Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16395.

Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l’ulteriore conseguenza che l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all’eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto

Ordinanza|| n. 16395. Contratti ad esecuzione continuata o periodica e la risoluzione

Data udienza 12 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Contratti – Eccezione di inadempimento – Art. 1460 cc – Nozione – Eccezione in senso stretto

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