La massima

La facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa: la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. Sicchè, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l’interessato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 27 marzo 2012, n. 11678

Il ricorso è fondato.

Questione assorbente rispetto a tutte le altre è quella relativa al diniego della sussistenza del legittimo impedimento a presenziare all’udienza 29 gennaio 2010 dinanzi alla Corte d’appello di Brescia.

Non è da revocare in dubbio, ad avviso del Collegio, che la situazione sanitaria di B., come riferita e poi accertata, fosse tale da integrare il legittimo impedimento a essere presente all’udienza del 29 ottobre 2010 innanzi alla corte d’appello.

La patologia riferita, “insufficienza respiratoria in bronchitico- cardiopatia post infartuale” – in realtà poi accertata dal medico del servizio di medicina legale dell’ASL incaricato dalla Corte d’appello.

Il medico dell’ASL ebbe a riferite, come risulta dal referto in atti, che “…. le condizioni di salute rilevate in data odierna, integrate dal personale medico in servizio non rappresentano controindicazione assoluta al trasporto” e che “la condizione di cardiopatia cronica con acuzie di angina, in accertamento può consigliare “vita di riposo ed astensione da situazione di stress fisco emozionale…”;

inoltre, il sanitario del servizio legale, come richiesto dalla stessa Corte, ebbe ulteriormente a precisare che “…le dimissioni sono prevedibili nel volgere di alcuni giorni”.

E’ evidente che i giudici di merito, data per accertata la patologia riferita, ebbero a ritenere che fosse onere dell’imputato procurarsi mezzi di trasporto idonei a che egli fosse prelevato dalla clinica ove era ricoverato, trasportato fino all’aula di udienza e, al termine di questa, ricondotto in clinica. Senza considerare che l’accertamento disposto ebbe inoltre a rilevare che la condizione di cardiopatia cronica con “acuzie di angina, in fase di accertamento consigliasse vita di riposo e astensione da situazione di stress fisico emozionale”.

Va al riguardo osservato che l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Se si intendesse per impossibilità a comparire la sola materiale impossibilità per l’imputato ad essere presente nel luogo ove si svolge il processo, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni nelle quali la sua persona non possa essere prelevata e trasportata in un’aula di giustizia.

Invece, posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa non può che essere riaffermato quanto già questa Corte ha più volte ritenuto e cioè che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. Sicchè, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l’interessato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno (Sez. 6^; 4 febbario 2005, dep. 6 aprile 2005, n. 12836; Sez. 6^, 5 novembre 2008,, dep. 25 novembre 2008, n. 43885).

La diagnosi per la quale fu disposto il ricovero – “insufficienza respiratoria bronchitico-cardiopatia post infartuale” che, come riferito dai sanitari ASL, non rappresentava “controindicazione assoluta al trasporto” e poteva consigliare “vita di riposo e astensione da situazione di stress fisico emozionale” – era tale da integrare legittimo impedimento a partecipare all’udienza.

Richiedere all’imputato che versi in tali condizioni, e che voglia comparire all’udienza, di impegnarsi mentalmente e materialmente per assicurare lo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può legittimamente richiedersi a chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d’animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa.

In una fattispecie quale quella qui considerata, lo sforzo che B. avrebbe dovuto esercitare incontrava dunque due ostacoli, che discendono da altrettanti principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la inesigibilità di imporre al malato stress psico-fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili; quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti.

A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la nozione di “intervento dell’imputato” (evocata dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)) non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dell’imputato, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

In conclusione, l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psicofisiche in cui versa il soggetto. Ed invero la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, sicchè deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge (Sez. 4^, 4 febbraio 2005, dep. 6 aprile 2005, n. 12836, Rv. 231720).

La patologia riferita e nella specie riscontrata e il mancato rinvio per legittimo impedimento integra la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell’ordinanza dichiarativa della contumacia e, conseguentemente, della sentenza di appello. Gli atti devono pertanto essere rimessi ad altra sezione del la Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.

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