SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
S.U.P.
Sentenza 7 luglio 2014, n. 29556
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25 luglio 2013 il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da G.S. avverso l’ordinanza in data 14 maggio 2013 della Corte di appello di Napoli – che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase – ha dichiarato la perdita di efficacia della medesima misura cautelare (motivo al quale il ricorrente aveva limitato l’impugnazione) e ha ordinato l’immediata scarcerazione dell’appellante se non detenuto per altra causa.
Il Tribunale ha premesso che la Corte di appello aveva disposto, all’udienza del 10 aprile 2012, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; ha rilevato che l’appellante era stato condannato ad una pena non superiore ai dieci anni di reclusione e che, di conseguenza, il termine di fase era pari ad un anno giusta il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; ha precisato che questo termine di fase andava raddoppiato ai sensi dell’art. 304, comma 6, del medesimo codice, sicché il termine massimo di due anni, decorrenti dalla data della sentenza di primo grado, in mancanza di periodi di sospensione autonomamente computabili, era ormai decorso con la conseguente scarcerazione dell’appellante.
Nell’ordinanza si precisa poi che, nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. – secondo cui, qualora si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), tra i quali quello che ha dato luogo alla custodia cautelare nel presente procedimento, i termini sono aumentati fino a sei mesi – perché questa disposizione sarebbe applicabile nel giudizio di primo grado, nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio di cassazione e mai nel giudizio di appello. Né alcun rilievo avrebbe la circostanza che il 29 aprile 2013 fosse stata pronunziata la sentenza confermativa della condanna nel giudizio di appello atteso che questa pronunzia era intervenuta successivamente alla scadenza del termine di fase pari a due anni.
2. Contro l’ordinanza indicata ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il quale ha dedotto anzitutto, nei confronti del provvedimento impugnato, il vizio di erronea applicazione dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3, cod. proc. pen. che prevede il termine di fase pari ad un anno e mesi sei dovendosi fare riferimento, per i fini che interessano, non alla pena in concreto applicata ma a quella in astratto prevista per il reato ritenuto in sentenza.
In secondo luogo il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale per aver ritenuto non cumulabile, al periodo raddoppiato di due anni, l’aumento pari ad ulteriori mesi sei previsto dall’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, cod. proc. pen.; il ricorrente riproduce integralmente, nel ricorso, il testo di una sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione (n. 30759 del 11/07/2012, Ali Sulaiman) che ha affermato il principio opposto e indica le ragioni per le quali ritiene errata l’interpretazione del Tribunale del riesame secondo cui l’aumento indicato si applicherebbe esclusivamente nella fase delle indagini preliminari e nei giudizi di primo grado e di cassazione e non nel giudizio di appello.
Inoltre il principio affermato dal giudice della libertà, secondo il ricorrente, contrasterebbe con la lettera della legge – che non prevede affatto il divieto di cumulo di cui trattasi – e con principi di razionalità, non essendovi ragione per escludere l’applicabilità della norma che prevede la possibilità di aumento del termine nel giudizio di appello emergendo anzi, dal testo delle norme, la volontà del legislatore di unificare la disciplina.
3. Il procedimento è stato assegnato alla Terza Sezione penale che, con ordinanza del 5 febbraio 2014, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza si esprime una chiara adesione all’interpretazione fornita dal ricorrente, e confermata dalla già citata sentenza della Quinta Sezione n. 30759 del 11/07/2012. Si afferma che le novelle legislative che hanno condotto all’attuale assetto “avrebbero l’intento di consentire al giudice del dibattimento di primo grado un maggior tempo per la trattazione del processo che abbia ad oggetto i reati più gravi senza che, nel frattempo, venga a cessare la custodia cautelare per effetto della maturazione dei relativi termini di fase”. Si aggiunge che sarebbe “illogico ritenere che tale giudice possa dilatare i tempi processuali senza il timore della scarcerazione dell’imputato, per poi sterilizzare l’ulteriore termine cautelare di cui si sia in concreto avvalso”. Quanto all’espressione “senza tenere conto” usata nell’art. 304, comma 6, del codice di rito, se ne sottolinea l’equivocità nel senso che potrebbe avere il significato per cui dal computo debba rimanere escluso il periodo di custodia “recuperato”.
