Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10905.
Convenzioni urbanistiche e di convenzioni di lottizzazione e l’assunzione convenzionale dell’obbligo di bonifica di un’area inquinata
In materia di convenzioni urbanistiche e di convenzioni di lottizzazione, in presenza di un’assunzione convenzionale dell’obbligo di bonifica di un’area inquinata, non può essere invocato il principio “chi inquina paga”, poiché tale obbligo risulta assunto da parte di soggetto ben consapevole di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione, nel quadro di un complesso rapporto tra le parti e di un’articolata serie di benefici ed obblighi che derivano dalla convenzione stessa.
Ordinanza|| n. 10905. Convenzioni urbanistiche e di convenzioni di lottizzazione e l’assunzione convenzionale dell’obbligo di bonifica di un’area inquinata
Data udienza 4 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Difetto di giurisdizione del giudice adito – Art. 133, co. 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cpa – Obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali – Accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi in materia edilizia e urbanistica – Ex art. 11, l. 241/90 – Obbligo di bonifica – Obbligazioni ex lege – Ad. Plenaria n. 3/2021
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