Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 febbraio 2018, n. 829. La richiesta dei privati, rivolta all’amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è qualificabile come “denuncia”

La richiesta dei privati, rivolta all’amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è qualificabile come “denuncia”, con mera funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Sentenza 9 febbraio 2018, n. 829
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6336 del 2012, proposto dalla signora Pa. Bu., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Br. Ma. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);

nei confronti di

An. Ma. Sa., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Za. e Da. Ed., con domicilio eletto presso lo studio En. Ca. in Roma, via (…);

Ra. Ca., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per le Marche – Sezione I – n. 79 del 27 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente revoca/decadenza della autorizzazione-licenza di rivendita ordinaria di tabacchi n. (omissis).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché della signora An. Ma. Sa.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla signora An. Ma. Sa.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Mi. e Fi. (Avv.to dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 21-bis della l. n. 1034/1971 la Sig.ra Pa. Bu. – titolare di una struttura turistico-ricettiva in (omissis) (PU) località (omissis) – impugnava il diniego opposto dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) all’istanza del 21.11.2008/24.11.2008 presentata dalla stessa.

1.1. Con sentenza n. 933 del 2009 il T.a.r. per le Marche, respingendo il ricorso, osservava incidentalmente che la ricorrente aveva a disposizione altri strumenti di tutela, fra cui la possibilità di sollecitare l’Amministrazione intimata a dichiarare la decadenza a carico del titolare della rivendita n. (omissis).

2. La sig.ra Bu. rivolgeva pertanto, in data 13.01.2010, formale istanza all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (sede di Ancona, in prosieguo AAMS), affinché venisse dichiarata la revoca e/o decadenza della concessione di rivendita ordinaria di tabacchi e generi di monopolio (la n. (omissis)) rilasciata alla sig.ra An. Ma. Sa. (poi ceduta alla Sig.ra Ca. Ra.), deducendo ed elencando all’uopo una serie di inadempienze agli obblighi scaturenti dalla concessione che la contro interessata avrebbe asseritamente posto in essere negli anni precedenti.

2.1. Con ricorso proposto al medesimo T.a.r., la Sig.ra Bu. impugnava il provvedimento di cui alla nota prot.9528/MO datata 17.03.2010 con cui l’AAMS, sede di Ancona, aveva stabilito di non poter esaminare l’esposto perché proveniente da soggetto privo di legittimazione.

2.2. Con ordinanza cautelare n. 573/2010 l’adito T.a.r. ordinava all’Amministrazione resistente di riesaminare nel merito l’istanza di autotutela.

2.3. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 7 settembre 2010, la sig.ra Bu. precisava ulteriormente le proprie doglianze anche alla luce dei documenti versati in atti da AAMS e dalla contro interessata.

2.4. L’AAMS di Ancona, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, respingeva nel merito l’istanza 13.01.2010 negando alla ricorrente l’invocata revoca/decadenza della autorizzazione alla rivendita rilasciata alla sig.ra Sa. (nota prot. 9258/MO in data 17.03.2010).

2.5. Con un secondo atto di motivi aggiunti del 26 gennaio 2011 la ricorrente impugnava anche tale provvedimento a contenuto negativo.

2.6. Infine, con l’atto di motivi aggiunti del 25 novembre 2011 la ricorrente impugnava il contratto – stipulato a trattativa privata, ai sensi dell’art. 31 l. n. 1293/1957, fra l’amministrazione e la sig.ra Ra. Ca. – il decreto di approvazione del contratto medesimo e la licenza di esercizio n. 241 del 15 settembre 2010.

3. Il T.a.r. per le Marche – dopo aver ingiunto alla resistente, con ordinanza n. 505/2011, il rilascio delle copie del provvedimento di autorizzazione al subentro di Ra. Ca. nella gestione della rivendita n. (omissis) e del relativo contratto stipulato fra le parti ex art. 31 legge n. 1293/1957 – all’udienza pubblica del 12 gennaio 2012 ha pronunciato la sentenza n. 79 del 27 gennaio 2012, con cui ha respinto nel merito il ricorso della Sig.ra Bu..

In particolare, il Giudice di primo grado, affermata in via preliminare la legittimazione della ricorrente a chiedere l’adozione di un provvedimento di decadenza della concessione intestata alla contro interessata, ha ritenuto prive di fondatezza tutte le censure avanzate nel ricorso principale, compensando fra le parti le spese di lite.

4. La sig.ra Bu. ha impugnato la pronuncia di primo grado, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

a) vizio della pronuncia per carenza di motivazione – violazione di legge dell’art. 3 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione;

b) erroneità della pronuncia – violazione artt. 8 e 31 legge n. 1293/1957, art. 63 D.P.R. n. 1074/1958 e artt.2 e 6 del capitolato d’oneri;

c) erroneità della pronuncia – violazione artt. 8, 29 e 31 legge n. 1293/1957, art. 63 D.P.R. n. 1074/1958 nonché artt. 2 e 6 del capitolato d’oneri;

d) erroneità della pronuncia – violazione art. 31 legge n. 1293/1957 e dell’art. 69 D.P.R. n. 1074/1958 in relazione al passaggio della rivendita – travisamento della rivendita – travisamento dei fatti in ordine alla valutazione dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla cessione della rivendita – illegittimità derivata del contratto a trattiva privata, di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, contestando la fondatezza del gravame ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero, del quale è stata chiesta l’estromissione dal giudizio.

6. Si è costituita in giudizio la sig.ra Sa., opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto. La stessa ha presentato contestualmente appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

a) omessa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva in capo alla signora Bu. Pa.;

b) erroneità della pronuncia di primo grado laddove ha compensato le spese del giudizio tra le parti;

c) domanda di condanna per lite temeraria della sig.ra Bu. ex artt. 30 c.p.a. e 96 c.p.c..

7. L’appellante Bu. depositava ulteriore memoria in data 2.01.2018.

8. All’udienza del 25 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

9. Seguendo la tassonomia propria delle questioni, è preliminare l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sotto il profilo della carenza di interesse ad agire e legittimazione della signora Bu., disattesa dall’impugnata sentenza e riproposta criticamente nel primo motivo dell’appello incidentale.

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