Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16678.
Si ha travisamento della prova – vizio deducibile di fronte alla Corte di Cassazione, sia pure a determinate condizioni ove esso riguardi una sentenza di appello confermativa della precedente sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto la specie del vizio di motivazione – allorche’ il giudice introduca nella motivazione della sentenza una informazione rilevante che non esiste nel processo, in quanto non veicolata in esso attraverso alcuna fonte di prova, ovvero quando si ometta la valutazione degli elementi conoscitivi obbiettivamente ed inconfutabilmente ricavabili dal contenuto di una prova che siano decisivi ai fini della pronuncia della sentenza in questione; in altre parole, la efficace deduzione del vizio in parola deve portare alle emersione di una palese e non controvertibile difformita’ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova espletata e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto.
Sentenza 16 aprile 2018, n. 16678
Data udienza 22 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5489/2016 del Tribunale di Palermo del 4 novembre 2016;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Palermo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 novembre 2016 il Tribunale di Palermo ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 124, e articolo 137, comma 1, per avere, nella qualita’ di gestore di un autolavaggio, immesso, senza la prescritta autorizzazione, le derivanti acque reflue industriali nell’ordinario scarico idrico senza alcun preventivo trattamento, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, assistito dal suo legale di fiducia, il (OMISSIS), deducendo quale motivo di impugnazione la mancanza di elementi probatori in ordine alla effettivita’ dello scarico, non essendo emerso che l’attivita’ del prevenuto fosse in corso al momento dell’accesso dei verbalizzanti.
In via subordinata egli ha lamentato la mancata qualificazione della condotta a lui attribuita fra i fatti di particolare tenuita’ ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato nei termini che saranno di seguito precisati, deve essere accolto per quanto di ragione.
Chiaramente inammissibile e’ il primo motivo di impugnazione svolto da parte ricorrente.
Con esso il (OMISSIS) ha lamentato il travisamento delle risultanze processuali attraverso le quali il Tribunale di Palermo ha desunto lo svolgimento da parte di quello della attivita’ di impresa nel compimento della quale egli ha tenuto la condotta fonte della imputazione a lui contestata.
Come e’ noto si ha travisamento della prova – vizio deducibile di fronte a questa Corte, sia pure a determinate condizioni ove esso riguardi una sentenza di appello confermativa della precedente sentenza di primo grado (sui limiti della deducibilita’ del travisamento della prova in caso di “doppia conforme”, si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 20 aprile 2017, n. 18975; idem Sezione 3 penale, 20 febbraio 2017, n. 7986), ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto la specie del vizio di motivazione – allorche’ il giudice introduca nella motivazione della sentenza una informazione rilevante che non esiste nel processo, in quanto non veicolata in esso attraverso alcuna fonte di prova, ovvero quando si ometta la valutazione degli elementi conoscitivi obbiettivamente ed inconfutabilmente ricavabili dal contenuto di una prova che siano decisivi ai fini della pronuncia della sentenza in questione (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 26 novembre 2013, n. 47035); in altre parole, la efficace deduzione del vizio in parola deve portare alle emersione di una palese e non controvertibile difformita’ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova espletata e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto.
Nel caso in esame siffatto travisamento, per come sopra definito, non e’ affatto ravvisabile, posto che il Tribunale ha ragionevolmente e plausibilmente tratto la convinzione della esistenza in atto della attivita’ di autolavaggio da parte del (OMISSIS) dalla circostanza – emersa a seguito dell’esame testimoniale di uno degli agenti operanti – che il predetto imputato, al momento dell’accesso degli agenti della Polizia municipale di Palermo presso la autorimessa da lui condotta, fosse titolare di un contratto di affitto dei locali in questione affinche’ essi fossero adibiti ad “uso autorimessa ed autolavaggio”; che all’interno dei locali in questione vi fosse l’armamentario tecnico, minutamente indicato in sentenza, necessario per lo svolgimento della attivita’ in questione e che la zona ove erano ubicati i pozzetti di scarico delle acque reflue presentava evidenti segni di acqua stagnante sul pavimento, segni dal giudicante logicamente ricondotti alla recente opera di lavaggio di autovetture.
Indiscussa essendo la circostanza che al momento dell’accesso degli agenti operanti il (OMISSIS) non era munito di alcuna autorizzazione per lo sversamento delle acque industriali nella condotta fognante, avendola egli conseguita solo a distanza di circa 4 mesi da tale accesso, non appare a questo Collegio che il Tribunale, nel ritenere in atto la attivita’ contestata al (OMISSIS) abbia travisato le risultanze processuali acquisite in atti.
Fondato e’, viceversa, il secondo motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente; questi, infatti, ha lamentato che il Tribunale abbia escluso la possibilita’ di ritenere il fatto non punibile, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., in quanto lo stesso non poteva essere qualificato di speciale tenuita’ sulla base di indici ritenuti dal ricorrente tali da non escludere una siffatta qualificazione del reato.
