Corte di Cassazione, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 4652. In tema di notifiche telematiche nel processo penale

In tema di notifiche telematiche nel processo penale, è affetta da nullità assoluta ed insanabile la la notificazione della citazione eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello effettivo riferibile al difensore di fiducia dell’imputato (nella specie, anche domiciliatario dell’imputato medesimo), atteso che la stessa è inidonea a raggiungere lo scopo tipico di procurare la conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario, poichè l’atto trasmesso per posta elettronica certificata a un soggetto che non ha alcun legame, né alcuna relazione, sia con l’imputato, sia con il suo difensore, è colpito dalla sanzione processuale di cui all’art. 179 c.p.p., riferibile non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 4652
Data udienza 16 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per la posizione del (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso presentato nell’interesse del (OMISSIS);

udito il difensore, avvocato (OMISSIS), per gli imputati, che, dopo aver dettagliatamente esposto i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/7/2016 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 4/7/2012, appellata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di tentato furto aggravato in concorso di cui al capo b) della rubrica, perche’ estinto per prescrizione, e ha determinato la pena per il reato di furto aggravato in concorso di cui al capo a) in anni 3 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il capo a) della rubrica riguardava il reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., e articolo 625 c.p., nn. 1 e 5, commesso simulando di essere controllori dell’ente comunale di erogazione del gas e cosi’ introducendosi nell’abitazione di (OMISSIS) e impadronendosi di numerosi oggetti preziosi custoditi in un portagioie in camera da letto.

2. Ha proposto ricorso nell’interesse degli imputati il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Asti, svolgendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), il ricorrente lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullita’ per l’omessa citazione dell’imputato (OMISSIS) per il giudizio di appello.

In data 15/10/2004 l’imputato (OMISSIS) aveva nominato difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS) del Foro di Asti ed aveva eletto domicilio presso di lui; successivamente in data 22/10/2004-25/10/2004 il (OMISSIS) aveva revocato tale nomina, sostituendo il difensore con l’avv. (OMISSIS), ma senza mutare il domicilio precedentemente eletto.

La Corte di appello di Genova con sentenza del 8/1/2010 aveva accolto l’appello proposto dall’imputato e annullato la sentenza di primo grado emessa il 15/10/2008 dal Tribunale di Genova, proprio perche’ la precedente elezione di domicilio presso l’avvocato (OMISSIS) non era mai stata revocata.

La notificazione dell’atto di citazione per il nuovo giudizio di appello, in seguito all’impugnazione della seconda sentenza di primo grado del Tribunale di Genova del 4/7/2012, era stata rivolta in data 4/7/2016 all’avv. (OMISSIS) del Foro di Asti, sia quale difensore, sia quale domiciliatario dell’imputato (OMISSIS).

Tuttavia entrambe le notifiche erano state indirizzate a un indirizzo p.e.c. errato, e cioe’ all’indirizzo “(OMISSIS)” e pertanto invalidamente, perche’ dirette ad un avvocato omonimo del vero difensore, il cui indirizzo p.e.c. era invece “(OMISSIS)”, come emergeva anche dalla lettura del codice fiscale indicato sulla relata della p.e.c..

La notifica era stata quindi effettuata non solo a un domicilio errato ma anche a un soggetto diverso dal difensore e completamente estraneo al procedimento.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullita’ per l’omessa citazione dell’imputato (OMISSIS) per il giudizio di appello.

Il (OMISSIS) aveva ricevuto la notifica in (OMISSIS), mediante consegna eseguita alla madre convivente; era stato omesso l’adempimento di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, u.c., novellato nel 2008, che prevede che, in caso di mancata consegna personale al destinatario, l’agente postale debba dare avviso al destinatario mediante lettera raccomandata, costituente parte integrante e costitutiva della notifica; sarebbe stata poi comunque necessaria anche la prova della ricezione della predetta lettera raccomandata.

L’articolo 157 c.p.p., comma 3, in tema di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, secondo il ricorrente, doveva essere interpretato, come esigente anch’esso l’invio della lettera raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, u.c., prevista per il caso di notifica da parte dell’ufficiale postale, perche’ una diversa soluzione si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., e con l’articolo 6 CEDU.

