I riferimenti alla natura della controversia e al suo valore modesto sono inidonei a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25594.

La massima estrapolata:

I riferimenti alla natura della controversia e al suo valore modesto sono inidonei a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite. Inoltre, l’assunto che le giustificazioni della compensazione delle spese di lite risultano “logicamente desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito” è manifestamente illogico.

Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25594

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16559-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1986/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1986/2/2015, depositata il 14 maggio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina – rigetto’ l’appello proposto nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., dal sig. (OMISSIS), che aveva appellato limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Messina, che ne aveva nel resto accolto il ricorso avverso avviso di mora per TARSU relativa all’anno 1992, sul presupposto dell’omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato agente della riscossione non ha svolto difese.
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15 e articolo 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e motivazione illogica e quindi sostanzialmente omessa o apparente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato sul capo relativo al governo delle spese di lite della sentenza della CTP di Messina n. 148/7/07, che aveva giustificato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale il contribuente era risulta integralmente vittorioso unicamente in virtu’ della ritenuta sussistenza di “validi motivi”, senza che dal contesto della motivazione potessero essere desunti o riconosciuti.
1.1. Il motivo, nel quale convergono due diversi ordini di censure che, stante la loro stretta connessione, vanno congiuntamente trattate, e’ manifestamente fondato.
La sentenza di primo grado oggetto d’impugnazione da parte del contribuente, unicamente per quanto concerne il capo sulle spese, e’ stata resa nel vigore dell’articolo 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), al quale rinviava il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza “di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione”.
1.2. In proposito giova ricordare che gia’ nel vigore della formulazione ancora anteriore dell’articolo 92 c.p.c. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito”.
1.3. Nella fattispecie in esame la CTR ha ritenuto, nel rigettare l’appello del contribuente, che la pronuncia di primo grado, sebbene si fosse limitata a ritenere la sussistenza di “validi motivi” idonei a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, meritasse comunque di essere al riguardo confermata, affermando che “data la natura ed il valore della controversia” non vi fosse “la necessita’ di una esplicitazione delle ragioni giustificatici in quanto logicamente desumibili (…) dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito”.
1.4. Sennonche’, da un lato, risulta assolutamente inidoneo a consentire il controllo sulla congruita’ delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 3 novembre 2009, n. 23265), cosi’ come quello al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696); dall’altro manifestamente illogico e’ l’assunto che le ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite di primo grado risultassero “logicamente desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito”.
1.5. In proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, riposa, come la norma generale di cui all’articolo 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalita’, onde chi abbia dato causa alla necessita’ dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius e’ tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.
1.6. Nella fattispecie in esame, l’agente della riscossione era tenuto alla notifica, per mezzo della cartella impugnata, del ruolo al contribuente, che ha visto riconoscere nel merito la fondatezza del proprio assunto in forza del quale aveva impugnato l’avviso di mora proprio per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
2. L’illogicita’ manifesta della motivazione, che emerge con ogni evidenza al riguardo, ne determina un’anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina – in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.