La Terza Sezione, peraltro, poiché l’adesione al precedente della Quinta Sezione “radicalizzerebbe il contrasto giurisprudenziale”, ha ritenuto opportuno investire le Sezioni Unite della questione.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 29 maggio 2014, ha fissato per la discussione della causa in camera di consiglio l’odierna udienza in esito alla quale le parti hanno concluso come in precedenza indicato.
Considerato in diritto
1. Prima di affrontare il tema proposto all’attenzione delle Sezioni Unite vanno esaminati due aspetti preliminari.
1.1. Il primo riguarda i criteri utilizzabili per individuare i termini di fase. Secondo l’ordinanza impugnata, infatti, dovrebbe farsi riferimento alla condanna in concreto già inflitta all’imputato mentre, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, il riferimento dovrebbe essere costituito dal massimo della pena astrattamente prevista per il reato ritenuto in sentenza.
La tesi del ricorrente è manifestamente infondata perché in evidente contrasto con la lettera dell’art. 303 del codice di rito che utilizza effettivamente il criterio indicato solo, come è ovvio, per i casi nei quali non sia ancora intervenuta sentenza e quindi nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado prima che sia emessa la sentenza: comma 1, lettere a), b) e b-bis). Ma quando la sentenza di condanna in primo grado sia stata emessa il riferimento è espressamente indicato (dalla lett. e del comma 1 dell’art. 303) nella pena in concreto inflitta (su questo aspetto la giurisprudenza di legittimità è inequivoca; si vedano, da ultimo, Sez. 6, n. 45626 del 18/07/2013, Cimmino, Rv. 258150; Sez. 2, n. 41180 del 26/09/2013, Guarro, Rv. 257070).
Ne consegue altresì l’infondatezza della tesi, solo accennata dal ricorrente, secondo cui il termine di fase in grado di appello, nel caso in esame, sarebbe pari ad anni uno e mesi sei atteso che, essendo intervenuta una condanna alla reclusione per un periodo non superiore a dieci anni il termine di fase è di un anno di reclusione (art. 303, comma 1, lett. c), n. 2).
1.2. Il secondo aspetto preliminare proposto con il ricorso riguarda l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui il c.d. “recupero” del periodo di tempo non utilizzato nel termine di fase non sarebbe consentito nel giudizio di appello ma esclusivamente, per il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari e in quella del giudizio di legittimità.
L’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata è corretta sotto il profilo dell’individuazione delle fasi cui può riferirsi il c.d. “recupero”; la norma indicata si riferisce infatti al termine di fase tra il provvedimento che dispone il giudizio fino al momento anteriore alla pronunzia della sentenza di primo grado e indica come periodi possibili di “recupero” quello (non utilizzato) delle indagini preliminari e quello (non ancora utilizzato ma che subirà la corrispondente diminuzione) del giudizio di legittimità.
Ma il fatto che il “recupero” possa riferirsi esclusivamente a queste due fasi non significa, come sembra ritenere il Tribunale di Napoli, che il prolungamento conseguente al recupero non possa essere utilizzato e dichiarato nel giudizio di appello quando il giudice verifichi il superamento del termine di fase pur avvenuto in una fase precedente.
Sotto questo limitato profilo la censura del pubblico ministero ricorrente è fondata ma, essendo priva di alcun effetto rilevante sulla decisione, consente soltanto di provvedere alla rettificazione sul punto della decisione impugnata ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
2. Il quesito al quale le Sezioni Unite sono chiamate a dare una risposta è il seguente: “Se, nel caso in cui il giudice abbia sospeso i termini di fase – avvalendosi del disposto dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. che consente tale sospensione nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi relativi ai reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) – il limite del doppio del termine di fase (previsto dal comma 6 dell’art. 304) possa essere ulteriormente superato in forza del n. 3-bis dell’art. 303, comma 1, lett. b), che prevede (sempre nel caso dei processi per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) un ulteriore aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente (qualora il termine di quella fase non sia stato completamente utilizzato) ovvero ai termini di cui alla lett. d) del medesimo art. 303 (relativo al giudizio di legittimità)”.
