I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dai superiori gerarchici con le schede valutative sono connotati da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate in concreto dal soggetto; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 401
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2015, proposto da Ma. Fa. Ma. Spa in proprio e quale capogruppo mandataria A.T.I., con P.F. Spa, Eu. srl, Impresa di Pu. e Sa. Sa. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fr. Ma. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Co. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cl., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. (…);
nei confronti di
Gu. Spa in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati St. Vi. e Ma. Ci., con domicilio eletto presso lo studio St. Vi. in Roma, via (…); Co. It. Spa in proprio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Fr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…); Ati – Ci. Soc. Coop e in Proprio, ed altri non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4311 del 2015, proposto da Co. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro temptore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cl., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…);
contro
Ma. Fa. Ma. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ma., Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…); Gu. Spa in proprio e Nella Qualità di Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ci., St. Vi., con domicilio eletto presso lo studio St. Vi. in Roma, via (…); Co. It. Spa in proprio e Nella Qualità di Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Fr., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Fr. in Roma, via (…); Rt.-Pf. Spa ed altri non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Rti-Ci. Soc.Coop. ed altri non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2015, proposto da Gu. Spa in proprio e quale Mandataria Rti con Ci. Soc.Coop – Cm Se. Srl – Co. Soc.Coop.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Vi. e Ma. Ci., con domicilio eletto presso lo studio St. Vi. in Roma, via (…);
contro
Ma. Fa. Ma. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ma., Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
nei confronti di
Co. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cl., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…); Co. It. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Fr., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Fr. in Roma, via (…); Pf. Spa ed altri, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 01708/2015, resa tra le parti, concernente revocazione – sentenza revocanda resa in sede di ottemperanza – confini della revocazione
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. Spa, di Gu. Spa, di Ma. Fa. Ma. Spa e di Co. It. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati A. Ma. su delega di L. Ma., A. Cl., Gu. su delega di Fr., A. Cl., Ca. su delega di Ma., C. Fe. su delega di Vi., Ca. su delega di Ma.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto tre ricorsi per revocazione avverso la stessa sentenza di questo Consiglio n. 1708 del 1° aprile 2015, rispettivamente proposti da: – Gu. Spa, in proprio e quale mandataria di Ci. soc. coop., C.M. service srl e Co. soc. coop. (d’ora in poi società Gu.); – Co. Spa; – Ma. Fa. Ma. Spa in proprio e quale mandataria dell’ATI con P.F. Spa, Eu. srl, Impresa di Pu. e Sa. Sa. srl (d’ora in poi Ma.).
1.1. La sentenza revocanda ha accolto il ricorso, proposto da Ma., per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 6203 del 2013, la quale, accogliendo l’appello proposto dalla stessa società, in riforma della sentenza del T.a.r., aveva accolto l’originario ricorso della Ma..
1.2. Tutti i ricorrenti si sono reciprocamente costituiti nei suddetti giudizi instaurati dagli altri.
Co. It. Spa, in proprio e quale mandataria di RTI con As. Spa, C.N., Co. la. dei se. a r.l., (d’ora in poi Co.) si è costituita in tutti i giudizi, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Non si sono costituite: Co. soc. coop. P.a., in proprio e nella qualità di mandataria di RTI con Eu. e Pr. group doc. coop. P.a., CPL Co. soc. coop; Cr. Se En. s.r.l., Pu. srl, CC. soc. coop e Si. Spa; Pr. Ci. Az. soc. coop. r.l.
1.3. Tutti i giudizi per revocazione sono stati sospesi in attesa della definizione del ricorso per cassazione, proposto da Co., avverso la stessa sentenza revocanda.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8112 del 2017, hanno rigettato il ricorso ove si assumeva il mancato rispetto dei limiti della giurisdizione.
1.4. In esito è stata fissata l’udienza odierna.
2. La controversia concerne, relativamente ai lotti 3 e 6, una procedura indetta nel 2010 dalla Co. per l’affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
2.1. Al fine di rendere più chiara la comprensione dei motivi di revocazione ora all’attenzione del Collegio, è opportuno dare conto della pregressa vicenda processuale nei limiti dei profili ancora di interesse.
3. La Ma. impugnò dinanzi al T.a.r., anche con motivi aggiunti ed in riferimento alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 rispetto ai rappresentanti delle imprese cedute, incorporate o fuse nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, la mancata esclusione dalla gara e, poi, l’aggiudicazione definitiva a Co. (del lotto 3, rispetto al quale Ma. era seconda) e a Gu. (del lotto 6, rispetto al quale la Co. soc. coop. P.a. era seconda e la Ma. era terza).
Il primo giudice, con la sentenza n. 9686 del 2012, respinse il ricorso. Argomentando a partire dalle decisioni della Adunanza Plenaria n. 10 e n. 21 del 2012, ritenne che, salva la facoltà di prova di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione nel contesto di oscillazioni giurisprudenziali, fino alla data delle suddette decisioni fosse legittima l’esclusione dalla gara per omissioni riferite a tali soggetti solo se tale onere di dichiarazione e conseguente causa di esclusione fosse risultato esplicito dal bando e dalla legge di gara, in caso contrario potendo disporsi l’esclusione solo in presenza della prova che gli amministratori per i quali risultasse omessa avevano effettivamente pregiudiziali penali; condizioni ritenute non integrate nella fattispecie.
4. L’appello proposto dalla Ma. venne accolto da questo Consiglio con la sentenza n. 6203 del 2013. Questa dispose l’annullamento dell’ammissione alla procedura e della successiva aggiudicazione a Co. (del lotto 3) e a Gu. (del lotto 6); nonché l’annullamento dell’ammissione alla procedura e della conseguente collocazione al secondo posto in graduatoria di Co. (per il lotto 6).
La suddetta sentenza, a partire dalle stesse decisioni della Adunanza Plenaria prima richiamate – rese proprio in riferimento alla mancanza delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, co 1 lett c) cit., in relazione al possesso dei requisiti generali in capo ai soggetti cessati dalle cariche societarie delle imprese confluite, per fusioni o incorporazione, nelle imprese partecipanti alla procedura – ritenne:
a) rispetto al lotto 3 (assegnato alla Co.), che sarebbe stato onere dell’amministrazione procedere al riscontro dei requisiti, ai sensi del terzo considerato in diritto della decisione n. 21 del 2012, secondo il quale “nel contesto di oscillazioni della giurisprudenza e di conseguente incertezza delle stazioni appaltanti, fino alla plenaria n. 10/2012 e alla plenaria odierna, i concorrenti che omettono la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalle gare – in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione – solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali”.
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