Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 gennaio 2022| n. 392.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe.
Dalla Raccomandazione del ministero della Salute n. 2/2008, per la prevenzione della ritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale chirurgico, che trova applicazione in tutte le sale operatorie e da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attività chirurgiche, si desume che, se il materiale conteggio in entrata e in uscita delle garze e degli strumenti è materialmente affidato a personale infermieristico, che deve provvedervi secondo le modalità previste (controllo a voce alta e da due operatori contemporaneamente), nondimeno tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico devono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolti a scongiurare l’evento avverso. Quindi, anche al chirurgo compete di assicurarsi con certezza dell’assenza di ritenzione interna al sito chirurgico di garze o strumenti, prima di procedere alla chiusura.
Sentenza|11 gennaio 2022| n. 392. Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
Data udienza 14 settembre 2021
Integrale
Tag – parola: Responsabilità medica – Colpa – Equipe medica – Chirurgo – Avvenuto conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe – Controllo solo formale – Esclusione – Responsabilità oggettiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Procuratore generate, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) dei foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) che illustrando i motivi del ricorso insiste per raccoglimento.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2019 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui (OMISSIS), in qualita’ di primo operatore dell’equipe chirurgica, e (OMISSIS), in qualita’ di infermiere della Sala Operatoria, sono stati ritenuti responsabili dei reato di cui all’articolo 590 c.p., perche’ con colpa consistita, in negligenza, imprudenza, ed imperizia e nella violazione delle regole stabilite dalle Raccomandazioni del Ministero della Salute, in materia di prevenzione di ritenzione delle garze, strumenti o materiali all’interno del sito chirurgico, cagionavano a (OMISSIS) un ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon, causato da una garza laparotomica dimenticata nell’addome, a seguito di intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale, da cui derivava una malattia con prognosi superiore ai quaranta giorni.
2. Avverso la sentenza propone ricorso, (OMISSIS), a mezzo dei suo difensore, formulando, cinque, motivi di impugnazione…..
3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della, carenza per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta a tutti i motivi proposti, senza cogliere il punto, della decisione di primo grado devoluto con l’appello. Premette che il gravame si fondava sul corretto adempimento da parte dell’imputato alle regole cautelari adottabili, dall’agente modello e sul principio di autoresponsabilita’, in forza del quale, tenuto conto delle previsioni di cui alla Raccomandazione Ministeriale n. 2/2008, espressamente richiamata nel, capo di imputazione, l’intervento del chirurgo e’ limitato al controllo che. prima dell’intervento gli infermieri eseguano la conta delle garze, che durante l’intervento annotino il numero introdotte nel campo operatorio e che, a suo termine, prima di suturare, essi abbiano verificato. che il numero delle garze utilizzate in entrata e quelle in uscita, operando IL relativo conteggio.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
Solo, infatti, in caso di una discrasia evidenziata dal, conteggio, di esclusiva competenza degli infermieri, ai sensi della Raccomandazione Ministeriale, e’, dovere dei chirurgo intervenire e procedere, alla ricerca della garza derelitta, attraverso l’accurata ispezione del campo operatorio e dell’area circostante (pavimento e contenitori per garze usate) ed eventualmente con una radiografia per individuarla e rimuoverla. Osserva che, nel caso di specie, il Dott. (OMISSIS) aveva eseguito tutti i compiti spettantigli, come dimostrato dalla sottoscrizione della check-list, con cui viene attestato lo svolgimento della attivita’ previste sia di competenza del chirurgo, che dell’equipe, ivi compresa la conta dello strumentario chirurgico, e delle garze laparatomiche, che il registro infermieristico attesta che il conteggio fu eseguito, da due infermieri alla presenza, dell’equipe e del capo equipe e che il chirurgo chiese alla strumentista il consenso a suturare, ottenendolo. Rispetto a questa sollecitazione la Corte territoriale si e’ limitata a sostenere che l’imputato ha preteso di andare esente da responsabilita’ esclusivamente per avere rispettato tutti i protocolli previsti, senza cogliere che il nodo della doglianza era relativo alla mancata segnalazione della discordanza, a fronte di un riconteggio in parita’ sottoscritto, come stabilito, solo dagli infermieri, mentre la sottoscrizione della check-list per la sicurezza operatoria, documento del tutto diverso, e’ apposta dal chirurgo e per quanto di competenza. Rileva che solo l’erroneo conteggio ex ante ovvero l’erronea trascrizione delle garze immesse spiega plausibilmente l’accaduto, ma si tratta di attivita’ di esclusiva competenza infermieristica.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Sostiene che la Corte di appello confonde la check-list con il modulo, graficamente riportato nella sentenza impugnata, che rappresenta la scheda infermieristica, tanto che afferma che la mancata previsione della sottoscrizione di detto schema -che il giudice di appello afferma essere designato con barbarismo anglofono check-list da parte del chirurgo non fa venir meno l’obbligo di vigilanza sul riconteggio. Nondimeno, quella scheda deve essere compilata e sottoscritta spio dagli infermieri, mentre la check-list, quale strumento di esecuzione dei controlli, a supporto dell’equipe operatoria, rivolta a favorire l’implementazione degli standard di sicurezza per evitare complicanze operatorie, viene sottoscritta dal chirurgo “per quanto di competenza”. Ricorda che il giudica di prima cura aveva sostenuto che l’attestazione di parita’ del conteggio avveniva a firma congiunta del Dott. (OMISSIS) e dell’infermiere (OMISSIS), della check-list, attribuendo la condotta emissiva del primo per quanto attiene alla conta, sulla base della semplice sottoscrizione della check-iist.
