Controversia in materia di iscrizione (o mancata iscrizione) nel registro delle imprese

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 13 novembre 2019, n. 7801.

La massima estrapolata:

La controversia in materia di iscrizione (o mancata iscrizione) nel registro delle imprese appartiene alla giurisdizione ordinaria, in ragione di argomenti di ordine sia testuale, che sistematico.
Ed invero a norma dell’art. 2189, comma 3, Cod. civ. il rifiuto dell’iscrizione nel Registro deve essere comunicata con raccomandata al richiedente; questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Il successivo art. 2192 Cod. civ. prevede inoltre che avverso il decreto del giudice del registro l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale da quale dipende l’ufficio del registro; il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
Dal descritto sistema appare inferibile che il legislatore ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario i rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro, nonché contro il decreto del giudice del registro.

Sentenza 13 novembre 2019, n. 7801

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7357 del 2014, proposto da
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Li. Fa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale (…);
contro
Mo. St. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. Pa. in Roma, via (…);
nei confronti
Provincia di Lecce, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Seconda n. 01157/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Mo. St. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Mo. su delega di Fa. e Ma. su delega di Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La C.C.I.A.A.-Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce ha interposto appello nei confronti della sentenza 6 maggio 2014, n. 1157 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. II, che ha accolto il ricorso proposto dalla Mo. St. s.r.l. avverso la nota in data 17 gennaio 2014 con la quale il Conservatore della predetta Camera di Commercio ha confermato il rigetto dell’istanza della stessa società volta ad ottenere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di “gestore di discarica”.
Tale attività è stata svolta dalla società Mo. St. quale socia della società consortile a responsabilità limitata denominata “Am. & Sv. società consortile a r.l.”, aggiudicataria della gara, indetta dal Comune di (omissis), per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino Le/1.
Successivamente la società appellata ha chiesto l’iscrizione al fine di partecipare individualmente ad una nuova procedura di gara indetta dal Comune di (omissis), e tale richiesta è stata disattesa dall’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Lecce, atteso che non risultava autorizzata a gestire l’impianto in forma individuale.
All’esito dell’accoglimento, con sentenza n. 1955 del 2013 del Tribunale amministrativo regionale di Lecce, del ricorso esperito da altra società consorziata (la Le. s.r.l.), la società appellata, al pari delle altre consorziate, ha chiesto alla Camera di Commercio il riesame del diniego rimasto inoppugnato e l’estensione degli effetti della sentenza da ultimo indicata. Tale istanza è stata respinta con il provvedimento di conferma del precedente diniego, oggetto del ricorso di primo grado.
2. – Con il ricorso in primo grado ha dunque impugnato il provvedimento di conferma del diniego di iscrizione in data 17 gennaio 2014, proponendo anche domanda di risarcimento del danno.
3. – La sentenza appellata, premesso che l’atto impugnato ha natura di conferma propria, in quanto adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, ha accolto il ricorso, mediante rinvio alla motivazione di cui alla sentenza n. 1955 del 2013 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce.
4.- Con il ricorso in appello la C.C.I.A.A. di Lecce ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado sia nell’assunto che sia stato esperito avverso un atto meramente confermativo, sia nella considerazione che difetta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in una controversia avente ad oggetto il diniego di iscrizione al Registro delle Imprese ed al REA, rispetto al quale è configurabile una situazione giuridica di diritto soggettivo, e comunque allegando, nel merito, l’inapplicabilità degli artt. 276 e 93, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici), che, ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, riferisce ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione, il possesso dei requisiti del consorzio.
5. – Si è costituita in resistenza la Mo. St. s.r.l. genericamente chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. – All’udienza pubblica del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è fondato e va accolto sul preliminare ed assorbente profilo del difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nel solco tracciato dal precedente di cui alla sentenza 2 maggio 2016, n. 1670 della sez. VI di questo Consiglio di Stato.
La controversia in materia di iscrizione (o mancata iscrizione) nel registro delle imprese appartiene alla giurisdizione ordinaria, in ragione di argomenti di ordine sia testuale, che sistematico.
8. – Ed invero a norma dell’art. 2189, comma 3, Cod. civ. il rifiuto dell’iscrizione nel Registro deve essere comunicata con raccomandata al richiedente; questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Il successivo art. 2192 Cod. civ. prevede inoltre che avverso il decreto del giudice del registro l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale da quale dipende l’ufficio del registro; il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
Dal descritto sistema appare inferibile che il legislatore ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario i rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro, nonché contro il decreto del giudice del registro.
9. – Anche sul piano dell’interpretazione sistematica emerge che la iscrizione (o la mancata iscrizione) di un soggetto nel registro delle imprese è attività accertativa semplice, che suppone la verifica delle condizioni legali; si tratta di una verifica che non richiede l’esercizio di discrezionalità amministrativa, caratterizzandosi alla stregua di attività vincolata, conseguente all’accertamento delle condizioni per fare luogo o meno all’iscrizione. Del resto, il carattere vincolato di tali atti è collegato al fatto che gli stessi soddisfano al contempo l’interesse particolare del soggetto richiedente l’iscrizione e l’interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità notizia relativa ai fatti salienti di un’impresa attiva sul mercato.
10. – Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento dell’appello, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 Cod. proc.amm. sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
La natura processuale della sentenza integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il ricorso di primo grado, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *