Corte cassazione – Sezione VI – Ordinanza 3 luglio 2012 n. 11132, Legittima la notifica dell’avviso di accertamento anche in mancanza della relata sulla copia dell’atto nella mani del destinatario non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo

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Corte Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 luglio 2012 n. 11132[1]

Qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e (come nel caso) non anche sulla copia consegnata la destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato ‘la vocatio in jus’ per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario.
L’inesistenza della notificazione andava esclusa, avuto riguardo alle circostanze che l’atto era stato notificato presso la sede della società e consegnato a persona, che ha firmato e che si è qualificata al servizio del destinatario, e sotto altro profilo, all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di mancanza di relata di notifica sulla copia destinata al destinatario dell’atto, quale desumibile dal richiamato orientamento giurisprudenziale”.
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame.

 

Sorrento, 5 luglio  2012.

Avv. Renato D’Isa

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