Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22 gennaio 2018, n. 394. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare

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Sotto tale aspetto, al di là della qualificazione effettuata dal TAR, la Federazione – nazionale e regionale – risulta carente di legittimazione attiva in primo grado.

Essa, tuttavia, risulta, altresì, carente di una posizione di interesse rilevante – unitamente agli altri medici originari ricorrenti – per la mancanza di una posizione giuridica soggettiva connessa ad un interesse materiale concreto, che nella controversia in esame non risulta individuato.

La Federazione ed i medici ricorrenti in prime cure non evidenziano alcun interesse concreto ed attuale ad opporsi all’indizione da parte della Regione Piemonte del bando ai fini dell’inserimento negli elenchi nominativi del personale servizio sanitario regionale dei medici convenzionati.

Gli appellanti, infatti, anche in sede di appello, enucleano esclusivamente una serie di mere preoccupazioni in ordine all’incremento delle ore di lavoro per la differenze degli accordi contrattuali e di indebolimento della forza contrattuale.

III – Nel merito, il ricorso in appello si appalesa comunque infondato.

In primo luogo, carente di specificità è la censura attinente alla mancanza di rilevazioni delle aree dell’EST, che dunque non sono idonee a smentire le determinazioni impugnate.

IV – Le osservazioni che precedono non possono che avere la medesima applicazione anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti proposto in relazione alla determina dirigenziale n. 181 del 20 aprile 2009 che richiede, per la partecipazione alla selezione, una “anzianità … di cinque anni a tempo indeterminato entro la data di scadenza del bando.

III -Deve, inoltre, rilevarsi che – come già affermato da questo Consiglio in sede consultiva (parere, Sez. II, n. 828/2016 del 30 marzo 2016) – in vero, che l’art.8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni dispone che: “entro un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 229-1999 le Regioni possono individuare aree di attività dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi stessi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto di impiego.

Ne discende che non può individuarsi una contraddittorietà del provvedimento gravato, in relazione al disposto normativo, laddove prevede l’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici in servizio e che abbiano maturato la richiesta anzianità al 31 dicembre 1998.

Tal disposto non risulta, peraltro, neppure in contrasto con le finalità sindacali assunte dalla Federazione appellante (la tutela ed il passaggio alle dipendenze degli “aventi diritto”).

IV – Ne discende che l’appello deve essere respinto.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, sono poste a carico degli appellanti in solido e sono determinate nella somma complessiva di euro 3000,00 (tremila/00) a favore della Regione Piemonte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8973 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese della presente fase di giudizio nella misura complessiva di euro 3000,00 (tremila/00) a favore della Regione Piemonte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Gabriele Carlotti – Consigliere

Giovanni Pescatore – Consigliere

Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

Antonella Manzione – Consigliere

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