Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio 2018, n. 815. Se le clausole di un bando di gara sono formulate in modo impreciso, e fanno sorgere incertezze interpretative, la Pubblica amministrazione appaltante può fornire dei chiarimenti.

Se le clausole di un bando di gara sono formulate in modo impreciso, e fanno sorgere incertezze interpretative, la Pubblica amministrazione appaltante può fornire dei chiarimenti. 

 

Sentenza 7 febbraio 2018, n. 815
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6437 del 2017, proposto da:

Te. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Cr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…)

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

nei confronti di

Te. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi. La., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fi. La. in Roma, via (…)

per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-bis, n. 7042/2017

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Te. It. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Cr., l’avvocato dello Stato Ga., l’avvocato Ca. e l’avvocato Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Il Ministero della difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informativa, Telematica e Tecnologie Avanzate, con lettera di invito n. 311 del 29 settembre 2016, bandiva una gara informale ai sensi dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sottoposta a procedura ALLA/NALLA (Cod. CIG: ZA01B100D) per l’affidamento della fornitura di servizi di connettività satellitare , da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

Detta lettera di invito disciplinava le modalità di formulazione dell’offerta richiedendo espressamente ai partecipanti di precisare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (quarto trattino punto 3 lett. B) e di attenersi al modello per la presentazione dell’offerta allegato (secondo trattino punto 3 lett. B).

In data 27 ottobre 2016 la Commissione di gara esaminava le offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti, rilevando che l’offerta economica più bassa risultasse quella formulata dalla Te. It. s.p.a. (di seguito solo Te.), seguita da quella della Te. s.p.a. (Te.), odierna ricorrente.

Contestualmente, la Commissione di gara, rilevato che l’offerta economica della Te. indicava i costi aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella misura “dell’1 % del margine dell’offerta”, invitava la concorrente ad integrare tale dichiarazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Te. provvedeva quindi a specificare il valore dei predetti costi nel termine concessole dalla Commissione di gara, che in data 8 novembre 2016 disponeva l’aggiudicazione della gara in suo favore, nonostante la richiesta di autotutela avanzata dalla Te..

Quest’ultima impugnava quindi gli atti di gara con ricorso n. 14913/2016 proposto innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, sostenendo che la Commissione di gara, anziché concedere il soccorso istruttorio alla Te., avrebbe dovuto escluderla dalla gara.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 7042/2017, respingeva il ricorso.

La Te. ha proposto appello avverso detta decisione (ricorso n. 6437/2017) e ne ha chiesto la riforma della stessa previa sospensione dell’efficacia, nonché la declaratoria di inefficacia/ annullabilità/nullità del contratto sottoscritto con la controinteressata e quindi il subentro nella sua esecuzione.

I motivi di censura proposti dalla ricorrente sono i seguenti:

– Error in judicando – violazione e/o errata valutazione di un punto controverso della lite – illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l’ammissibilità del ricorso al cd. “soccorso istruttorio” in caso di incompletezza della dichiarazione relativa ai costi di sicurezza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della lettera d’invito – violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

– Error in judicando – violazione e/o errata valutazione di un punto controverso della lite – illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l’ammissibilità del ricorso al cd. “soccorso istruttorio” in caso di imprecisa formulazione degli atti di gara – violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa 13 applicazione dell’art. 3 della lettera d’invito – violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

– Error in judicando – violazione e/o errata valutazione di un punto controverso della lite – illegittimità ed erroneità della sentenza in merito alla valutazione sulla natura del servizio oggetto di affidamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della lettera d’invito – violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

– Error in judicando – omessa pronuncia su un punto controverso della lite – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 208/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016 – eccesso di potere per violazione del principio trasparenza e par condicio;

– Error in judicando – omessa pronuncia su un punto controverso della lite – violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 208/2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della lettera di invito.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *