Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 1 luglio 2019, n. 4484.

La massima estrapolata:

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro.

Sentenza 1 luglio 2019, n. 4484

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2015, proposto da
Gi. Ta., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Mi., An. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ad. Gi. in Roma, via (…);
contro
– Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena, non costituita in giudizio;
– Università degli Studi di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Gi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione Prima n. 00668/2015, resa tra le parti, concernente rideterminazione del trattamento economico ai fini dell’equiparazione retributiva del personale medico universitario al personale medico ospedaliero – declinatoria della giurisdizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per l’Università di Modane l’avvocato Fr. Gi. ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialità chirurgiche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena, svolgente attività assistenziale quale dirigente medico presso la Struttura complessa di Chirurgia I dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Modena, agisce per la rideterminazione del trattamento economico al fine di conseguire la piena equiparazione al personale medico ospedaliero, ex artt. 31 del d.P.R. 761/1979, 102 del d.P.R. 382/1980 e 6, comma 2, del d.lgs 517/1999.
2. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata (I, n. 668/2015), invocando giurisprudenza della Corte regolatrice e di questo Consiglio, ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario del lavoro.
3. Nell’appello, prospetta, in sintesi, che:
– erroneamente il TAR ha presupposto che vi sia un atto di nomina ed un rapporto di lavoro distinto ed autonomo rispetto a quello con l’Università, la quale rimane l’unico datore di lavoro (il docente universitario mantiene il proprio status anche quando svolge ulteriore attività assistenziale per effetto di un rapporto convenzionale con l’Azienda sanitaria), e conseguentemente unico deve essere il giudice di riferimento per ogni pretesa retributiva;
– la controversia, pur implicando questioni relative a problematiche retributive, afferisce alle modalità di svolgimento delle funzioni del professore universitario, e, posto che la compenetrazione fra le attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico del professore universitario, è dunque attratta, ex art. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1876/2011; Cons. Stato, III, n. 839/2013; l’appellante invoca anche, nel senso che la pretesa del docente universitario alla tutela delle aspettative di carriera e delle prerogative di status ha natura di interesse legittimo sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo, Cons. Stato, III, n. 4987/2015).
4. Resiste, controdeducendo puntualmente, l’Azienda ospedaliera.
5. Le parti hanno depositato memorie e repliche.
6. L’appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
E’ ormai consolidato, in coerenza con la giurisprudenza della Corte regolatrice, l’orientamento di questa Sezione secondo il quale le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro (cfr., tra le altre, Cons. stato, III, n. 3648/2018; n. 4800/2017; n. 5883/2015; n. 4744/2013).
Infatti, secondo la Cassazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché il d.lgs. 517/1999, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al d.lgs. 165/2001, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 10406/2013, n. 7503/2012, n. 26960/2009 e n. 3370/2007).
D’altro canto, ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs 229/1999, le USL (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Pertanto, diversamente dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale, con conseguente devoluzione della cognizione degli stessi alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ. SS.UU., n. 2031/2008; n. 17461/2006-ord.; Cons. Stato, III, n. 3815/2015).
Le pronunce invocate dall’appellante costituiscono espressione di un orientamento ormai superato (n. 839/2013), o comunque riguardano controversie in cui la questione di giurisdizione era coperta da giudicato interno (n. 4987/2015).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Università di Modena della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

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