Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 15 gennaio 2018, n. 199. In capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva

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9 – Quanto alla dr.ssa Ag., avendo la stessa superato le prove concorsuali, essa conserva evidentemente l’interesse al ricorso, il quale, nel merito, non è stato scrutinato dal Giudice di primo grado per le ragioni innanzi ricordate. Per tale motivo devono quindi esaminarsi in questa sede le censure del ricorso originariamente proposto ed erroneamente dichiarato improcedibile dal Tar.
10 – Al riguardo, giova ricordare che l’appellante, essendo in possesso di un master di II livello, attinente le materie richieste dal bando impugnato, ma non di durata biennale, non poteva partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F l, nel profilo Funzionario Promozione e Comunicazione. Ciò in quanto il bando, ai fini dell’accesso al concorso, oltre la laurea richiedeva per tale profilo il possesso di un ulteriore titolo specializzante – diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o master biennale di secondo livello – tra cui non era compreso quello posseduto dall’appellante.
11 – Tanto precisato, in via preliminare deve essere esaminata la riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del cod. proc. amm.; carenza di interesse determinata secondo la prospettazione dell’Amministrazione appellata dall’omessa impugnazione dell’art. 2 del decreto interministeriale 15 aprile 2016, n. 204, che prevede il requisito di partecipazione ai concorsi oggetto di contestazione avversaria (art. 2, comma 1, lett. b), (“Requisiti di partecipazione”), poi recepito in modo pedissequo dagli artt. 3 dei bandi di concorso.
11.1 – L’eccezione deve essere respinta, invero il ricorso si rivolge anche nei confronti del decreto interministeriale 15 aprile 2016, n. 204, il quale, oltretutto, è stato specificamente indicato nell’epigrafe del ricorso di primo grado. Le considerazioni svolte a sostegno dell’eccezione non risultano invece condivisibili, posto che le disposizioni impugnate (ovvero i criteri di ammissione al concorso), del bando e del decreto interministeriale, sono analoghe, risulta perciò superflua una specifica articolazione dei motivi rispetto ai due atti, stante il fatto che le disposizione impugnate sono le medesime, così come le relative censure.
12 – Nel merito l’appello è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).
12.1 – Tanto precisato, nella peculiare vicenda all’attenzione del Collegio, i criteri del bando impugnati non risultano proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito. In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laura, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale – in relazione allo specifico profilo di Funzionario per la promozione e comunicazione.

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