Come detto la censura e’ fondata; infatti, rileva il Collegio, il Tribunale che pure ha concordato con il ricorrente nel senso che, sebbene il reato contestato sia caratterizzato da una valutazione normativa di pericolosita’, riscontrabile quest’ultima una volta accertata la ricorrenza delle astratte forme di manifestazione del reato, tuttavia cio’ non comporta la esclusione della possibilita’ di graduare il pericolo che dal reato in questione scaturisce – ha negato che fosse consentito ritenere, quanto al caso di specie, che Io stesso fosse di particolare tenuita’: a) in quanto realizzatosi in un territorio riccamente urbanizzato; b) in quanto lo stesso era un reato formale di pericolo, per la cui realizzazione non era necessaria la effettiva produzione di un evento dannoso o pericoloso a carico del bene tutelato, da individuarsi nella integrita’ dell’ambiente; c) in quanto era fattore irrilevante che il ricorrente avesse, successivamente alla verifica da parte della Polizia municipale di Palermo, conseguito l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali da lui prodotte.
Gli argomenti addotti appaiono effettivamente inaccettabili.
La circostanza che la condotta del (OMISSIS) si sia realizzata in un territorio riccamente urbanizzato, considerato che le acque reflue non si sono disperse nell’ambiente circostante ma sono state, ancorche’ illecitamente, convogliate nelle condotte fognarie, rende irrilevante, ai fini di una maggiore lesivita’ della condotta, il dato relativo alla urbanizzazione dell’ambito territoriale in cui il fatto e’ avvenuto, non avendo tale dato comportato una maggiore diffusivita’ della lesione, essendo stata questa circoscritta dal convogliamento delle acque inquinanti nella rete fognaria.
Quanto al fatto che la tipologia della contravvenzione contestata al (OMISSIS) sia finalizzata a costituire una sorta di tutela anticipata ad un bene di rilevante significato per la intera comunita’, quale e’ il bene dell’ambiente, ritiene il Collegio che questo non appaia elemento tale da escludere, peraltro come espressamente rilevato anche nella sentenza impugnata, che nell’ambito della predetta tipologia di reati possano essere individuate delle condotte aventi una piu’ o meno marcata lesivita’.
Una diversa soluzione, tale da comportare la inapplicabilita’ della particolare causa di non punibilita’, comporterebbe la introduzione, ope iudicis, nella disciplina di cui all’articolo 131 bis c.p., di una ulteriore serie di indici-requisito – elementi cosi’ definiti per rifarsi alla terminologia con la quale il legislatore delegato ha illustrato la modifica normativa che ha portato alla introduzione nel codice sostanziale della particolare ipotesi di causa di non punibilita’ non considerati in sede normativa, quali la tipologia del reato (a tale proposito appare significativo osservare che l’articolo 131 bis c.p., comma 1, facendo riferimento alle “esiguita’ del danno o del pericolo” non distingue ai fini della configurabilita’ della fattispecie fra illeciti di danno ed illeciti di pericolo, potendo la causa di non punibilita’ essere ravvisabile sia con riferimento alla prima che alla seconda delle due categorie concettuali di reati) ovvero il bene-interesse tutelato, essendo evidente che laddove il legislatore avesse voluto elevare uno di questi fattori a discrimine ai fini della sussumibilita’ o meno di determinate ipotesi di illecito nell’ambito della particolare tenuita’ lo avrebbe fatto, cosi come lo ha previsto nell’indicare altri, diversi, indici-requisiti necessari perche’ la disposizione sopra richiamata possa essere applicata.
Ritiene al presente riguardo, il Collegio che esuli dalla attivita’ di interpretazione normativa – consentita al giudice ed anzi a lui, nelle sue varie articolazioni, di fatto riservata in via definitiva – per trasmodare in quella nomopoietica – inibita invece alla autorita’ giudiziaria essendo essa monopolio del legislatore – la creazione di ulteriori elementi strutturali ostativi alla possibilita’ di qualificare un fatto come di particolare tenuita’ ai fini di cui all’articolo 131 bis c.p..
Poiche’ questa e’, in sostanza, la operazione cui ha presieduto il Tribunale di Palermo nell’escludere in via di principio la particolare tenuita’ del fatto quanto al caso di specie, la sentenza sul punto deve essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale affinche’, in diversa composizione personale, ripercorra i termini del giudizio riesaminando, tenuto conto dei principi dianzi illustrati, la sussistenza o meno quanto alla ipotesi in contestazione della particolare tenuita’ del fatto.
Mette conto precisare che – essendo il rinvio ora disposto logicamente subordinato alla intervenuta astratta definitiva qualificazione del fatto commesso come penalmente rilevante, atteso che l’eventuale applicazione dell’articolo 131 bis c.p., non comporta assolutamente un giudizio di esclusione della rilevanza penale del fatto, la cui sussistenza anzi e’ il postulato da cui muove la disposizione in questione, afferendo la medesima disposizione alla sola impossibilita’ di far conseguire all’illecito l’applicazione della sanzione penale – non vi e’ piu’, nella fattispecie, alcuna incidenza, ai fini della perdurante sussistenza del reato, dell’eventuale tempo trascorso dal momento della sua commissione, di tal che esso non potra’, comunque, stante la definitivita’ del suo accertamento, essere piu’ dichiarato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilita’ dell’articolo 131-bis del codice penale e rinvia sul punto al Tribunale di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.
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