L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insistono le opere abusive non è una misura strumentale, per consentire al comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 377
Data udienza 11 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2011, proposto dai signori: Ti. Br. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. De Ca., Ri. Ti., Cl. Fa., con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via (…);
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ro. Ma. Pr., domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 11220/2009, resa tra le parti, concernente risarcimento danni a seguito di illegittima esclusione da graduatoria regionale di medicina generale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Cl. Fa. e Ro. Ma. Pr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, medici di medicina generale, hanno tutti sostenuto e superato, nella sessione del mese di novembre del 1994, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ottenendo, di conseguenza, la possibilità di iscriversi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l’anno 1996.
2. Con delibera n. 5934 del 18 luglio 1996 la Giunta Regionale del Lazio li ha tuttavia esclusi dalla predetta graduatoria in quanto le prove di abilitazione, ancorché superate, sono state dagli stessi ultimate oltre il termine del 31 dicembre 1994.
3. Avverso tale provvedimento di esclusione dalla graduatoria gli odierni appellanti, assieme ad altri colleghi parimenti esclusi, hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio che, con le sentenze n. 420 e n. 421 del 16 gennaio 2002, non impugnate e passate in giudicato, ha annullato il provvedimento impugnato.
4. Con atto di diffida notificato alla Regione Lazio nonché al Dipartimento Servizio Sanitario Regionale del Lazio, detti soggetti hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti per l’illegittima esclusione dalla graduatoria di medicina generale, a seguito degli esami di Stato del 1994.
5. Non avendo ottenuto alcun riscontro da parte delle amministrazioni compulsate, gli stessi hanno agito innanzi al Tar del Lazio, invocando il ristoro del danno per il periodo – compreso tra il 18 luglio 1996 e il 29 settembre 2001 – in cui, essendo stati esclusi dalla graduatoria di medicina generale, non hanno potuto esercitare la professione.
6. Con sentenza n. 11220/2009, pronunciata a seguito della riunione di diversi ricorsi connessi, il Tar del Lazio ha accolto in parte la domanda, riconoscendo i presupposti della fattispecie risarcitoria, sotto il profilo della lesione della chance, ma liquidando solo una parte delle voci di danno dedotte in ricorso.
7. Nella presente sede i ricorrenti contestano la sentenza impugnata per violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità manifesta, evidenziando a tal fine: l’erroneo mancato conteggio, nella determinazione del danno, della rivalutazione e degli interessi; l’erronea determinazione della base di calcolo del mancato guadagno (rapportato ad una stima presuntiva del numero di pazienti che nell’esercizio dell’attività medica gli stessi ricorrenti avrebbero potuto acquisire); nonché l’immotivata decurtazione equitativa del ristoro nella misura del 20%.
8. La Regione Lazio si è ritualmente costituita in giudizio, contestando nel merito gli assunti avversari ed eccependo in via preliminare l’irricevibilità dell’appello per tardività della sua notifica, intervenuta oltre il termine (di un anno e 46 giorni) vigente all’epoca di instaurazione del giudizio.
9. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2018.
10. L’eccezione di irricevibilità è fondata.
Risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 novembre 2009, mentre l’atto introduttivo del presente grado di giudizio, datato 21 febbraio 2011, è stato portato alla notifica in data 1 marzo 2011, ed è pervenuto alla Regione in data 2 marzo 2011.
Dunque, l’instaurazione del giudizio di appello è avvenuta oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (termine vigente ex art. 327 c.p.a. prima della modifica ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69), cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969 (il quale, prima della modifica intervenuta a far data dal 1 gennaio 2015 ad opera dell’art. 16 della legge n. 162 del 2014, andava computato dal 1° agosto al 15 settembre, per un numero complessivo pari a giorni 46; cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2538/2008; Id., sez. IV, n. 3886/07 e n. 4325/2017).
11. E’ evidente, peraltro, che a nulla rileva che durante la decorrenza del termine lungo sia sopravvenuta la notificazione della sentenza, trattandosi di evenienza comunque non in grado di riaprire né di prorogare i termini per la proposizione dell’appello in modo da consentirne la notifica oltre il predetto termine lungo (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 25 ottobre 2012, n. 1019).
12. A fronte di tale tardività, non risulta essere stata addotta dalla parte appellante l’esistenza di alcuna ragione di concessione della rimessione in termini per errore scusabile.
13. Il gravame in esame va pertanto dichiarato irricevibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a) del c.p.a..
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a..
Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi EUR. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Carlotti – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
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