Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16395.
Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l’ulteriore conseguenza che l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all’eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto
Ordinanza|| n. 16395. Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione
Data udienza 12 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Contratti – Eccezione di inadempimento – Art. 1460 cc – Nozione – Eccezione in senso stretto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
Ricorrente
contro
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS).
Controricorrente
avverso la sentenza n. 360 del 2018 della Corte di appello di (OMISSIS), depositata il 23. 2. 2018.
Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 12. 5. 2023.
Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 360 del 23. 2. 2018 la Corte di appello di (OMISSIS), rigettando il gravame proposto dalla s.r.l. (OMISSIS), confermo’ la decisione di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di Euro 81.764,48, l’aveva condannata al pagamento in favore della s.r.l. (OMISSIS) della minor somma di Euro 73.515,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di prestazioni di autotrasporto, escavazione e movimento terra di cui alle fatture prodotte emesse nel 2010 e nel 2012.
La Corte d’appello motivo’ la decisione affermando: che l’eccezione di parziale pagamento sollevata dalla appellante con rifermento al bonifico di Euro 20.00,00 disposto in favore della controparte in data 2. 2. 2012, non era fondata, non risultando specificatamente contestata la conclusione del giudice di primo grado che aveva escluso tale imputazione, ascrivendo il relativo pagamento ai pregressi rapporti tra le parti, in ragione del fatto che esso era stato effettuato prima della esecuzione delle prestazioni concordate con contratto sottoscritto il 23. 2. 2012 ed essendo a tal fine irrilevante che, in relazione ai pregressi rapporti, la societa’ (OMISSIS) non avesse mai lamentato insoluti; che, con riferimento all’ulteriore eccezione di pagamento parziale di Euro 10.000,00, mediante il rilascio di quattro cambiali di Euro 2.500,00 ciascuna, la opponente non aveva fornito prova documentale del loro pagamento, mentre la prova testimoniale resa dal teste (OMISSIS), a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, appariva confusa e quindi non univoca sul punto; che correttamente il Tribunale aveva respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla societa’ opponente e la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per avere la controparte sospeso le forniture nell’aprile 2012 interrompendole poi definitivamente nel giugno successivo, dal momento che il comportamento della societa’ (OMISSIS) era giustificato dal grave inadempimento della committente in relazione al pagamento della fattura n. 87 con scadenza 31. 5. 2012 per l’importo di Euro 34.584,34, relativa alle prestazioni eseguite nell’aprile e maggio del medesimo anno.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 14. 5. 2018, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, la s.r.l. (OMISSIS).
La societa’ (OMISSIS) ha notificato controricorso.
La causa e’ stata avviata in decisione in camera di consiglio.
La societa’ controricorrente ha depositato memoria.
I tre motivi di ricorso portano la medesima rubrica e denunciano erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c., vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. ed omessa valutazione della documentazione prodotta.
Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione
Con il primo mezzo la societa’ ricorrente censura il capo della decisione che ha respinto l’eccezione di pagamento in relazione al bonifico di Euro 20.00,00 disposto dalla opponente in data 8. 2. 2012 riconducendo tale versamento ai pregressi rapporti negoziali tra le parti. Cosi’ decidendo la Corte non ha invero considerato la deduzione della opponente che il contratto in essere tra le parti aveva avuto esecuzione in data antecedente il 23. 2. 2012, come comprovato dalla lettera prodotta in atti (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado).
Il motivo inoltre contesta la decisione impugnata per avere ritenuto inammissibile, perche’ avanzata solo in grado di appello, l’eccezione di compensazione relativa alle fatture emesse nell’anno 2010, fondata sulla prassi concordata tra le parti secondo la quale la societa’ (OMISSIS) nell’emettere fatture per merci vendute alla (OMISSIS) praticava sconti volti per l’appunto ad estinguere il suo debito per le forniture ricevute. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, tale eccezione era tempestiva, in quanto sollevata dalla opponente in primo grado con la prima memoria istruttoria.
Il secondo motivo di ricorso investe il rigetto dell’eccezione di pagamento relativamente all’importo di Euro 10.000,00 portato da quattro cambiali di Euro 2.500,00 ciascuna rilasciate dalla committente alla controparte. La ricorrente lamenta al riguardo l’erronea valutazione della testimonianza resa da (OMISSIS), a cui due dei suddetti titoli erano stati girati, il quale aveva dichiarato di essere stato pagato, nonche’ che tale eccezione sia stata respinta in difetto di prova documentale dell’avvenuto pagamento. Anche in questo caso la Corte di appello non ha considerato che la appellante aveva prodotto in causa i quattro titoli, provando in tal modo che essi le erano stati restituiti e quindi erano stati pagati (doc. n. 1, lettera a), b), c) e d)).
Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione
Il terzo motivo censura il rigetto dell’eccezione di inadempimento sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo della odierna ricorrente, per non avere il giudice territoriale considerato la deduzione della appellante secondo cui la societa’ (OMISSIS) aveva consegnato quantitativi di terra inferiori a quelli convenuti. Per contro doveva ritenersi ingiustificata l’interruzione delle prestazioni da parte di quest’ultima, tenuto conto che le pregresse pendenze erano state appianate con il meccanismo della compensazione concordato tra le parti e la committente aveva gia’ versato, nel febbraio 2012, un acconto sulle future forniture.
