Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione

Corte Costituzionale

Sentenza 162/2016
Giudizio
Presidente GROSSI – Redattore MORELLI
Camera di Consiglio del 22/06/2016    Decisione  del 22/06/2016
Deposito del 07/07/2016   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:Art. 3, c. 1°, del decreto-legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162.
Massime:
Atti decisi:ord. 25/2016

 

SENTENZA N. 162

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, promosso dal Giudice di pace di Vietri di Potenza nel procedimento civile vertente tra Pinto Antonio e Cattolica Assicurazioni Società cooperativa a responsabilità limitata e Di Stasio Saverio, con ordinanza del 27 luglio 2015, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

1.? Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento di danni causati da circolazione stradale, richiesti dal danneggiato nei confronti della propria impresa assicuratrice ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), l’adito Giudice di pace di Vietri di Potenza – premesso che dall’esame degli atti risultava che l’azione era stata introdotta senza che l’attore avesse esperito il procedimento di «negoziazione assistita», prescritto quale «condizione di procedibilità della domanda giudiziale» dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – ed ha, per ciò, sollevato, con l’ordinanza in epigrafe – questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, «relativamente alla parte in cui – disponendo “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita” – sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita».

Secondo il rimettente, la disposizione denunciata – introducendo una ulteriore «condizione di procedibilità», che si sovrappone alla “condizione di proponibilità” già prevista dagli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, in tema di azioni risarcitorie del danno da circolazione di autoveicoli – sarebbe «del tutto irragionevole oltre che inutile» ed avrebbe «il solo fine di rinviare sine die l’inizio del contenzioso», con ciò, appunto, violando gli artt. 3 e 24 Cost.

Gli stessi parametri risulterebbero – sotto duplice profilo – altresì violati, sia perché «i pesi della negoziazione assistita vengono posti, irragionevolmente, sempre e solo sull’attore e non sul convenuto», sia per la disparità di trattamento tra i danneggiati che, sempre ad avviso del giudice a quo, verrebbe a determinarsi per essere obbligatoria, la negoziazione assistita, unicamente per le pretese risarcitorie non eccedenti l’importo di euro 50.000,00, e non anche per quelle di valore superiore (oltre che per quelle non eccedenti euro 1.100,00, nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente, ex art. 82, primo comma, del codice di procedura civile).

La lesione del diritto all’eguaglianza, comporterebbe, infine, sempre ad avviso del giudice a quo, quella, consequenziale, dell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona.

2.– È intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, per difetto di sua attuale rilevanza e, in subordine, ne ha contestato, sotto ogni profilo, la fondatezza.

Considerato in diritto

1.? Con l’ordinanza in epigrafe, e per i profili di denunciata violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione già in narrativa riassunti, viene posta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, «relativamente alla parte in cui – disponendo “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita” – sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita».

2.– La difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di attuale rilevanza di tale questione; ma l’eccezione – il cui esame è preliminare – non è suscettibile di accoglimento.

È pur vero, infatti, che – ai sensi (del quarto periodo) del medesimo comma 1 del denunciato art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, come convertito – il giudice che, come nella specie, rilevi, in prima udienza, il mancato previo esperimento della negoziazione assistita, non deve dichiarare subito l’improcedibilità della domanda, essendo tenuto a fissare una successiva udienza con contestuale assegnazione di termine alle parti per recuperare la negoziazione e, solo ove questa risulti, anche dopo ciò, omessa, la domanda diviene improcedibile.

Ma ciò non esclude – e necessariamente anzi implica – l’attualità della questione, come sollevata in prima udienza, una volta che, con l’incidente di costituzionalità, il rimettente si propone di rimuovere in radice la negoziazione assistita, e non già di consentire alle parti (che nel giudizio a quo non l’hanno preventivamente esperita) di poterla recuperare entro il termine all’uopo loro assegnabile.

3.– Nel merito, la questione non è fondata.

3.1.– Erra, in primo luogo, il giudice a quo nel ritenere che la negoziazione assistita sia un “inutile doppione” della cosiddetta “messa in mora” di cui agli artt. 145, 148 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e che, di conseguenza, essa irragionevolmente arrechi un vulnus al diritto di difesa, con il «rinviare sine die» la tutela risarcitoria di soggetti danneggiati da circolazione di veicoli e natanti.

E, ben vero, le norme contenute nel «Codice delle assicurazioni private» e la disposizione qui oggetto di censure, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari.

I richiamati artt. 145, 148 e 149 di quel codice prevedono, infatti, un meccanismo (che si sostanzia, appunto, nella messa in mora della compagnia assicuratrice, con la presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria), la cui ratio è quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore «Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum» (sentenza n. 111 del 2012).

È questa, dunque, una fase “stragiudiziale”, che si svolge direttamente tra le parti, e che il legislatore del 2005 ha previsto nella prospettiva di rendere, già in tal momento, possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato.

Diversa, invece, è la finalità (e differenti sono la natura e le modalità) della «negoziazione assistita» introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 132 del 2014, che il successivo suo art. 3 ha reso obbligatoria (tra l’altro e per quel che qui rileva) per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Una tale “negoziazione” presuppone che (nel contesto della procedura di messa in mora) l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall’assicuratore.

È a questo punto, infatti, che si inserisce il meccanismo predisposto dalla normativa denunciata, la quale disegna un procedimento che precede, ed è volto anche ad evitare, l’accesso al giudice, attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo».

La tutela garantita dall’art. 24 Cost. – la quale non comporta l’assoluta immediatezza dell’esperibilità del diritto di azione (sentenze n. 243 del 2014 e n. 276 del 2000, per tutte) – non è, dunque, compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell’assicuratore, agli effetti dell’auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell’interesse risarcitorio del danneggiato.

Né è sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea – come paventa il rimettente – a protrarre «sine die» l’esercizio del diritto di azione, attesa la brevità del termine («non superiore a tre mesi», prorogabile solo «su accordo delle parti» per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione (art. 2, lettera a, del d.l. n. 132 del 2014).

Mentre, quanto ai costi di tale procedura (che non necessariamente gravano solo sull’attore, potendo formare oggetto di diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico del soccombente in caso di successivo giudizio), deve parimenti escludersi che questi – certamente inferiori ai costi del giudizio, che l’interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare – siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale.

Dal che, appunto, la conclusione che il meccanismo della negoziazione assistita – reso obbligatorio dalla disposizione denunciata nelle controversie risarcitorie di danno da circolazione di veicoli o natanti – riflette un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell’accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del “giusto processo”, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse.

3.2.– Neppure si può, poi, condividere la premessa interpretativa che induce il rimettente a sospettare una disparità di trattamento tra danneggiati, cui darebbe luogo la disposizione denunciata con il prescrivere l’obbligatorietà della mediazione assistita con riferimento alle sole azioni risarcitorie di valore non superiore ad euro 50.000,00.

Un tal limite di valore è riferito, infatti, nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, alle domande di «pagamento a qualsiasi titolo di somme» proposte «fuori dei casi previsti nel periodo precedente».

Mentre, nel precedente (primo) periodo del comma stesso, l’obbligo di «invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di mediazione assistita» è riferito, senza ulteriori specificazioni (e senza, quindi, quella soglia di valore) a «chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti».

Dal che la non fondatezza, anche per tal residuo profilo, della questione sollevata dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vietri di Potenza, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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