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Il giudice di seconda cura, invece, dimostrando di non avere accuratamente letto gli atti del processo, inspiegabilmente afferma che la mancata sottoscrizione della check-list – confusa con la scheda infermieristica- da parte dei Dott. (OMISSIS) non fa venir meno il suo dovere di vigilanza, ancorche’ il compito del riconteggio spetti solo al personale infermieristico. Invero, in prima cura si era dimostrato: che il chirurgo aveva adempiuto al dovere di verificare, che il conteggio delle garze e dello strumentario fosse stato effettuato; che il riconteggio era stato trascritto sulla scheda infermieristica e che il ricorrente, prima di suturare aveva richiesto l’assenso del ferrista. A fronte di cio’ la Corte territoriale, senza tenere in considerazione l’eventualita’ di un errore nel calcolo ex ante o nella trascrizione dei conteggi, si limita ad affermare che indipendentemente dal fatto che la conta avvenga personalmente da parte del chirurgo, egli deve “far si che a conta venga eseguita da altri in termini di assoluta certezza’, senza, tuttavia, indicare come l’imputato avrebbe dovuto svolgere siffatto controllo. Cio’ lascia. intendere che, nel ragionamento dei giudici del gravame, il chirurgo debba sempre contare personalmente le garze o che debba sempre fare un accertamento radiodiagnostico, mentre simili incombenze, non rientrano fra i suoi compiti, secondo le linee guida, che impongono il mero controllo dell’effettuazione della procedura della conta dello strumentano chirurgico, senza che questo involga l’assunzione di responsabilita’ altrui.
5. Con il terzo motivo fa valere la falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonche’ il vizio di motivazione in ordine alla definizione della posizione di garanzia del chirurgo ed alla riconoscibilita’ dell’errore. Sottolinea che se l’assunzione della posizione di garanzia del chirurgo nei confronti del paziente implica l’assunzione di responsabilita’ rispetto all’attivita’ svolta dagli altri membri dell’equipe, dovendo egli controllare con la dovuta diligenza la correttezza del loro operato, anche rimediando agli eventuali errori, tuttavia ascrivere ai medesimo anche quelli non riconoscibili implica un giudizio che coincide con la responsabilita’ oggettiva. Per evitare di giungere a trasformare il dovere di vigilanza nell’invasione degli spazi settoriali di competenza altrui la.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
Corte avrebbe dovuto individuare la condotta negligente da addebitare a (OMISSIS), anziche’ limitarsi a constatare che nell’addome era rimasta una. garza, da cio’ deducendo la condotta colposa dell’imputato, avrebbe dovuto valutare che il chirurgo aveva adempiuto al dovere di controllare che l’incombenza della conta, delle garze di esclusiva competenza degli infermieri- fosse effettivamente svolta e che essa aveva dato esito di esatta corrispondenza fra garze immesse e ritirate, sicche’, l’errore commesso non era riconoscibile. Nessuna, colpa, dunque, neppure in vigilando puo’, dunque, essere ascritta all’imputato, perche’ un suo intervento diretto -attraverso la ricerca in addome e gli esami, strumentali- sarebbe stato imposto spio, in assenza del conteggio o della sua parita’, o ancora della manifestazione di dubbi da parte degli infermieri. Altrimenti l’obbligo di vigilanza finisce, per, coincidere in un onnicomprensivo obbligo di controllo sull’operato altrui, consistente, in questo caso, nell’obbligo di conteggio personale, delle garze, pacificamente escluso da protocolli medici. D’altro canto, come chiarito dai, consulenti del Pubblico ministero dell’imputato, la garza, per la sua intrinseca natura, tende ad imbibirsi di sangue ed a mimetizzarsi nel campo operatorio e rappresenta, una. criticita’ non comprimibile.
