Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 31 gennaio 2014, n. 2109

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Ischia ha accolto l’opposizione proposta da M.M. avverso l’atto, qualificato dallo stesso giudice come atto di precetto, notificato ad istanza di T.P. in data 3-4 dicembre 2010. Il giudice ha ritenuto che, pur trattandosi di “un foglio precedente la relata di notifica, nel quale è contenuto un invito al pagamento entro dieci giorni di alcune somme relative alla sentenza notificata e a diritti successivi, oltre interessi e accessori”, apparentemente riferito all’ufficiale giudiziario addetto all’UNEP, non sottoscritto e mancante dell’elezione di domicilio e di altri elementi prescritti dall’art. 480 cod. proc. civ., fosse un precetto, comunque da annullare perché non conforme al disposto di tale ultima norma. Pertanto, ne ha dichiarato la nullità ed ha condannato l’opposto, rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite.
1.1.- Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: col primo si deduce violazione ed omessa applicazione degli artt. 615, 1 comma, 27 e 480, 3 comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per inosservanza delle norme sulla competenza; col secondo violazione ed omessa applicazione degli artt. 480 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., deducendosi che l’opposizione sarebbe stata proposta “avverso un atto di precetto che non esiste e non è mai esistito e che tale non è né ha mai voluto essere”, essendo l’atto impugnato un invito bonario al pagamento, contenuto nella relata di notificazione della sentenza inviato al difensore e non alla parte personalmente, non consistente nell’intimazione dell’art. 480 cod. proc. civ. né sottoscritto dalla parte o dal suo difensore.
2.- Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto.
Pregiudiziale è l’esame del secondo motivo, il cui accoglimento consente di affermare che l’atto impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ischia non fosse in alcun modo riconducibile al paradigma normativo dell’art. 480 cod. proc. civ., perché mancante dell’intimazione di adempiere ai sensi del primo comma, dell’indicazione e della sottoscrizione della parte intimante o del suo difensore, dell’elezione di domicilio, delle spese di precetto; inoltre, perché contenuto nel contesto di una relazione di notificazione proveniente dall’ufficiale giudiziario e privo di qualsiasi intitolazione, in quanto avente il tenore di un “invito”. La sentenza impugnata ha perciò fatto errata applicazione dell’art. 480 cod. proc. civ. e va cassata.
3.- Consegue a quanto appena detto che la notificazione dell’atto di opposizione fatta ai sensi del terzo comma dell’art. 480 cod. proc. civ., nella cancelleria del Giudice di Pace di Ischia, è da considerarsi nulla e comporta l’applicazione dell’art. 327, comma secondo, cod. proc. civ..
Dato ciò, va rigettata l’eccezione di inammissibilità della presente impugnazione, sollevata dalla parte resistente per decorso del termine di sei mesi di cui al primo comma dell’art. 327 cod. proc. civ.. In applicazione del comma secondo di questa norma, va reputato tempestivo il presente ricorso, avuto riguardo alla data di spedizione della notificazione per mezzo del servizio postale, effettuata il 1 marzo 2012. Risulta infatti rispettato il termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 3 gennaio 2012.
3.1.- La mancanza nell’atto impugnato dell’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ. consente tuttavia di superare l’eccezione di incompetenza di cui al primo motivo di ricorso. Infatti, l’individuazione del giudice competente va fatta alla stregua della prospettazione della parte attrice. Nel caso di specie, quindi, il giudice competente andava individuato ai sensi del menzionato art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., in considerazione della dedotta, pur se infondata, sussistenza di un atto di precetto opponibile.
4.- All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con riserva al collegio dell’eventuale decisione nel merito e delle statuizioni consequenziali ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Quanto ai rilievi svolti nella memoria di parte resistente, si osserva che l’intimazione ad adempiere di cui all’art. 480 cod. proc. civ. si inserisce nel contesto di un atto tipicamente connotato ai sensi di quest’ultima norma e non può essere ad essa sovrapposta, come sembra fare il resistente, qualsivoglia “esortazione” ad adempiere che un creditore rivolga al proprio debitore, avvalendosi di un atto che è privo dei requisiti richiesti dall’art. 480 cod. proc. civ. perché si abbia un vero e proprio atto di precetto. Né allo scopo pare sufficiente al collegio la mera fissazione di un termine per rispondere positivamente all’invito, non essendo questo il senso dei precedenti di cui a Cass. n. 12230/07 e n. 6230/86, citati nella memoria di parte resistente. Appare inoltre poco coerente con le risultanze processuali la confutazione, da parte del resistente, della circostanza — riportata in ricorso e ripresa nella relazione – che il detto invito fosse inserito nel contesto della relata di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario, poiché non è contestato che il testo fosse stato redatto in modo da prospettare l’invito al pagamento come proveniente dall’Ufficiale giudiziario notificante.
Va affermato che non può essere qualificato come atto di precetto ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ. l’invito al pagamento rivolto dal creditore al proprio debitore quando, per la carenza dei requisiti richiesti da detta norma (in specie, l’intestazione, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, l’indicazione delle parti, la sottoscrizione del creditore e/o del suo difensore, l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), non sia riconoscibile come atto di precetto, pur se fatto notificare unitamente al titolo esecutivo.
Conseguentemente, non è ammessa l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ. avverso un mero invito al pagamento che sia irriconoscibile come atto di precetto.
Dal momento che non necessitano ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio decide nel merito e dichiara inammissibile l’opposizione proposta dal M. nei confronti del T. avverso l’atto notificato il 3-4 dicembre 2010, poiché, non essendo questo qualificabile come atto di precetto, non avrebbe potuto essere opposto ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ.. Le spese, del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta da M.M. nei confronti di T.P. ; condanna il M. al pagamento, in favore del T. , delle spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in Euro 1.560,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 460,00 per contributo unificato, oltre accessori come per legge.

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