Contrasto giurisprudenziale

OGGETTO: 664028 – MISURE CAUTELARI – TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – IN GENERE – Termini di fase – Recupero del residuo delle fasi precedenti – Incidenza sul termine massimo di custodia – Contrasto di giurisprudenza.

RIF. NORM.: cod. proc. pen., artt. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis e 304, comma 6.

La V sezione con provvedimento n. 30759/12 reso in camera di consiglio all’udienza dell’11 luglio 2012 (dep. 26 luglio 2012), ricorrente —————–, rv. 252938, ha affermato il principio di diritto così massimato:

“In tema di durata massima della custodia cautelare, nel computo del doppio del termine di fase della stessa custodia non si deve tenere conto dell’aumento fino a sei mesi previsto dall’art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen.”

La pronuncia, consapevolmente discostandosi dal consolidato orientamento di segno opposto, afferma che, in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, nel computo del doppio di quello di fase, inteso come termine massimo dall’art. 304 comma 6 cod. proc. pen., non si debba tenere conto del recupero, nei limiti dei sei mesi, del residuo delle fasi precedenti autorizzato dall’art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis dello stesso codice.

Secondo i giudici della Quinta Sezione l’equivoca formulazione del sesto comma del citato art. 304 – imputabile alla stratificazione delle novelle che l’hanno interessato – deve essere superata nel senso indicato in massima in ragione della stessa ratio che ha ispirato l’introduzione della possibilità di operare il menzionato recupero, nonché in base ad argomenti di natura sistematica.

Sotto il primo profilo la sentenza Ali Sualaiman osserva che il meccanismo ordito dal legislatore persegue la finalità di consentire al giudice del dibattimento di primo grado un maggior tempo per la trattazione del processo ad oggetto i reati più gravi senza che nel frattempo venga a cessare la custodia cautelare per effetto della maturazione dei relativi termini di fase, pur non alterando il computo dei termini massimi complessivi di cui al comma quarto dell’art. 303 cod. proc. pen. Sarebbe allora illogico ritenere che tale giudice possa dilatare i tempi processuali senza il timore della scarcerazione dell’imputato, per poi sterilizzare l’ulteriore termine cautelare di cui si sia in concreto avvalso, tanto più che la sua aggiunta a quello massimo di cui al comma sesto dell’art. 304 non comporta alcuna estensione effettiva del tempo di custodia, atteso che il suo prolungamento nella fase è compensata da una minore durata della carcerazione nella fase precedente ovvero nella pendenza del giudizio di cassazione.

Conseguentemente la corretta lettura del sesto comma dell’art. 304 sarebbe quella per cui il tempo “recuperato” si assommerebbe a quello determinato in ragione del doppio di quello di fase e costituente per la disposizione in oggetto il termine massimo della custodia in caso di sospensione del procedimento. In tal senso l’ambigua terminologia utilizzata dal legislatore nella formulazione della norma andrebbe allora interpretata nel senso per cui la locuzione “senza tenere conto” assumerebbe, per l’appunto, il significato per cui da tale computo rimarrebbe escluso il periodo di custodia “recuperato”, il quale, tra l’altro, è estraneo alla base di calcolo utilizzata nella configurazione del meccanismo di computo del termine massimo attenendo formalmente a fasi diverse da quella in cui si è verificata la sospensione.

Sul piano sistematico la pronunzia sottolinea poi come nel settimo comma dello stesso art. 304 e nel quarto dell’art. 303, il legislatore abbia tradotto concetti analoghi utilizzando espressioni ben più lineari e certamente significative della volontà di non computare, ai fini ivi dichiarati, determinati tempi custodiali nel computo, rispettivamente, dei termini massimi e di quelli complessivi.

Infine i giudici della Quinta Sezione hanno tratto conferma ulteriore alle conclusioni assunte dall’esame dei lavori parlamentari della l. n. 4 del 2001 che da ultima ha riformato il sesto comma dell’art. 304, rilevando come all’evidenza la volontà del legislatore fosse quella di aggiungere, nei procedimenti relativi a reati di grave allarme sociale, il tempo “recuperato” al termine custodiale di fase utilizzato come base per il computo di quelli massimi.

Come accennato la sentenza Ali Sualaiman si pone consapevolmente in contrasto con il contrario ed unanime orientamento di questa Corte (se si fa eccezione per Sez. 2 n. 9148/03 del 30 maggio 2002, Reccia, non massimata), secondo il quale, argomentando dal tenore letterale del sesto comma dell’art. 304, il termine di durata massima della custodia cautelare non potrebbe essere aumentato fino a sei mesi sommandovi il residuo recuperato nella fase dibattimentale da quelle precedenti, poiché, per un verso, l’avverbio “comunque” utilizzato dalla disposizione sottolineerebbe il carattere di limite insuperabile del “doppio” termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell’inciso “senza tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303, comma primo, lett. b) numero 3 bis” subito dopo l’enunciazione della “regola” in tema di durata massima della custodia, escluderebbe invece l’adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della stessa (così Sez. 1, n. 34545 del 11 aprile 2007 – dep. 12 settembre 2007, P.M. in proc. Greco, rv 237680; in senso identico da ultima Sez. 6 n. 38671 del 7 ottobre 2011 – dep. 25 ottobre 2011, Amasiatu, rv 250847 ed in precedenza tra le tante Sez. 1 n. 26794 del 15 maggio 2003 – dep. 19 giugno 2003, P.M. in proc. Pirrone, rv 225006; Sez. 1 n. 8094 del 9 gennaio 2002 – dep. 27 febbraio 2002, Gulino, rv 221326; Sez. 1 n. 34119 del 8 agosto 2001 – dep. 18 settembre 2001, Trane, rv 219914).

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