Contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 5 novembre 2019, n. 28403.

La massima estrapolata:

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso.

Ordinanza 5 novembre 2019, n. 28403

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28896-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 962/2018 del TRIBUNALE, di BOLZANO, depositata il 24/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede alla Corte di rigettare il ricorso, affermando la competenza del Tribunale di Brescia.

FATTO E DIRITTO

La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, ex articoli 42 e 47 c.p.c., notificato il 28.9.2018, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
Espone di aver concluso con la controricorrente un contratto di appalto nel 2012, e di aver definito gran parte dei rapporti derivanti da tale contratto con un atto di transazione dei 21 maggio 2014, in cui (OMISSIS) si impegnava a pagare un importo a (OMISSIS), e a costituire in pegno, a garanzia dell’adempimento, alcune quote sociali, e (OMISSIS) si impegnava tra l’altro a restituire alcuni tubi inavvertitamente asportati dal cantiere.
Sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato a mezzo dello scambio di e-mail tra i professionisti che assistevano le parti, quando il messaggio di accettazione arrivava al pc dell’avvocato di (OMISSIS), nel suo studio sito in Bolzano, e che il successivo atto notarile del (OMISSIS), sottoscritto dai legali rappresentanti delle due societa’, sarebbe stato una mera ripetizione del precedente, come pure una modifica secondaria sarebbe stato l’atto contestuale del (OMISSIS), con il quale le parti modificavano le scadenze di pagamento.
Assumendo che gli impegni assunti nel contratto di transazione non fossero stati rispettati, la societa’ (OMISSIS) citava la societa’ (OMISSIS) dinanzi al tribunale di Bolzano ed (OMISSIS), nel costituirsi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Bolzano per essere territorialmente competente il Tribunale di Brescia, non soltanto perche’ Brescia era il luogo di conclusione del contratto, concluso soltanto nel momento della sottoscrizione dell’atto notarile da parte dei legali rappresentanti delle due societa’, allo scopo presentatisi dinanzi al notaio incaricato, ma anche perche’ era il luogo dove la societa’ convenuta aveva la sua sede e perche’ era il luogo dove doveva essere eseguita la prestazione.
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 962/2018 del 24.8.2018, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia.
(OMISSIS) s.p.a. resiste con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c. al regolamento di competenza proposto da (OMISSIS) s.r.l., ribadendo la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso, essendo stato esattamente individuato il giudice competente nel tribunale bresciano.
Il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, in quanto e’ stato correttamente individuato il giudice avente competenza territoriale a decidere la controversia nel Tribunale di Brescia.
In primo luogo, Brescia e’ competente in applicazione del criterio generale dettato dall’articolo 19 c.p.c. in relazione al foro delle persone giuridiche in quanto in Brescia ha sede la societa’ convenuta.
Ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, ovvero della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui e’ sorta l’obbligazione dettato dall’articolo 20 c.p.c., trattandosi di contratto scritto, per di piu’ con la forma solenne dell’atto notarile, il luogo e’ quello (Brescia) ove, davanti al notaio, il contratto e’ stato sottoscritto dai legali rappresentanti delle due societa’, degradando lo scambio di e-mail precedente tra i professionisti che assistevano l’una e l’altra parte a mero scambio interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione dei consenso in vista della redazione dell’atto definitivo. A identica conclusione si giungerebbe anche se il testo ultimo raggiunto fosse stato identico a quello poi sottoscritto davanti al notaio, avendo le parti scelto una forma precisa, che non poteva essere sostituita dallo scambio informale di e-mail, ne’ poteva essere sostituita la firma dei legali rappresentanti delle societa’ da quella proveniente dai loro legali. La ricorrente del resto non allega neppure che il suo legale avrebbe avuto il potere di concludere il contratto in nome e pe, conto dell’assistito, ne’ che nel testo per come e’ stato scambiato via e-mail la firma dovesse essere quella dei legali.
Infine, Brescia coincide anche con il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, giacche’ in Brescia la (OMISSIS) avrebbe dovuto adempiere alla sua obbligazione di pagamento, ove fosse stato accertato che la mancata riconsegna dei tubi le fosse imputabile.
Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi ai quale le parti potranno proseguire il giudizio.
Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente risulta soccombente; pertanto (avendo il procedimento natura impugnatoria: v. Cass. n. 11331 del 2014) egli e’ gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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