2.3. Con il terzo motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, quanto alle censure svolte con i motivi di appello a proposito del riconoscimento operato dalla teste (OMISSIS) e della insufficienza della prova della presenza degli imputati nel locus commissi delicti.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale aveva superato l’irritualita’ della ricognizione, eseguita senza confronto con altri soggetti e con lo stimolo dell’indicazione dei due soggetti come i colpevoli, sulla base del valore probatorio rafforzato dall’immediatezza della visione, senza considerare la funzione delle specifiche cautele prescritte dalla legge.

Quanto al secondo profilo, la Corte non aveva adeguatamente valutato l’elemento del mancato ritrovamento della refurtiva, considerato solo come una prova mancante e non come elemento di confutazione degli indizi, sulla base di una mera illazione sfornita di riscontri (presenza di complici, non inclusa nella contestazione) e si era riferita in modo oscuro alla qualita’ di “trasfertista” del (OMISSIS).

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’indulto, poiche’ il fatto era stato commesso il 15/10/2004 e il reato non rientrava tra quelli ostativi al riconoscimento del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ stato proposto nell’interesse dell’imputato (OMISSIS), deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullita’ per la sua omessa citazione per il giudizio di appello.

Il ricorrente sostiene che la notificazione dell’atto di citazione per il giudizio di appello non era stata eseguita al domicilio originariamente eletto dall’imputato presso l’avv. (OMISSIS) di Asti, ma, soprattutto, che entrambe le notificazioni del decreto di citazione in appello (sia quella destinata all’imputato, sia quella destinata al difensore domiciliatario), sebbene formalmente indirizzate all’Avv. (OMISSIS) del foro di Asti (con indirizzo p.e.c. (OMISSIS)), erano state effettuate a mezzo p.e.c. all’indirizzo (OMISSIS), appartenente ad altro avvocato omonimo, l’Avv. (OMISSIS) del foro di Alba.

La notifica del decreto di citazione in appello dell’imputato (OMISSIS), dunque, oltre ad essere stata effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto, era stata effettuata ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia e completamente estraneo al procedimento, generando una nullita’ assoluta, da cui consegue, ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, quella del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza.

1.1. Occorre precisare, in linea preliminare, che con l’atto di nomina di difensore del 28/9/2012, relativo all’affiancamento dell’avv. (OMISSIS) del Foro di Genova all’avv. (OMISSIS), anche l’imputato (OMISSIS) si era dichiarato domiciliato presso l’avv. (OMISSIS) del Foro di Asti, cosi’ superando l’originaria elezione di domicilio del 15/10/2004 presso il primo difensore, avv. (OMISSIS) (il cui mancato rispetto aveva determinato l’annullamento della prima sentenza di primo grado).

1.2. E’ innegabile, tuttavia, che effettivamente la missiva di posta elettronica e’ stata indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di un diverso avvocato, invero perfettamente omonimo (anch’egli (OMISSIS)), ma esercitante ad Alba (il cui Tribunale, soppresso dal 2013, e’ stato accorpato a quello di Asti).

1.3. E’ pur vero che all’udienza di celebrazione del processo di appello era stato presente l’altro difensore del (OMISSIS), nominato in data 28/9/2012, avv. (OMISSIS) del Foro di Genova, che nulla ha eccepito in ordine al vizio di notifica.

Tale circostanza ha prodotto effetto sanante, seppur solo con riferimento all’annessa notificazione al co-difensore avv. (OMISSIS) (del Foro di Asti).

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in generale l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 13465 del 22/03/2016, Candita, Rv. 266748;Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana e altro, Rv. 264142;Sez. 2, n. 21631 del 04/02/2015, Esposito, Rv. 26377; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’, Rv. 249651; Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542).

In particolare, la nullita’ di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell’altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 2, nel termine di cui all’articolo 182, comma 2, dello stesso codice. (Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013 – dep. 2014, Castellana, Rv. 261529; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito Loredana, Rv. 256980; Sez. 1, n. 17307 del 13/03/2008, Amalfitano e altro, Rv. 239614; Sez. 5, n. 46206 del 10/11/2004-, Panza, Rv. 230224; Sez. U, n. 12051 del 01/10/1991, De Lena ed altro, Rv. 188584).

1.4. Cio’ non vale, tuttavia, per l’omessa notificazione della citazione in appello all’imputato, nel caso eseguita presso un indirizzo e una persona, l’avv. (OMISSIS) del Foro di Alba, che nulla aveva a che vedere con il domicilio eletto dal (OMISSIS) e con il suo difensore domiciliatario.

