cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale

sentenza 11 settembre 2015, n. 36894

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), imputato articolo 612

bis c.p.;

avverso la sentenza della Corte

d’Appello di Roma del 26.1.15;

Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. CANEVELLI Paolo, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza

impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al

ricorrente per il delitto di atti persecutori posto in essere nei

confronti di una ragazza con la quale egli aveva avuto una relazione

sentimentale.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha

proposto ricorso, tramite difensore, deducendo: carenza e manifesta

illogicita’ della motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, nella propria decisione, la Corte non

ha tenuto conto di vari elementi favorevoli all’imputato

rappresentati da contraddizioni ed imprecisioni. In particolare, il

ricorrente passa in rassegna le deposizioni del padre e della madre

della vittima, nonche’ della stessa persona offesa e di un’amica di

quest’ultima.

Stando a quanto riportato nel gravame, non sarebbe rispondete al vero

che il padre della p.o. abbia assistito ad episodi di violenza, in

realta’, dalla testimonianza da lui resa l’8.5.14, emerge solo che

egli aveva percepito “minacce” e “parolacce”. Analogamente, la

testimonianza della madre della p.o. ha permesso di appurare che il

numero delle telefonate dell’imputato verso la figlia aumentava in

concomitanza con i loro “riavvicinamenti”; la qual cosa sarebbe

differente da cio’ che avviene nei comuni casi di c.d. “stalking”

quando gli atti persecutori si verificano a seguito

dell’allontanamento della vittima dall’imputato. Inoltre, la Corte ha

ignorato che, a dispetto del comportamento dell’imputato, la vittima

non ha mai cambiato abitudini di vita.

Dopo aver commentato anche il fatto che l’amica della p.o. ha

ricordato solo di un episodio di aggressione dell’imputato verso la

vittima, conclude ribadendo la esistenza di “forti incongruita’” ed

invocando, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione – Il ricorso e’ inammissibile perche’ in

fatto, generico e, comunque, manifestamente infondato.

Come si evince agevolmente dalla semplice sintesi delle sue

motivazioni, esso si risolve, infatti, in una riproposizione delle

stesse prove offrendone una lettura riduttiva ed edulcorata o,

comunque, proponendo di rivisitarle sotto una diversa prospettiva.

Cosi’ facendo, pero’, il gravame incorre nel chiaro equivoco di

ritenere che questa Corte di legittimita’ possa rivisitare i dati

fattuali optando per una loro diversa lettura. Anche ove possibile,

infatti, cio’ non potrebbe avvenire nella presente sede per la

semplice ragione che il controllo di logicita’ della motivazione che

viene dalla legge riservato a questa S.C. non e’ finalizzato in tal

senso ma solo a verificare se la decisione assunta dai giudici di

merito sia costituita da un “iter” argomentativo privo di

macroscopiche violazioni delle normali regole della logica, giuridica

e non.

In altri termini, come asserito sin da epoca risalente (sez. i,

12.5.99, Commisso, RV. 215132), perche’ la motivazione possa essere

definita illogica, si deve essere in presenza di una “frattura logica

evidente tra una premessa e le conseguenze che se ne traggono”. Di

certo, pero’, non ricorre alcun vizio “logico” quando, invece, si e’

solo al cospetto di una interpretazione dei dati fattuali meramente

“alternativa” ad altre possibili.

Tra l’altro, nello specifico, non si puo’ neppure fare a meno di

stigmatizzare il taglio generico e sommario con il quale il

ricorrente critica la decisione della Corte d’appello, vale a dire,

estrapolando degli aspetti delle deposizioni dei testi, senza neppure

allegarne il testo, si’ da impedire una verifica completa e piu’

puntuale. In tal modo, il ricorrente mostra di sottovalutare anche il

fatto che, per questa S.C. “l’accesso agli atti del processo, non e’

indiscriminato, dovendo essere veicolato in modo specifico dall’atto

di impugnazione (Sez. 6, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. 6,

14.6.06, Policella, Rv. 234914) e che, soprattutto, il ricorso deve

rispettare modalita’ che non mutino la natura di pura legittimita’

del giudizio di Cassazione (Sez. 6, 20.3.06, Vecchio, Rv. 233621;

Sez. 2, 5.5.06, Capri, Rv. 233775; Sez. 5, 22.3.06,Cugliari, Rv.

2337780; Sez. 5, 22.3.06, Blandino, Rv. 234095; Sez. 5, 3.4.06,

Leotta, Rv. 233381; Sez. 2, 14.6.06, Brescia, Rv. 234930).

A tale stregua, questo Collegio non puo’ esimersi dall’evidenziare

che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche di sorta

dal momento che, dopo avere riepilogato i fatti quali emergenti dalla

denuncia della p.o. (ex convivente dell’imputato e madre della figlia

di quest’ultimo) ha sottolineato con ampiezza di argomenti come, gia’

nel provvedimento cautelare emesso a carico del (OMISSIS), fossero

stati evidenziati riscontri obiettivi alle denunce della vittima.

In particolare, si cita la deposizione dell’amica della p.o. la quale

aveva assistito ad un grave episodio di violenza fisica a carico

della donna, da parte dell’imputato che, incurante dell’avanzato

stato di gravidanza della ex compagna, ne aveva sbattuto

violentemente la testa contro il portone cagionandole un taglio alla

fronte (f. 3).

Ne’, di certo, si puo’ accedere al tentativo minimizzatore

dell’imputato di “banalizzare” tale grave episodio sol perche’ e’

l’unico riferito dalla teste. Esso, infatti, non va avulso

dall’intero contesto rappresentato da pressanti e ripetute telefonate

e minacce ovvero gesti oltremodo invasivi (come il fatto di creare

falsi profili sui social network apparentemente riconducibili alla

donna e frequentato da maniaci sessuali si che la odierna p.o. finiva

per essere contattata suo malgrado da tali inquietanti personaggi che

credevano di incontrare in lei un soggetto disponibile per i loro

interessi).

La Corte ricorda, altresi’, come, a fronte delle reiterate

trasgressioni dell’imputato alle prescrizioni ed ai divieti

impostigli, si rese necessario anche un aggravamento delle misure

cautelari sottolineando che l’intero complesso delle acquisizioni

processuali ha provato oltre ogni ragionevole dubbio come l’imputato

non abbia esitato a malmenare l’ex convivente reiteratamente ed anche

in presenza di terzi, a terrorizzarla con ripetute minacce anche di

morte arrivando, a tal fine, anche ad appostarsi sotto l’abitazione

della donna e mettendo a repentaglio anche l’incolumita’ della

propria figlia in tenerissima eta’ quando, con il ciclomotore, si era

messo all’inseguimento dell’auto dell’ex compagna (sulla quale si

trovava anche la bambina) ed, una volta raggiuntala, prendendo a

calci e pugni il finestrino.

A fronte di queste e molte altre emergenze descritte – e bene

commentate nella sentenza impugnata – come detto, il ricorrente

propone solo alcuni passaggi delle molte acquisizioni testimoniali

col chiaro intento di ridurne la portata accusatoria e,

sostanzialmente, cercando di “parcellizzare” le accuse che invece

assumono la loro chiara valenza proprio esaminate nell’insieme si’ da

delineare quel contesto di persecuzione (di un soggetto verso un

altro) che il legislatore ha, per l’appunto, voluto arginare e

contrastare con l’introduzione dell’articolo 612 bis c.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla

cassa delle ammende della somma di 1000 euro.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 c.p.c. e ss..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle

ammende della somma di 1000 euro.

 

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