6. Con il quarto, motivo lamenta la violazione della L. n. 189 del 2012, articolo 3, ed il vizio di motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto non lieve la colpa, affermando che se fosse state rispettate le linee guida la garza non sarebbe stata dimenticata nell’addome della paziente, senza argomentare sulla non conformita’ della condotta tenuta da (OMISSIS) in relazione alle linee guida di settore, ai fini della vantazione del grado di colpa. Ciononostante proprio il giudice di seconda cura mette in evidenza che la Raccomandazione del Ministero della Salute prevede che il conteggio ed il riconteggio sia di competenza del personale infermieristico (strumentista, infermiere, operatori di supporto) e che il modello compilativo volto a prevenire la derelizione della garze o si altro materiale prevede unicamente la firma certificativa degli infermieri. Si tratta di una premessa del tutto contraddittoria con la conclusione di conferma della condanna di primo grado e che non tiene in considerazione quanto avvenuto nel caso concreto, ovverosia che il chirurgo capo equipe ha controllato l’avvenuto positivo conteggio, chiedendo allo strumentista il permesso di suturare e che e’ su questo comportamento che va valutata la gravita’ della colpa, questione su cui la Corte territoriale non esaudisce il dovere motivazionale, non indicando in che cosa la condotta di (OMISSIS) si sia discostata dalla linee guida di settore o dalle buone pratiche cliniche.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
7. Con il quinto motivo fa valere la violazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui alla L. n.42 del 1999 e n.251 del 2000, che hanno segnato il mutamento della professione infermieristica, introducendo una figura con piena autonomia, cui e’ assegnata specifica posizione di garanzia, in ordine alle attivita’ svolte laddove egli gestisca compiti attribuiti alla sua s=a di competenza. Unicamente nel caso di delega da parte del medico, quindi, residua in capo a questi un dovere di vigilanza e di controllo delle attivita’ delegate. La conta delle garze, nondimeno, rientra fra i compiti che l’infermiere deve svolgere in autonomia, che determina, nell’ambito dei’ie posizioni di garanzia verso il paziente, la sua diretta responsabilita’, posto che il medico non puo’ ritenersi obbligato a minuto controllo dell’operato demandato ad altri professionisti, in assenza della riconoscibilita’ dell’errore, se non addebitandogli una responsabilita’ da posizione. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO /
1. Il reato, va dichiarato estinto per prescrizione, essendo stato commesso il 21 febbraio 2012, sicche’ tenuto del numero dei periodi di sospensione pari a complessivi giorni 295 (di cui gg. 70 nel corso del giudizio di primo grado, gg. 161 nel corso del giudizio di secondo grado e gg. 64 per sospensione COVID-19, ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4, conv. con modificazioni nella L. n. 27 del 2020 cfr. In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 83, comma 4l’articolo 83, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, cfr. Sez. U. Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 dep. 10/02/2021, Rv. 280432), il termine di cui agli articoli 157 e 161 c.p., e’ spirato in data 11 giugno 2020.
2. Le censure proposte debbono, nondimeno, essere esaminate agli effetti civili.
3. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che tutti ineriscono alla sussistenza della condotta colposa, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
4. Si assume, in buona sostanza, che nessun rimprovero ascriversi a (OMISSIS), in qualita’ di primo operatore dell’equipe chirurgica che ha proceduto all’intervento di isteroannessiectomia radicale su (OMISSIS), posto che, da un lato, il compito di riconteggio delle garze, secondo le previsioni di cui alfa Raccomandazione Ministeriale n. 2/2008 del Ministero della Salute, e’ affidato in modo esclusivo.al personale infermieristico, dall’altro, il riconteggio aveva -nel caso di specie- dato un esito di parita’ fra le garze introdotte e quelle estratte dal campo operatorio, sicche’ l’errore compiuto dal personale infermieristico non era riconoscibile e quindi non imponeva al chirurgo quelle attivita’ previste dalla Raccomandazione per l’ipotesi di discordanza del riconteggio.