Infatti, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, ricorre la nullita’ assoluta e insanabile prevista dall’articolo 179 c.p.p., quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalita’ di esecuzione, alla quale consegue la applicabilita’ della sanatoria di cui all’articolo 184 c.p.p. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 – dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539); l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza configura un’ipotesi di nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all’annessa citazione dell’imputato, poiche’ la sanzione processuale di cui all’articolo 179 c.p.p., deve essere riferita non gia’ alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 – dep. 2017, Amato, Rv. 269027).

E’ pur vero che l’imputato che intenda eccepire la nullita’ assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non puo’ limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541).

Tuttavia nella fattispecie la nullita’ e l’assoluta inidoneita’ della notificazione della citazione a raggiungere lo scopo tipico di procurare la conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario emergono dagli atti e sono assolutamente evidenti, poiche’ l’atto e’ stato trasmesso per posta elettronica certificata a un soggetto che non aveva alcun legame, ne’ alcuna relazione, sia con l’imputato, sia con il suo difensore.

1.5. La nullita’ assoluta cosi’ accertata ex articolo 179 c.p.p., si propaga ex articolo 185, a tutti gli atti consequenziali e inficia conseguentemente la sentenza impugnata, che deve quindi essere annullata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.

2. Il secondo motivo, proposto nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullita’ per l’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello.

Il ricorrente lamenta che la notifica era stata eseguita in (OMISSIS), mediante consegna alla madre convivente, ma era stato omesso l’adempimento di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, u.c., novellato nel 2008, che, in caso di mancata consegna personale al destinatario, prescrive all’agente postale di dare ulteriore avviso al destinatario mediante lettera raccomandata, costituente parte integrante e costitutiva della notificazione, della quale occorreva altresi’ anche la prova della ricezione.

La censura e’ manifestamente infondata.

2.1. Nel caso di specie la notificazione e’ stata eseguita dall’ufficiale giudiziario a norma dell’articolo 157 c.p.p., il cui primo comma non prescrive affatto tale ulteriore formalita’ di garanzia allorche’ la notificazione sia eseguita mediante consegna alla persona convivente, anche temporaneamente, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi della consegna al portiere, giudicata presuntivamente meno affidabile dalla legge, nel qual caso l’articolo 157, comma 3, prescrive l’invio della raccomandata di avvertimento ulteriore.

Il ricorrente sembra auspicare una interpretazione antiletterale e contra legem del predetto articolo 157 c.p.p., come se anch’esso esigesse l’invio della lettera raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, u.c., prevista solo per il caso di notifica da parte dell’ufficiale postale, cosi’ sollecitando una inammissibile operazione interpretativa additiva della norma di diritto positivo.

Il ricorrente, inoltre, non tiene conto del fatto che la diversa disciplina dei due procedimenti notificatori possiede una sua razionale giustificazione alla luce delle differenze intercorrenti fra le due procedure e in particolare dell’attribuzione nella procedura ex articolo 157 c.p.p., della responsabilita’ della notificazione ad un pubblico ufficiale specializzato qual e’ l’ufficiale giudiziario (il cui status e le cui attribuzioni sono regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 229, come modificato dalla L. 12 luglio 1975, n. 322), dotato di elevata competenza giuridica e di poteri di indagine e accertamento complementari al suo mandato, il che consente di superare le perplessita’ esternate dal ricorrente in relazione nella ventilata violazione dell’articolo 3 Cost..

Tra l’altro, la dissimmetria evidenziata dal ricorrente sussiste anche in tema di notificazioni civili, poiche’ anche l’articolo 139 c.p.c., comma 2, non prevede in caso di notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario a mani di familiare o addetto alla casa in assenza del destinatario l’invio della raccomandata ulteriore prevista nel caso di consegna al portiere o di notificazione eseguita a mezzo posta.

