Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9195.
In tema di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, deve ritenersi posto, a carico dell’attore, l’onere di provare l’esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso di causalita’ tra quest’ultimo e la condotta del medico, potendo al contrario limitarsi ad allegare la colpa del medico, sul quale, viceversa, incombe l’onere di dimostrare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a se’ non imputabile.
Deve ritenersi incombente, a carico del paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalita’ tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, e, solo quando il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta ai sanitari, dimostrare l’impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento e’ stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9195
Data udienza 7 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15392-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
ASL PROVINCIA DI MILANO DUE, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 4222/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 27/11/2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS), in proprio e quali genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), diretta alla condanna di (OMISSIS) e della Asl della Provincia di Milano 2, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del grave incidente subito dal minore (OMISSIS) in occasione di una crisi respiratoria con conseguente arresto cardiaco (manifestatisi quali complicanze di un pregresso intervento di tonsillectomia), ad esito del quale il minore riporto’ danni cerebrali tali da condurlo in stato vegetativo e tetraparesi spastica permanente;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di alcun nesso di causalita’ tra le omissioni contestate alla (OMISSIS) (quale medico di guardia presso la Croce Bianca di (OMISSIS)) e alla struttura sanitaria convenute, dovendo escludersi il ricorso di alcuna possibilita’, per la prima, di svolgere tempestivamente alcun intervento urgente a beneficio del piccolo (OMISSIS) e, per la seconda, di organizzare le modalita’ dell’intervento di soccorso urgente in forme alternative a quelle strutturate attorno al servizio 118 nella specie tempestivamente allertato e intervenuto;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nelle qualita’ spiegate, propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione;
che (OMISSIS) e la Asl della Provincia di Milano 2 resistono con controricorso;
che la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., tutte chiamate in giudizio a fini di manleva, non hanno svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che, con l’impugnazione proposta, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il nesso di causalita’, tra il comportamento addebitato alla (OMISSIS) e i gravi danni cerebrali provocati a carico di (OMISSIS), sulla base di un’acritica recezione dei contenuti della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, nel loro complesso inattendibili, tanto sul piano della ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, quanto sul terreno propriamente scientifico, avendo detta consulenza d’ufficio ingiustificatamente sottovalutato le gravi responsabilita’ della (OMISSIS) nel non aver tempestivamente compiuto le manovre indispensabili in vista, quantomeno, della riduzione dell’entita’ dei danni cerebrali subiti dal piccolo (OMISSIS);
che, pertanto, la corte territoriale ci sarebbe erroneamente sottratta al compito di interpretare in modo piu’ esatto le evidenze probatorie, al fine di ricostruire il nesso di causalita’ tra il comportamento della (OMISSIS) e i danni sofferti dal piccolo (OMISSIS) o, quantomeno, al dovere di disporre una rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio al fine di correggere le gravi inesattezze, gli errori e le incongruenze della relazione tecnica acquisita d’ufficio nel corso del giudizio di primo grado;
che il motivo e’ infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, deve ritenersi posto, a carico dell’attore, l’onere di provare l’esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso di causalita’ tra quest’ultimo e la condotta del medico, potendo al contrario limitarsi ad allegare la colpa del medico, sul quale, viceversa, incombe l’onere di dimostrare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a se’ non imputabile (Sez. 3, Sentenza n. 21177 del 20/10/2015, Rv. 637450 – 01);
che, pertanto, deve ritenersi incombente, a carico del paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalita’ tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, e, solo quando il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta ai sanitari, dimostrare l’impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento e’ stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza (Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01);
che, nel caso di specie, la corte territoriale, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite e delle valutazioni d’indole tecnico-scientifica espresse nella consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio, ha accertato la mancata dimostrazione, da parte degli originari attori, del nesso di causalita’ tra le omissioni denunciate a carico dei convenuti e l’aggravamento della patologia occorsa ai danni del piccolo Giuseppe (OMISSIS) a seguito delle complicanze del pregresso intervento di tonsillectomia subito;
che le censure critiche in questa sede avanzate dai ricorrenti nei confronti dell’articolazione argomentativa dipanata nella sentenza d’appello (che ha sul punto fatto proprie, sulla scia della decisione del primo giudice, le considerazioni svolte nella consulenza tecnica d’ufficio), devono ritenersi tali da non incidere sulla correttezza e la congruita’ logico-giuridica del provvedimento impugnato;
che, al riguardo, con specifico riferimento alla pretesa mancata considerazione, da parte dei giudici d’appello, delle censure rivolte dagli appellanti nei confronti della c.t.u. di primo grado (e alla conseguente disattesa invocazione di una rinnovazione della c.t.u. in sede d’appello), e’ appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilita’ delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, in relazione alla sostanziale impossibilita’ materiale, per la (OMISSIS), di svolgere tempestivamente alcun intervento urgente a beneficio del piccolo (OMISSIS) (in considerazione della ristrettezza dei tempi e delle specifiche condizioni del minore, tali da richiedere forme di intervento terapeutico del tutto incompatibili con i limiti oggettivi in cui la stessa ebbe a trovarsi nella situazione contingente) e, per la struttura sanitaria, di organizzare le modalita’ dell’intervento di soccorso urgente in forme alternative a quelle strutturate attorno al servizio 118 nella specie tempestivamente allertato e intervenuto;
che, a fronte di tali premesse, varra’ evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze o rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento seguito dal c.t.u., e’ necessario che il ricorrente non si limiti all’apodittica illustrazione di censure di erroneita’ e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali con-trodeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimita’ di esercitare il controllo sulla decisivita’ degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);
che, in particolare, sotto il profilo della decisivita’ della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze o rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o i fatti in concreto non esaminati siano idonei a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi totalmente disarticolata e priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 – 01);
che, cio’ posto, occorre rilevare l’inammissibilita’ delle censure in questa sede avanzate dai ricorrenti, avendo questi ultimi propriamente trascurato di circostanziare e di dimostrare concretamente gli aspetti dell’asserita decisivita’ dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, dei fatti, delle circostanze e dei rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura (e non solo probabilmente) diversa risoluzione dell’odierna controversia;
che, conseguentemente, deve ritenersi come, attraverso le odierne censure, i ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale non prospettabile in questa sede di legittimita’;
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure illustrate dai ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della complessita’ degli accertamenti tecnici svolti e della particolare natura della controversia, per l’integrale compensazione tra tutte le parti costituite delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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