5. E’ fondamento delle censure la distinzione fra le attivita’ di competenza medico-chirurgica e quelle demandate all’infermiere in modo esclusivo, fra cui quella del conteggio degli strumenti e =elle garze utilizzate, rispetto alla quale l’obbligo del chirurgo si limita, secondo l’impostazione difensiva, alla verifica della sua effettuazione ed all’intervento di ricerca nel campo operatorio, in assenza di conformita’, anche attraverso esame radiografico, se necessario.
Conteggio dei materiali chirurgici da parte del responsabile dell’equipe
6. Per rispondere al quesito introdotto sulla delimitazione dei campi di intervento del medico e dell’infermiere va ricordato che la normativa che regola la professione sanitaria di infermiere fa riferimento ad una pluralita’ di disposizioni di natura legislativa e regolamentare che ne hanno profondamente mutato la natura disegnando l’autonomia operativa propria tipica della figura professionale. Si tratta, innanzitutto, della L. n.43 del 2006, che individua i requisiti di accesso e quelli relativi all’abilitazione indi della L. n.251 del 2000 con cui viene stabilito all’articolo 1 che “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivita’ dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e j/ collettiva, espletando e funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche’ dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”. Ed inoltre del Decreto Ministeriale n.739 del 14 settembre 1994, del Ministero della sanita’, ancora vigente e parte integrante della disciplina, contenente il “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, secondo il quale: “L’infermiere; a) partecipa all identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivita’; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita’ e formula i relativi obiettivi; e) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce a corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto(…).”.
7. Il rapporto fra infermiere e medico, dunque, non si’ esprime piu’ in termini di subordinazione, ma in chiave di collaborazione nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, con conseguente assunzione di una specifica ed autonoma posizione di garanzia da parte dell’infermiere in ordine alla salvaguardia della salute del paziente, il cui limite e’ l’atto medico in se’.
8. In questa prospettiva si inserisce la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 2 del 2008, per la prevenzione ritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale chirurgico, che trovare applicazione âEuroËœin tutte le sale operatorie’ e da parte di “tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attivita’ chirurgiche’ (pag. 5).
Si tratta di previsioni indirizzate a formalizzare il controllo dei campo operatorio, in modo da tendere ad evitare eventi avversi (ed eventi sentinella), dovuti a difetti della sua ispezione finale facilitando l’emersione della mancata corrispondenza fra il materiale utilizzato e quello estratto.
La Raccomandazione delinea una procedura che scandisce i momenti e le operazioni e precisa che âEuroËœil conteggio ed il controllo dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’attivita’ di conteggio. Mentre âEuroËœII chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento’ (pag. 6. Ancora, e’ stabilito che âEuroËœLa procedura di conteggio deve essere effettuata a voce alta’ e âEuroËœda due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)’.
La lettura della Raccomandazione consente, dunque, di affermare che se il materiale conteggio in entrata ed in uscita delle garze e degli strumenti adoperati il e’ materialmente affidato, al personale infermieristico, che deve provvedervi secondo le modalita’ previste (a voce alta ed in due persone), nondimeno, tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono, assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolti a scongiurare l’evento avverso.
Al chirurgo rompete di assicurarsi con certezza dell’assenza di ritenzione interna al sito chirurgico di garze o strumenti, prima di procedere alla sua chiusura. Siffatto onere non consiste solo nel mero controllo formale dell’operato altrui, ovverosia nel controllo dell’esecuzione del conteggio affidata all’infermiere (ferrista) e del risultato di parita’, ma attiene ad un dovere proprio del chirurgo di evitare, il prodursi di un evento avverso connesso alla ritenzione di materiale nel corpo del paziente, derivante dalla posizione di garanzia che egli assume con l’atto operatorio.
9. L’obbligo di diligenza imposto a tutti i componenti dell’equipe operatoria in relazione all’utilizzo di garze e, strumenti nel corso dell’intervento, non e’ che il riflesso della prevedibilita’ ed evitabilita’ delle conseguenze del mancato completo âEuroËœsgombro’ del campo operatorio, e va oltre il perimetro della sola formalizzazione della procedura di conteggio e della sua verifica, comprendendo il continuo monitoraggio del campo operatorio sia nel corso che al termine dell’intervento chirurgico.