I dubbi connessi al diritto di informazione circa l’accusa, sanciti dall’articolo 111 Cost., e dall’articolo 6 CEDU sono del tutto inconsistenti nel momento in cui la legge presume ragionevolmente la conoscenza di un atto consegnato nell’indirizzo indicato dall’interessato come suo domicilio, in sua temporanea assenza, a persona con lui convivente, e per giunta legata da strettissimo rapporto parentale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, quanto alle censure svolte con i motivi di appello a proposito del riconoscimento operato dalla teste (OMISSIS) e della insufficienza della prova della presenza degli imputati nel locus commissi delicti.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale aveva superato l’irritualita’ della ricognizione, eseguita senza confronto con altri soggetti e con lo stimolo suggestivo dell’indicazione dei due soggetti come possibili colpevoli, sulla base del valore probatorio rafforzato dall’immediatezza della visione, senza considerare la funzione delle specifiche cautele prescritte dalla legge per assicurare la genuinita’ dell’atto ricognitivo.

Il motivo, come il seguente, viene esaminato solamente in relazione alla posizione dell’imputato (OMISSIS).

3.1. Le recriminazioni del ricorrente circa la pretesa inattendibilita’ del riconoscimento mirano a sovvertire la ricostruzione dell’episodio accolta nella sentenza impugnata e a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorieta’, illogicita’ manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorieta’ estrinseca con “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

I limiti che presenta nel giudizio di legittimita’ il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacche’ altrimenti anziche’ verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.

3.2. Soprattutto la censura proposta non tiene conto del fatto che la motivazione della sentenza impugnata, al pari di quella della sentenza di primo grado conforme con la quale viene cosi’ ad integrarsi, cala l’elemento costituito dal riconoscimento operato dalla teste (OMISSIS) nel contesto di un piu’ vasto apparato indiziario, composto anche da altri tasselli che la critica del ricorrente non sfiora neppure.

Vale a dire: la precisa descrizione preventiva dell’abbigliamento dei due giovani visti dalla teste (OMISSIS) nei pressi dell’abitazione della zia derubata, subito dopo il fatto, e colti in atteggiamento sospetto all’arrivo dell’ambulanza; la coincidenza del modus operandi seguito per i due furti in abitazione, il primo consumato in danno della sig.ra (OMISSIS), introducendosi in casa sotto la falsa veste di impiegati dell’azienda erogatrice del gas, il secondo solo tentato in danno del sig. (OMISSIS) e sventato dalle Forze dell’ordine, introducendosi in casa sotto la falsa veste di Carabinieri, sicuramente commesso anche dal (OMISSIS); la significativa prima difesa adottata dal complice del (OMISSIS) allorche’ era stato fermato sul luogo del furto tentato, spacciandosi per carabiniere, ed aveva sostenuto falsamente di essere un impiegato del gas.

3.3. Quanto al secondo profilo, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato l’elemento del mancato ritrovamento della refurtiva, considerandolo solo come una prova mancante e non come elemento di confutazione degli indizi.

Anche in questo caso il ricorso mira a sovvertire la valutazione dei fatti compiuta dal Giudice del merito senza dimostrarne l’illogicita’ manifesta o la contraddittorieta’.

E’ infatti del tutto ragionevole, come ipotizzato dalla Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado, che il (OMISSIS) e il suo complice, prima di accingersi al secondo furto, si fossero sbarazzati della refurtiva, nascondendola o affidandola a un complice, secondo una regola prudenziale di cautela ben nota ai malviventi.

Del resto agli imputati era stata contestata l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 5, cosi’ implicando l’esistenza di almeno un ulteriore complice esterno rimasto ignoto.

L’oscurita’ del riferimento contenuto in sentenza alla qualita’ di “trasfertista” del (OMISSIS), lamentata anche dalla difesa del (OMISSIS), non sussiste, dovendo tale termine essere letto, senza troppe difficolta’ ermeneutiche, come riferito alla residenza fuori Genova del (OMISSIS).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’indulto, poiche’ il fatto era stato commesso il 15/10/2004 e il reato non rientrava tra quelli ostativi al riconoscimento del beneficio.

Il motivo e’ inammissibile.

La mancata applicazione dell’indulto puo’ costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l’applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo. (Sez. 4, n. 1869 del 21/02/2013 – dep. 2014, Leo, Rv. 258174). Infatti quando all’applicazione dell’indulto non abbia provveduto il giudice della cognizione, procede a norma dell’articolo 672 c.p.p., il giudice dell’esecuzione: conseguentemente il ricorso per Cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono e’ ammissibile solo quando il Giudice di merito l’abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza (Sez. 3, n. 6593 del 06/04/1994, Guglielmetti, Rv. 198065).

5. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento

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