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Lamenta che la sentenza impugnata ritenne non provata la ricezione della contestazione di addebito da parte del (OMISSIS), in contrasto con la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. e la circostanza che un sindacalista aveva avanzato la richiesta di assistere il (OMISSIS) in relazione ad una ricevuta contestazione.
Anche tale motivo e’ infondato.
Secondo i piu’ recenti arresti di questa Corte (Cass. n.20167/14) la presunzione di conoscibilita’ di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’articolo 2729 c.c. (gravita’, univocita’ e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicche’, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non e’ in se’ sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalita’ di trasmissione dell’atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell’agente postale, nella specie neppure dedotti prima che provati, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione.
D’altro canto vi e’ stato nella specie un adeguato accertamento da parte della corte di merito, che ha ritenuto non provato, in concreto, il recapito presso l’effettivo domicilio o residenza del (OMISSIS), o l’avvenuta conoscenza da parte sua del contenuto preciso della contestazione, ritenendo in punto di fatto ed insidacabilmente (in base al novellato articolo 360, n. 5) inidonea a comprovare il fatto la lettera del sindacalista, di cui non emergono altri elementi di valutazione, non essendo neppure stata prodotta in questa sede, in contrasto con l’articolo 369 c.p.c.
Va da se’ che la circostanza che il (OMISSIS) possa aver avuto cognizione di una lettera di contestazione nei suoi confronti non assolve alla funzione propria di questa, e cioe’ la precisa e chiara conoscenza degli addebiti contestati, il luogo ed il momento in cui essi si sarebbero realizzati, oltre alle relative modalita’, al fine di poter esplicare con cognizione di causa le sue difese.
5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore deldifensore del (OMISSIS), dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS) Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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