2.1. Fino ad epoca recente la risposta negativa al quesito indicato era indiscussa perché fondata sull’espressione letterale usata dal comma 6 dell’art. 304, che, nel prevedere il raddoppio dei termini di fase nel caso di dichiarata sospensione dei termini per la complessità del giudizio, precisa che non si debba tener conto “dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis”.
A parte un’isolata pronuncia della Seconda Sezione (sent. n. 9148 del 30/05/2002, Reccia, n. m.) la giurisprudenza successiva è stata per molti anni unanime nel ritenere non cumulabili le cause di aumento (art. 304) e sospensione (art. 303). In sintesi le ragioni poste a fondamento di questo orientamento possono così riassumersi:
– la formulazione letterale della norma (art. 304, comma 6), ed in particolare l’espressione utilizzata (“senza tenere conto dell’ulteriore termine”), non consentirebbe un’interpretazione diversa da quella che conduce all’esclusione della possibilità di pervenire al cumulo dei periodi di sospensione;
– anche le decisioni che ritengono non decisiva la formulazione dell’espressione ricordata affermano che l’uso dell’avverbio “comunque” utilizzato nella prima parte della norma (“La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio […]”) rafforzerebbe l’interpretazione che esclude la possibilità di cui trattasi costituendo un insuperabile confine del limite indicato (v., da ultimo, Sez. 6, n. 26127 del 27/06/2011, Grace, n. m.; Sez. 6, n. 38671 del 07/10/2011, Amasiatu, Rv. 250847);
– il procedimento di formazione della norma dimostra che il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di cumulare i termini in esame prevedendo, nella legge di conversione, questo divieto che il decreto-legge non contemplava (si veda Sez. 1, n. 6239 del 18/12/2009, Cammarata, Rv. 245989).
Nella più parte delle decisioni che seguono l’orientamento maggioritario si sottolinea poi l’esigenza di un’interpretazione conforme ai canoni costituzionali di salvaguardia della libertà personale e all’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata nel caso di dubbio interpretativo.
2.2. Il difforme orientamento, riportato integralmente dal ricorrente e richiamato e condiviso dall’ordinanza di rimessione, è rappresentato (oltre che dal risalente citato precedente del 2002) dalla già richiamata sentenza della Sez. 5, n. 30759 del 11/07/2012, Ali Sulaiman, Rv. 252938. Questa decisione si pone consapevolmente in contrasto con il precedente orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità e contesta, preliminarmente, la tesi secondo cui la formulazione letterale della norma osterebbe all’interpretazione costantemente seguita. Secondo questa decisione esisterebbe inconciliabilità tra l’avverbio “comunque” e la frase successiva “senza tenere conto” perché la prima espressione “sembra introdurre una previsione perentoria di insuperabilità” mentre la locuzione successiva “sembrerebbe, invece, alludere ad una deroga”.
L’equivocità del dato letterale, riconducibile alla stratificazione verificatasi sul contesto normativo in esame, impone, secondo la decisione ricordata, il ricorso ad altri parametri ermeneutici ed in particolare all’interpretazione logico-sistematica. La logica ispiratrice della norma è quella di consentire al giudice del dibattimento di primo grado un maggior tempo per la trattazione del processo evitando che, in relazione ai più gravi reati, venga a cessare l’efficacia delle misure custodiali per effetto della scadenza dei termini di fase. Sotto il profilo sistematico, si osserva nella motivazione, il comma 7 dell’art. 304 cod. proc. pen. esprimerebbe invece una ben più chiara manifestazione dell’intento di escludere determinate cause di sospensione (il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, allontanamento ecc. dei difensori) dal computo del termine in questione.
Da ultimo, secondo la sentenza Ali Sulaiman, questa interpretazione sarebbe confermata dai lavori preparatori dai quali “emerge chiaro l’intendimento del legislatore, attraverso l’introduzione dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. 3-bis, di offrire al giudice del dibattimento un termine aggiuntivo di trattazione, per impedire la scarcerazione di persone imputate di reati di particolare allarme sociale”.