Nel quadro della collaborazione continua fra i componenti dell’equipe spicca il ruolo del soggetto che la coordina e che assume il compito di guida del lavoro collettivo, ai quale compete sempre non solo il dovere di dirigere l’azione operatoria e di farla convergere verso il fine, par il quale viene intrapresa, ma quello di costante e diligente vigilanza sul progredire dell’operazione e dei rischi ad essa connessi.
La ripartizione del lavoro di controlli fra i membri dell’equipe deve intendersi come rivolta ad assicurare, un fattore di sicurezza ulteriore che integra e non sostituisce, il dovere di diligenza di colui che e’ tenuta a coordinare il gruppo-ed a vigilare su ciascuna delle attivita’ che i membri dell’equipe pongono in essere, Non puo’, invero, immaginarsi alcuna, segmentazione degli, interventi. delle. diverse competenze che esima il coordinatore dagli obblighi che gli sono proprii.
Si e’, infatti, sostenuto che “il principio di affidamento non trova applicazione nei confronti della figura de capo equipe” (Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, Rv. 264366).
Cio’, nondimeno, non significa affatto ricondurre la sua responsabilita’ ad una forma di responsabilita’, oggettiva per l’opera altrui, ma semplicemente ricondurre il controllo finale del campo operatorio alla diligenza che l’ordinamento rimette al capo e’quipe.
E’ per questa ragione che, a fronte di una âEuroËœconta’ affidata in modo autonomo I al personale infermieristico, che vi deve provvedere con le modalita’, prescritte dalla Raccomandazione citata e deve sottoscrivere la /elativa scheda infermieristica, il chirurgo,, benche’ non tenuto a procedervi direttamente insieme con gli infermieri, deve non solo accertarsi che il riconteggio sia stato effettuato ed abbia dato un risultato di parita’, ma compiere una verifica finale del campo operatorio, che consenta la sua chiusura In sicurezza, posto che il risultato di parita’, pur significativo indice dello sgombro del sito chirurgico, non cautela l’errore di calcolo nell’introduzione delle garze e degli, strumenti operatori, ne’ l’eventuale frammentazione delle prime nel corso dell’intervento, il cui verificarsi conduce agli stessi, risultati che, i protocolli mirano ad evitare…… -,..,..
La responsabilita’, di siffatto finale accertamento, al quale deve tendere l’operato di âEuroËœtutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attivita’ chirurgiche, compete da ultimo al capo che guida l’equipe il quale e’ tenuto -in forza della sua posizione di garanzia verso il paziente- a verificare che “il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prime e durante l’intervento’, non potendo far affidamento solo sull’operato dei collaboratori (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 54573 del 20/07/2018, Rv. 274502; Sez. 4, Sentenza n. 53453 del 15/11/2018, Rv. 274499).
Non e’, quindi, corretto affermare, come fa il ricorrente che al chirurgo spetti unicamente constatare l’avvenuto conteggio e ricevere la relativa scheda infermieristica, dandone atto nella check list da lui sottoscritta.
10. A questo punto, perdono rilevanza gli errori, pure compiuti dai giudici di merito, in ordine alla, distinzione fra scheda infermieristica e check list, posto che anche tenendo in considerazione l’esatta distinzione fra i due adempimenti puntualizzata con i ricorso, resta il fatto che proprio partendo dalla descrizione delle, attivita’ svolte come precisata dall’imputato, i controllo finale dei sito chirurgico e’ mancato, non avendovi (OMISSIS) provveduto, al termine dell’intervento.
11. Queste precisazioni consentono anche di escludere che la condotta imputata al medico sia da qualificare come culpa in vigilando, trattandosi della violazione di una norma cautelare prescritta perii capo equipe.
12.Del pari non. e’ fondato, il quarto motivo di ricorso in ordine alla qualificazione, della violazione come lieve, ai sensi della L. n.189 del 2012, articolo 3, secondo cui “L’esercente la, professione sanitaria, che nello svolgimento, della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde, penalmente per colpa lieve.. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile, Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento dei danno, tiene debitamente conto della condotta di, cui al primo periodo”.
La Corte territoriale, infatti, reputa âEuroËœnon lieve’ l’omissione di controllo dell’imputato perche’ essa non si e’ affatto accompagnata al rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, ma e’ dipesa dail’inequivoca violazione di una norma precauzionale, imposta al capo dell’equipe chirurgica. Si tratta di una motivazione del tutto scevra, per quanto sin qui affermato, da vizi logici o giuridici, che non puo’ che essere condivida.
11. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione ed il ricorso.deve essere rigettato agli effetti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza gli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agii effetti civili.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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