Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4321.

Contratto di conto corrente e delibera CICR 9 febbraio 2000.

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4321. Contratto di conto corrente e delibera CICR 9 febbraio 2000

Data udienza 18 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di conto corrente – Interessi – Anatocismo – Delib. CICR 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione infrannuale – Tasso – Indicazione – Disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2381-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce quale mandataria di (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 464/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 7 gennaio 2016 il Tribunale di Savona, giudicando dell’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da (OMISSIS) s.p.a. per la somma complessiva di Euro 139.431,70, oltre interessi (somma che cumulava il saldo debitore di un conto corrente e quanto spettante alla banca per il rimborso di un finanziamento chirografario), ha revocato il provvedimento monitorio e condannato l’opponente al pagamento della somma di Euro 131.190,75.
2. – In parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado e condannato lo stesso al pagamento della minor somma di Euro 129.678,65.
3. – Avverso la pronuncia resa in sede di impugnazione ricorre per cassazione, con un unico motivo di ricorso, (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l. quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito per cui e’ causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione dell’articolo 120 t.u.b., articolo 1283 c.c., e Delib. CICR 9 febbraio 2000, articolo 6. Nega che il contratto di conto corrente contenga una pattuizione avente ad oggetto la pari periodicita’ della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Deduce, in proposito, che nel modulo sottoscritto dal correntista il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione comporta per necessita’ algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Spiega che vi sarebbe una palese antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove e’ indicata una pari periodicita’ della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra esso ricorrente la banca, ove la capitalizzazione stessa e’ esclusa dall’espressione in cifre del tasso debitore effettivo.
2. – Il motivo e’ fondato.
Col quinto motivo di gravame (cfr. pag. 11 s. del ricorso) l’odierno ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non avesse considerato l’evidenza documentale del contratto di conto corrente: l’appellante aveva infatti osservato come il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici, onde doveva escludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi.
La Corte di appello ha ritenuto la legittimita’ dell’attuata capitalizzazione degli interessi debitori, osservando essere irrilevante che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo; secondo la nominata Corte, “anche nell’ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favore del cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli considerare meramente simbolici, cio’ non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede una proporzionalita’ tra tassi di interesse attivi e passivi o il fatto che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa alla volonta’ delle parti la determinazione del tasso creditore”.
Tale argomento investe un profilo estraneo al motivo di appello e non si misura in modo appropriato con la censura svolta col richiamato mezzo di gravame. La censura poneva una questione di diritto che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta.
La disciplina delle clausole anatocistiche segue – come e’ noto -le decisioni di questa Corte che, a partire da Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullita’ delle dette clausole, siccome non fondate su di un uso normativo, ritenendole quindi in contrasto con la norma cogente di cui all’articolo 1283 c.c.: tesi, quest’ultima, andatasi consolidando e sulla quale si sono infine espresse, in senso adesivo, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
L’intervento normativo ha riguardato sia i contratti bancari in essere (che qui non interessano), che quelli nuovi.
L’articolo 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col Decreto Legislativo n. 242 del 1999, ha disposto: “Il CICR stabilisce modalita’ e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La Delib. CICR 9 febbraio 2000, articolo 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicita’ contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che “(n)ell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicita’ nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa Delib., articolo 6, ha previsto, poi: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicita’ di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui e’ prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
La Delib. CICR, cui l’articolo 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di fissare “modalita’ e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicita’ della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioe’ di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacche’ sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. articolo 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui e’ subordinata, secondo quanto si e’ detto, la pattuizione dell’anatocismo.
Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. O la capitalizzazione e’ solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicita’ degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib., articolo 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, articolo 6.
3. – La sentenza impugnata va quindi cassata.
La causa e’ rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovra’ fare applicazione del seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non da’ ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che e’ richiesta dalla Delib., articolo 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’articolo 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui e’ prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Al giudice del rinvio e’ demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che in diversa composizione statuira’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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