Va da ultimo segnalato che esiste una decisione recente della Sez. 6 (n. 46489 del 06/06/2013, Anayo, n.m.) che si limita a richiamare la sentenza Ali Sulaiman e altro precedente (Sez. 1, n. 3043 del 13/01/2005, Sapia, Rv. 230871) che peraltro, sul problema in esame, sembra affermare il principio opposto.
3. È opportuno, al fine di pervenire ad un ragionevole risultato interpretativo, ricostruire la genesi delle norme di cui si discute.
Il d.l. 24 novembre 2000, n. 341, nasce effettivamente con l’esigenza di ridurre il numero di scarcerazioni per il decorso dei termini di fase, tanto che questa esigenza viene addirittura richiamata nelle premesse del decreto-legge per motivare sull’esistenza di un caso straordinario “di necessità e d’urgenza” cui fa riferimento l’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Questa finalità dichiaratamente perseguita si realizza però, nel decreto-legge, non con un allungamento dei termini complessivi di custodia cautelare preventiva ma con una assai significativa flessibilizzazione dei termini di fase fino a rendere la loro funzione, se non irrilevante, sicuramente marginale.
Questo risultato è reso del tutto evidente dall’introduzione – ad opera dell’art. 2, comma 1, del d.l. – nel testo dell’art. 304 cod. proc. pen., dopo il comma 1, del comma I-bis che stabiliva: “Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo”. È evidente che con l’introduzione di questa disciplina i termini di fase avrebbero perso la loro funzione perché era in tutti casi possibile utilizzare i termini non decorsi delle fasi precedenti.
Com’è noto, la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, ha scelto una soluzione diversa e certamente meno drastica sul versante del “recupero”: per un verso sono state limitate le ipotesi di “recupero” (che il decreto-legge aveva previsto in modo generalizzato) ai soli reati di maggior allarme sociale, e quindi ai delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a); in secondo luogo è stata limitata la possibilità di “recupero” alla sola fase precedente (a quella di primo grado) e al giudizio di legittimità (ciò comporta, per es., che non si può recuperare nel giudizio di appello un periodo non utilizzato nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado).
Ma la legge di conversione ha operato anche sotto profili diversi che si riflettono sulla soluzione del problema oggi portato all’attenzione delle Sezioni Unite: ha infatti introdotto (modificando l’art. 2 del decreto-legge) il n. 3-bis nella lett. b) del comma 1 dell’art. 303 con la previsione, come si è già visto, di un aumento fino a sei mesi dei termini di fase – recuperabili nei termini anzidetti – quando si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a).
Contestualmente ha introdotto, nell’art. 304, comma 6, dopo il primo periodo – che prevede la possibilità di superare il limite dei termini di fase ma non oltre il doppio – la norma di chiusura già più volte ricordata “senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’art. 303, comma 1, lettera b), n. 3-bis)”. Questa ricostruzione della genesi della norma è valorizzata dalla già citata sentenza della Sez. 1, n. 623 del 18/12/2009, Cammarata, Rv. 245989, secondo cui l’inciso di cui trattasi sarebbe stato introdotto “appositamente” dalla legge di conversione.
3.1. La prima considerazione da svolgere sul percorso normativo brevemente ricordato è che non corrisponde al vero che ci si trovi in presenza di una stratificazione normativa atteso che l’attuale assetto è frutto di una significativa modifica del codice di rito avvenuta, in un contesto unitario, tra l’entrata in vigore del decreto-legge e l’approvazione della legge di conversione.
3.2. In secondo luogo è significativo che lo scopo dichiarato della riforma – ostacolare le scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare – sia stato perseguito, in modo più deciso, nel decreto-legge con la sostanziale eliminazione dei termini di fase (oltre che con l’ampliamento dei casi di proroga previsti dall’art. 305 cod. proc. pen., poi eliminato in sede di conversione); nella legge di conversione con modalità più elastiche derivanti dall’introduzione di una versione più attenuata della flessibilizzazione dei termini di fase e dalla limitazione, rispetto al decreto-legge, dell’aumento “recuperabile” con l’introduzione di un aumento che non può superare i sei mesi dei termini di fase per i reati di maggior allarme sociale.
