Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608. In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto

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In realtà, la Corte d’appello è andata ben oltre il dictum delle Sezioni unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, da un lato, è vero che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall’altro è pur vero che il termine ‘congruo’ per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l’ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: ‘In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’.

Alla luce di tale principio, l’opposizione di che trattasi risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell’atto da opporre.

Di conseguenza, l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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