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Tale sentenza ha, in parte, dichiarato inammissibile il ricorso (con riferimento alla posizione della Federazione) ed, in parte, ha respinti il ricorso ed i motivi aggiunti (n. 260/09) per l’annullamento della determinazione di Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 12 – 10116 del 24 novembre 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 18112/2008, avente ad oggetto: “Inserimento negli elenchi nominativi del personale del SSN dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale convenzionati – art. 8, comma Ibis del D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/98, indizione nuovo bando “, nonché della conseguente determina dirigenziale n. 181 del 20 settembre 2009 che, per la partecipazione alla selezione, continua a richiedere, come previsto dall’art. 8 comma 1 bis d.lgs. n. 502/92 una “anzianità … di cinque anni a tempo indeterminato entro la data di scadenza del bando.
Gli appellanti deducono i seguenti motivi:
1 – erroneità della sentenza impugnata nella sua statuizione in rito, che ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per carenza di interesse con riferimento alla posizione della F.I.M.M.G, in quanto sarebbe palese lo specifico interesse della Federazione – quale organizzazione sindacale nel cui Statuto figura la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici ed economici dei medici convenzionati e del pari la stipula di convenzioni con il SSN – ad opporsi al provvedimento impugnato nella misura in cui esso non rispetterebbe la legge, asseritamente dilatando senza misura il periodo di maturazione dei requisiti necessari alla partecipazione alla selezione, ed, inoltre, senza predeterminare preventivamente le aree dell’EST in cui si renda utile il passaggio alla dipendenza;
2 – erroneità, altresì, della sentenza, laddove dichiara infondate le censure con cui i ricorrenti denunziavano il mancato rispetto dell’art. 8, comma l bis, d.lgs. 502 del 1992, senza confutare le diverse doglianze proposte.
Gli appellanti ripropongono, dunque, all’esame di questo Consiglio, le censure già svolte in primo grado:
l- violazione di legge con riferimento all’art. 8, comma l bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché degli art. 1 e 4 del d.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502, nonché del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità contraddittorietà, sviamento, in quanto il provvedimento impugnato non risulta preceduto dalla individuazione delle aree di attività dell’EST per le quali si renda utile il passaggio alla dipendenza, né delle ragioni che lo giustificano;
2 – violazione di legge con riferimento all’art. 3 e 97 della Costituzione; nonché agli art 26 e 28 del d.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165, e all’art. 1 comma 565 della l. n. 296 del 1996; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità contraddittorietà, sviamento, manifesta ingiustizia.
Si costituisce in appello la Regione Piemonte, proponendo controricorso, per ribadire l’inammissibilità del ricorso di prime cure anche con riferimento alla posizione dei singoli medici e, nel merito, per affermare l’infondatezza della pretesa avanzata in primo grado con il ricorso ed i successivi motivi aggiunti.
A seguito del deposito di ulteriore memoria, all’udienza pubblica del 21 novembre la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio, in via preliminare, che riveste carattere del tutto prioritario la carenza di interesse in capo alla Federazione ricorrente (anche nella sua diramazione regionale).
Infatti, la F.I.M.M.G. ha impugnato – in quanto associazione sindacale firmataria dell’A.I.R. (Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale) del 21 luglio 2008, nel quale “le Parti si impegna(va)no a favorire ed accelerare il passaggio alla dipendenza dei medici 118 a tempo indeterminato aventi diritto, con ulteriori provvedimenti regionali” – la determinazione regionale nella parte in cui – a suo dire – sarebbe eccessivamente espansiva.
A riguardo, non giova all’appellante il richiamo alla partecipazione all’accordo sindacale sottoscritto. Infatti, questo Consiglio ha avuto modo di precisare che la legittimazione ad agire (o “processuale”) non discende automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale. Pertanto, non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con alcuni dei suoi associati (Cons. St., Sez. V, sentenza 15 luglio 2013 n. n. 3824).
Orbene, la sentenza appellata ha rilevato correttamente – sia pur in modo sintetico – che l’indizione da parte della Regione Piemonte del “bando ai fini dell’inserimento negli elenchi nominativi del personale SSR dei medici convenzionati, titolari di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale” è stata puntualmente giustificata dalla Regione con l’avvio di “un processo di cambiamento graduale ma costante finalizzato a prevedere il passaggio alla dipendenza di tutti i medici di Emergenza Sanitaria ad oggi a rapporto convenzionale”, con il carattere necessariamente transitorio della coesistenza all’interno dello stesso sistema di emergenza di rapporti di dipendenza e di rapporti di convenzione e con l’esigenza di “garantire una maggiore unitarietà ed efficienza del sistema dell’Emergenza Sanitaria Territoriale”(cfr. delibera n. 12-10116, doc. n. 1 dei ricorrenti).
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