La lettura della legge di conversione è istruttiva: prima si aumentano di sei mesi i termini di fase con l’introduzione, nell’art. 303, del n. 3-bis del comma 1, lett. b); subito dopo si introduce – nella norma che prevede i casi di sospensione (l’art. 304) e che già prevedeva che in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare non si potesse (salvo i casi di abbandono della difesa da parte dei difensori) superare il doppio dei termini di fase – il disposto che ha dato luogo al contrasto (“senza tenere conto dell’ulteriore termine”).
Dunque non ci troviamo in presenza di alcuna “stratificazione” normativa ma di una modifica complessiva contestuale che risponde ad un disegno lineare costituito: da una flessibilizzazione dei termini di fase, da un aumento “recuperabile” fino a sei mesi dei termini di fase per i delitti di maggior allarme sociale e da un’espressa previsione che l’aumento per le sospensioni non può essere cumulato, ove si pervenga al doppio del termine di fase, con l’ulteriore aumento previsto dal n. 3-bis in esame.
Posto che ci si trova in presenza di una modifica contestuale (che riguarda unitariamente i termini di fase e i casi di sospensione) – anche ammessane l’ambiguità letterale – che senso avrebbe aver inserito la locuzione “senza tenere conto” nel comma 6 dell’art. 304, ove si accogliesse l’interpretazione della sentenza Ali Sulaiman, posto che il risultato corrispondente a questa tesi (cumulabilità dell’aumento del termine di fase e raddoppio a seguito di sospensione) sarebbe stato raggiunto in modo inequivoco proprio omettendo di inserire questa o altra espressione corrispondente?
Evidentemente il legislatore della conversione ha ritenuto di poter conseguire il risultato dichiaratamente perseguito con il decreto-legge con la flessibilizzazione dei termini di fase di cui si è detto senza peraltro pervenire alla duplicazione degli aumenti dei termini di fase che avrebbe potuto porre anche problemi di legittimità costituzionale come si vedrà più avanti.
4. Così ricostruita la genesi della norma è ora necessario verificare se l’interpretazione letterale, invocata dagli opposti orientamenti, abbia effettivamente carattere di ambiguità. Va preliminarmente rilevato che, secondo l’opinione delle Sezioni Unite, l’uso dell’avverbio “comunque” fa propendere certamente per la soluzione negativa sulla possibilità di cumulo dei prolungamenti, anche se non appare decisiva (verosimilmente se mancasse questa parola il problema interpretativo si attenuerebbe ma non sarebbe escluso).
Sembra invece decisiva la collocazione della locuzione in esame. È infatti essenziale rilevare che la frase “senza tenere conto” segue quella “non può comunque superare il doppio […]” e dunque pone un divieto che non può che essere riferito a quanto si afferma nella premessa cioè al verbo superare.
Insomma la frase ci dice che nel calcolo per verificare l’eventuale superamento del doppio non si deve tener conto di quell’aumento. È come se l’aumento di sei mesi non esistesse; il giudice deve calcolare il doppio del termine di fase come se il n. 3-bis non fosse mai stato introdotto. Ma a che fine non se ne deve tener conto? È la premessa che ci spiega il risultato interpretativo, e la premessa ci dice che la durata non può comunque superare il doppio; quindi la frase successiva serve a spiegare che ai fini del calcolo del doppio non si tiene conto dell’ulteriore termine.
Del resto analoga espressione viene utilizzata dal comma 7 dell’art. 304 cod. proc. pen. laddove si prevede che nel computo dei termini raddoppiati “non si tiene conto dei periodi di sospensione” per abbandono di difesa e nessuno ha mai dubitato che questa sospensione non vada proprio presa in considerazione; né si comprende l’argomento letterale che la sentenza Ali Sulaiman vorrebbe trarre da un’asserita diversa formulazione di questa norma rispetto a quella che interessa, che è invece sostanzialmente identica come risulta dalla lettera delle due previsioni entrambe dirette ad evitare che nel calcolo si tenga conto di determinate ipotesi (nel primo caso dell’ulteriore aumento del termine di fase; nel secondo di determinate cause di sospensione).