I tre motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili ed in parte infondati.
La ricorrente fonda la denunzia di violazione dell’articolo 1460 c.c., in tema di eccezione di inadempimento, sulla base di una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti divergente da quella accolta dai giudici di merito. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno infatti ritenuto che i pagamenti parziali eccepiti dalla opponente non fossero stati provati e che la sospensione dei pagamenti operata dalla stessa non fosse giustificata dalla interruzione delle prestazioni effettuata dalla societa’ fornitrice, che viceversa ha considerato pienamente legittima proprio in considerazione del mancato versamento dei corrispettivi ad essa dovuti. A tal fine i giudici di merito hanno correttamente operato una comparazione cronologica dei rispettivi comportamenti delle parti, precisando che il mancato pagamento del prezzo da parte della committente era precedente alla interruzione della fornitura da parte dell’opposta e che per tale ragione essa era giustificata e non dava luogo ad alcun inadempimento a suo carico. Va inoltre rimarcato, sotto tale profilo, che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la societa’ (OMISSIS), ha visto rigettata, con statuizione qui non censurata, la propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per insussistenza sia dell’inadempimento della controparte che del danno, e che la stessa, in sede di opposizione, aveva contestato solo una parte della somma ingiunta, deducendo che l’importo dovuto ammontava ad Euro 53.515,00, cosi’ riconoscendo di non avere adempiuto al pagamento di gran parte del corrispettivo.
Il punto e’ rilevante in quanto l’eccezione di inadempimento, che deve essere esercitata secondo buona fede, cioe’ non deve essere pretestuosa, presuppone la contemporaneita’ tra le due prestazioni, laddove nel caso di specie essa risulta esercitata dalla opponente in relazione al pagamento di prestazioni gia’ ricevute. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiche’ l’esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela e’ predisposto il rimedio ex articolo 1460 c.c., va infatti considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni. Ne discende che, in tali contratti, l’eccezione di inadempimento puo’ essere sollevata unicamente con riguardo alla prestazione ancora da eseguire, e non con riferimento alle prestazioni gia’ eseguite (Cass. n. 4225 del 2022; Cass. n. 7550 del 2012)
Le censure sollevate nel primo e secondo motivo avverso i capi della decisione che hanno respinto le eccezioni di pagamento parziale sono inammissibili in quanto investono il risultato della valutazione del giudice delle risultanze probatorie (documenti e testimonianza), suggerendo una diversa ricostruzione dei fatti. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione e l’apprezzamento delle risultanze probatorie sono devolute dalla legge esclusivamente al giudice di merito, il cui convincimento in ordine all’accertamento dei fatti non puo’ essere messo in dubbio davanti al giudice di legittimita’, che essendo giudice del diritto e non del fatto non puo’ svolgere alcun sindacato al riguardo.
Ne’ tali censure non possono trovare ingresso sotto i profili della dedotta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’omesso esame di fatto decisivo.
Va in proposito ribadito che, secondo l’orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, mentre la censura di violazione dell’articolo 116 cod proc. civ. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova (Cass. S.U. n. 20867 del 2020).
Nessuna delle censure svolge tali critiche, limitandosi solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.
La deduzione del vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo e’ invece preclusa nel caso di specie dall’articolo 348 ter, comma 5, c.p.c., che dichiara non proponibile il motivo di ricorso per cassazione di cui all’articolo 360, comma 1 n. 5), nel caso in cui la sentenza di appello sia conforme nella valutazione dei fatti a quella di primo grado (c.d. doppia conforme), disposizione applicabile nel caso di specie essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016.
Quanto all’eccezione di compensazione, che la Corte di appello ha giudicato inammissibile perche’ proposta per la prima volta nell’atto di appello, essa si fonda sull’assunto che parte del credito azionato in via monitoria sarebbe stato estinto a seguito della prassi concordata tra le parti secondo cui la societa’ (OMISSIS), nell’emettere fatture per la vendita di propri beni alla controparte, praticava sconti a ripianamento del debito sorto con il dedotto contratto di fornitura. Premesso che si tratta di eccezione in senso stretto, atteso che il credito opposto in compensazione deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, da un contratto diverso da quello dedotto in giudizio, la censura non merita accoglimento, non risultando che tale eccezione sia stata chiaramente avanzata nella memoria istruttoria di primo grado, quanto meno in ordine allo stesso ammontare del controcredito, che non risulta indicato. Il passo di tale atto difensivo riprodotto nel ricorso e’ estremamente generico e con contiene una chiara formulazione dell’eccezione, anche con riguardo all’ammontare che debito che si assume estinto. La statuizione di inammissibilita’ della Corte di appello si sottrae pertanto a censura, restando ogni altro rilievo assorbito dalla considerazione che la soluzione accolta costituisce il risultato di un’operazione di interpretazione della domanda, di competenza esclusiva del giudice di merito, non censurabile, come tale, in sede di giudizio di cassazione.
In conclusione, il ricorso e’ respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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