato per inadempimento emergendo, anche prima della liquidazione di tutti i beni, il venir meno della sua funzione, per l’insufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione, osservabile sul piano oggettivo ed a prescindere dall’imputazione dell’inadempimento, e considerata la sua gravità, non essendosi neppure proceduto ad iniziare la vera e propria attività liquidatoria.
2.4. Appariva, infine, sussistente lo stato d’insolvenza della società, anche dalle relazioni della G. di F. e del Commissario Giudiziale perciò, necessario sdoppiare le figure del Commissario giudiziale.
3. Contro tale decisione la S.G. snc e i soci illimitatamente responsabili, S.F. e G. nonché D.P.M. , hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4. Il creditore SGA SpA e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Intesa Sanpaolo SpA, nonché il curatore dei fallimenti riuniti della società e dei soci, hanno resistito con controricorso e con memorie ex art. 380-bis.1, cod. proc. civile.
5. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo mezzo (Violazione dell’art. 160 LF; erronea, contraddittoria e omessa motivazione su un punto determinante della controversia; violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 137 e 186 LF), i ricorrenti si dolgono della non corretta valutazione della natura del concordato (come avente “natura mista”) che sarebbe stato, invece di “natura remissoria”, così come si ricaverebbe da vari indici, ricavabili dalla sentenza che ha omologato il concordato, e dalla stessa attività interpretativa e qualificatoria del Tribunale nel corso della vita della procedura.
1.1. La Corte territoriale, inoltre, non si sarebbe resa conto che i termini delle attività concordatarie “c’erano, eccome” ed essi sarebbero “tutti spirati inesorabilmente”, per cui non si sarebbe potuto “né risolvere, né tantomeno annullare il concordato proposto da essi ricorrenti come remissorio”.
2. Con il secondo (Violazione dell’art. 137, 3 co., LF e 186 LF), i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale, non accogliendo il reclamo da loro proposto, avrebbe violato l’art. 137, 3 co., LF, richiamato dall’art. 186, avallando una risoluzione del concordato e trasformandolo da remissorio con garanzia in concordato mediante cessione dei beni e misto.
3. La Curatela fallimentare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale (ed il PG, nelle sue conclusioni scritte, depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in data 13 febbraio 2017, ha convenuto con l’eccezione sollevata dalla difesa del curatore) in quanto tardivo.
3.1. La Curatela, infatti, ha sottolineato che la cancelleria della Corte d’Appello di L’Aquila, in data 22 aprile 2014, ha inviato (alle ore 10:45), a mezzo PEC, la sentenza del giudice distrettuale al difensore dei falliti (avv. Di Gravio), il quale ha notificato il ricorso per cassazione solo il 23 luglio 2014, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, co. 14, LF.
4.1. A tal riguardo, la disciplina dettata dalla riforma della legge fallimentare di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 (e succ. modificazioni) è immediatamente applicabile alla procedura di concordato preventivo che, benché omologato sotto il vigore della precedente regolazione, si trovi ancora in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore (Sez. 1, Sentenza n. 20757 del 2012)).
4.2. Di conseguenza, in quanto richiamati dall’art. 186, 3 co., LF, al concordato preventivo, si applicano – in quanto compatibili – gli artt. 137 e 138 LF, sicché – in virtù degli artt. 137, 5 co., e 138, 2 co. la sentenza che risolve ed annulla il concordato è reclamabile ai sensi dell’art. 18 LF.
4.3. Perciò, in applicazione del principio di diritto posto da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10525 del 2016) (e secondo cui “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”), deve affermarsi la tardività dell’odierno ricorso per cassazione notificato oltre il termine di trenta giorni, avuto riguardo al giorno in cui la sentenza da impugnare è stata notificata dalla cancelleria, in via telematica, mediante spedizione della stessa a mezzo PEC, ai sensi del DL n. 179 del 2012 (conv. nella L. n. 221).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono sia la condanna, delle parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali (liquidate come da dispositivo) e l’enunciazione della sussistenza del presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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