Sempre sotto il profilo letterale non è poi agevole seguire l’argomentazione della sentenza Ali Sulaiman secondo cui l’avverbio “comunque” e la locuzione “senza tener conto” costituirebbero elementi lessicali in contraddizione tra di loro perché l’avverbio sembra introdurre una regola insuperabile mentre l’altra espressione pare alludere ad una deroga. In realtà le due espressioni operano su piani diversi: certamente l’avverbio ha un significato confermativo ma l’altra espressione ci dice soltanto quali ulteriori regole occorre seguire per l’applicazione del principio.
5. La giurisprudenza di legittimità anteriore alla sentenza Ali Sulaiman ha elaborato ulteriori condivisibili argomenti di natura logico sistematica che avvalorano l’interpretazione confermata dall’uso dei criteri letterale e storico ricostruttivo.
Si è osservato (da Sez. 5, n. 22416 del 03/04/2007, Vaccaro, Rv. 236929) che il comma 7 dell’art. 304, nello sterilizzare i termini di fase nei casi di vicende patologiche del processo (l’abbandono di difesa) – e quindi consentendo di aggiungere al termine di fase il periodo in cui l’imputato sia rimasto privo di difesa – trova una giustificazione completamente diversa rispetto ai casi di processi di criminalità organizzata nei quali le esigenze processuali (ordinarie o anche straordinarie ma non patologiche) hanno trovato un’adeguata considerazione nel raddoppio del termine di fase senza che sia necessario ricorrere all’ulteriore dilatazione di cui trattasi.
Ma ancor più decisivo, a giudizio delle Sezioni Unite, è l’argomento storico ricostruttivo (già evidenziato nella citata sentenza della Sez. 1, n. 623 del 18/12/2009, Cammarata) ricavabile dal percorso di conversione del d.l. n. 341 del 2000.
L’art. 2 comma 2 del decreto-legge prevedeva infatti, espressamente, la possibilità di cumulo di cui si discute perché – dopo aver ribadito la previsione già vigente secondo cui “la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3” -aggiungeva la locuzione “e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente”. La norma – del resto coerentemente con la sostanziale eliminazione dei termini di fase – prevedeva dunque (in termini inequivocabili) la possibilità di cumulo del raddoppio con i termini residui della fase o del grado precedente.
Orbene vi sarà una ragione per cui il legislatore ha sostituito la congiunzione “e” con l’espressione opposta “senza tenere conto”? Il testo del decreto-legge era inequivoco nel senso che nel calcolo dei termini dovessero aggiungersi quelli di cui si discute; la legge di conversione ha eliminato questa formulazione per adottarne altra che, se anche fosse vero che si tratta di espressione ambigua, manifesta l’evidente intenzione del legislatore di eliminare un aggravamento, evidentemente ritenuto eccessivo e di dubbia legittimità costituzionale, della custodia cautelare di fase. Del resto in piena coerenza con il palese intendimento del legislatore della conversione di attenuare gli aspetti più discutibili del testo governativo.
6. V’è un altro aspetto da prendere in considerazione. Se anche fosse plausibile la diversa interpretazione che le Sezioni Unite non condividono e potesse residuare una margine di opinabilità tra le diverse soluzioni proposte non potrebbe non privilegiarsi un’interpretazione costituzionalmente orientata.
È vero, infatti, che entrambe le interpretazioni si muovono all’interno di un sistema in cui sono rimasti immutati, pur dopo la ricordata innovazione normativa, i termini complessivi della custodia cautelare. Ma anche in questo contesto valgono pur sempre i principi, scolpiti dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 299 del 2005) che ha riaffermato la “natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva”.
La sentenza del Giudice delle leggi, partendo dalla premessa della necessità di rispettare i “principi di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che devono incontrare la durata della custodia cautelare” precisa che “ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d’altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost.”. E ribadisce che “nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell’imputato”.
La Corte costituzionale si è dunque espressa in modo inequivocabile: ove previsti anche i termini di fase devono, come quelli complessivi, essere ispirati ai principi di proporzionalità e adeguatezza. Si tratta di principi già in precedenza affermati dalla Corte costituzionale, per es. nella sentenza n. 292 del 1998 nella quale, in tema di regressione del processo, è stato affermato che il limite del doppio dei termini di fase “aderisce anch’esso alla funzione che la norma è chiamata a svolgere: individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere “sproporzionato” in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema”.
