Convenzione è un accordo di diritto pubblico accessivo al piano attuativo

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 25 gennaio 2019, n. 632.

La massima estrapolata:

La convenzione è un accordo di diritto pubblico accessivo al piano attuativo che, secondo lo schema delineato dalla legge nn. 1150/1942 e 765/67, si atteggia quale tipico strumento di pianificazione di dettaglio volto a disciplinare gli interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate.

Sentenza 25 gennaio 2019, n. 632

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2015, proposto da
Ba. Ra. 19. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Ba., con domicilio eletto presso lo studio An. De. Ve. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ca., domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
nei confronti
Da. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ga., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ca. in Roma, corso (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima n. 00579/2015, resa tra le parti, concernente demolizione muro in cemento armato – ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Da. Ca.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Cl. Ba. e Ro. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tar Marche, n. 579/2015 di reiezione del ricorso proposto da Ba. Ra. 19. s.r.l. avverso l’ordinanza di demolizione, adottata dal comune di (omissis), avente ad oggetto il muro di contenimento in cemento armato di lunghezza pari a circa 95 metri ed altezza media di oltre 6 metri, realizzato nell’ambito del perimetro del piano attuativo ad iniziativa pubblica denominato P.P.8., approvato nel 2002 dal Comune di (omissis) con convenzione del 2004.
Cumulativamente la ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento danni.
2. Descritto l’iter del procedimento d’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, individuate le opere di urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti, il Tar, sulla base delle tavole grafiche depositate in atti relative agli interventi edilizi realizzati, ha respinto tutti i motivi d’impugnazione.
2.1 Contrariamente a quanto dedotto, la ricorrente, afferma il Tar, non ha affatto dimostrato che la realizzazione del muro fosse prevista fra le opere di urbanizzazione; mentre la natura stessa del manufatto e le sue dimensioni escludevano che il muro potesse essere legittimante edificato senza specifico titolo abilitativo.
2.2 Inoltre il contenzioso civile preesistente, avente ad oggetto la realizzazione del muro per cui è causa con il proprietario confinate, intervenuto nel giudizio ad opponendum, deponeva, secondo i giudici di prime cure, per l’avvenuta conoscenza aliunde del procedimento sanzionatorio promosso, lamentava la ricorrente, senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento.
3. Appella la sentenza Ba. Ra. 19. s.r.l. Resistono il comune di (omissis) e il sig. Da. Ca..
4. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con i primi tre motivi d’appello, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, l’appellante lamenta che, per l’errata valutazione dei documenti allegati e la frettolosa lettura delle tavole grafiche prodotte a corredo della convenzione del piano attuativo, i giudici di prime cure non si sarebbero resi conto che il muro delle dimensioni di circa 95 metri ed altezza media di oltre 6 metri, sarebbe stato previsto – e quindi legittimamente realizzato – quale opere di urbanizzazione dal piano attuativo ad iniziativa pubblica denominato P.P.8., approvato nel 2002 dal Comune di (omissis), con convenzione del 2004.
6. I motivi d’appello sono infondati.
6.1 Nella memoria di costituzione, il Comune ha precisato che il muro insiste su suolo di proprietà comunale.
6.2 In aggiunta la ricorrente non ha mai dimostrato la sussistenza di un titolo idoneo che legittimasse l’intervento edilizio.
Costituisce nozione ricevuta, qui condivisa, che la sottoscrizione di convenzione di lottizzazione (recte: accessiva al piano particolareggiato) non esonera la parte privata dalla necessità di ottenere i titoli edilizi necessari per l’esecuzione delle opere ivi previste.
La convenzione è un accordo di diritto pubblico (cfr., Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2009 n. 1098) accessivo al piano attuativo che, secondo lo schema delineato dalla legge nn. 1150/1942 e 765/67, si atteggia quale tipico strumento di pianificazione di dettaglio volto a disciplinare gli interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate.
Ma, proprio in ragione della sua natura di strumento attuativo, i singoli interventi edilizi previsti nel piano di lottizzazione, o nello strumento attuativo a desso assimilato, devono essere autorizzati in forza di specifici titoli edilizi.
7. Nel caso in esame – posto che nel permesso di costruire n. 2004/68 non è previsto il muro per cui è causa – la società appellante non ha affatto dimostrato il possesso del titolo necessario per eseguire l’intervento; nel piano particolareggiato approvato non è individuata la presenza del manufatto; analogamente, la variante approvata nel 2009 prevede l’opera; né è consentito inferire il titolo edilizio per via induttiva come implicitamente ricompreso in altre opere, esse sì, espressamente prevedute nella variante.
8. Anche le residue censure – violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 7 l. 241/90 – sono infondate.
8.1 Al d là della qualificazione dell’intervento come opera di urbanizzazione o meno, è dirimente osservare che, per consistenza strutturale e morfologica, l’opera – muro in cemento armato di 95 metri di lunghezza per un’altezza media di oltre 6 metri – era subordinata al rilascio del permesso di costruire (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 3408/2014).
8.2 Mentre con riguardo all’ordinanza di demolizione, la sanzione ripristinatoria è atto dovuto solo che si consideri che il muro insiste su suolo pubblico.
8.3 Quanto alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la ricorrente è venuta a conoscenza dell’apertura del procedimento nell’ambito del contenzioso civile pendente davanti al Tribunale di Macerata con il sig. Ca. proprietario confinante: sicché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non ha, di fatto, compromesso l’esercizio del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. Sussistono giustificati motivi, ravvisabili nella controvertibilità dei fatti sottesi alle questioni giuridiche dedotte in causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Bernhard Lageder – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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