Nel nostro caso potremmo affermare che (in situazioni non patologiche quali l’abbandono della difesa) si ispiri a tali principi una normativa che per un verso raddoppia per alcuni reati, sia pure di grave allarme sociale, i termini di fase e poi prolunga ulteriormente tale durata in relazione alla mancata utilizzazione in altre fasi o gradi del processo ? E a fronte di un contesto normativo ambiguo potrebbe essere adottata l’interpretazione maggiormente lesiva del bene fondamentale della libertà personale in un contesto nel quale il contemperamento degli interessi in gioco è assicurato, sul versante delle esigenze di sicurezza sociale, dal raddoppio dei termini di fase già ricordato?
7. Benché nel testo della CEDU non vi sia un’espressa previsione che disciplini la materia riguardante i termini di custodia cautelare il vincolo riguardante la necessità che la privazione della libertà personale sia il più possibile limitata nel tempo si ricava agevolmente dall’art. 5, comma 3, che prevede che ogni persona arrestata o detenuta “ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o liberata durante il corso del procedimento”.
L’enunciato è chiarissimo: o la persona sottoposta a custodia cautelare è giudicata “in un tempo congruo” (le sentenze della Corte EDU usano l’aggettivo “ragionevole”) oppure deve essere liberata. Questa espressione sintetizza, sia pure in termini generali, il sistema relativo alla previsione dei termini massimi di custodia cautelare con un’impostazione ispirata ai principi già enunciati nell’art. 13, quinto comma, Cost. L’uso dell’aggettivo “congruo” (o “ragionevole”) vale infatti a significare che, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e alla natura del reato, il sacrificio della libertà personale prima della condanna definitiva non potrà protrarsi secondo criteri irragionevoli. Inutile ribadire come l’interpretazione che le Sezioni Unite ritengono non condivisibile verrebbe a lambire il margine di irragionevolezza con le note conseguenze nel caso in cui venisse ritenuto il contrasto di una diversa interpretazione con il contenuto della norma convenzionale che, per di più, ha anche carattere di norma interposta integratrice dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
V’è un altro aspetto ricollegabile al rispetto della normativa convenzionale ricordata cui fa riferimento la sentenza Sez. 6, n. 46482 del 2013, Mennella, Rv. 257710. In questa decisione vengono richiamati i principi più volte affermati dalla Corte EDU sui criteri di prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale. In difetto di questo carattere, secondo il condivisibile argomentare seguito dalla decisione, può ritenersi violato l’art. 7 della CEDU che, secondo un’interpretazione ormai consolidata, riafferma il principio di legalità convenzionale riferibile non solo al diritto di emanazione legislativa ma altresì a quello di derivazione giurisprudenziale.
Secondo la sentenza Mennella questo principio è estensibile alle norme processuali e non consente che un’applicazione univoca decennale da parte della Corte di cassazione di un principio affermato a garanzia della libertà della persona possa essere messo nel nulla da una difforme interpretazione, anche se plausibile, proprio perché questo risultato interpretativo non è “prevedibile” dall’agente.
Questa interpretazione è conforme ai principi enunciati da Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651; sentenza nella quale si precisa che il sistema convenzionale “nella prospettiva di salvaguardare la specificità delle tradizioni costituzionali all’interno di un sistema di diritto comune tendenziale, ritiene complementari i due dati, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto all’astratta previsione legale quanto alla norma vivente, risultante dall’applicazione e dall’interpretazione dei giudici”.
8. Conseguono alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nel caso di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare – disposta in base all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. nell’ipotesi di dibattimento o di giudizio abbreviato particolarmente complesso relativo ai reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) – il limite del doppio del termine di fase (previsto dal comma 6 dell’art. 304) non può essere ulteriormente superato in forza del n. 3-bis dell’art. 303, comma 1, lett. b) che prevede (sempre nel caso dei processi per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) un ulteriore aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente (qualora il termine di quella fase non sia stato completamente utilizzato) ovvero ai termini di cui alla lett. d) del medesimo art. 303 (relativo al giudizio di legittimità)”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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