Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 401. I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dai superiori gerarchici con le schede valutative sono connotati da un’altissima discrezionalità tecnica

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Gli atti di causa confermano lo stato di non contestazione in ordine all’esaurimento della capienza. Nella memoria Co. (del 19 sett 2014, p. 3), la convenzione per il lotto n. 3, si dice chiusa per esaurimento massimale il 26 luglio 2013. Nella memoria Ma. (17/19 settembre 2014, p. 7), si afferma testualmente che, “nelle more del contenzioso con esaurimento della capienza della convenzione, la ricorrente non può che aspirare ad un risarcimento per equivalente ed, in questi termini, intende coltivare la propria domanda risarcitoria”.

8.1.2.3. L’inammissibilità si fonda sulle ragioni che seguono.

Deve rilevarsi che sia Co. che Ma. nel giudizio di ottemperanza avevano dedotto l’esaurimento della capienza, che correttamente il giudice ha detto non contestato tra le parti per l’identità di posizione, fondando la decisione di risarcimento per equivalente.

Ora, agendo in sede di revocazione avverso quella decisione, i ricorrenti assumono la differenza tra esaurimento del plafond, non contestato, e durata della convenzione e pongono profili che involgono l’interpretazione del disciplinare in ordine alla convenzione e ai contratti di fornitura. Profili che, vertendo su questioni di diritto, come tali non sono deducibili in sede di revocazione per errore di fatto.

Inoltre, per costante giurisprudenza, l’errore di fatto revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o complesse indagini ermeneutiche. Evenienza all’evidenza assente se viene in questione l’interpretazione del contratto ai fini della sua durata.

Infine, quanto alla Ma., nel giudizio per l’ottemperanza aveva espressamente dichiarato di voler coltivare la domanda risarcitoria per equivalente sulla base dell’esaurimento della capienza della convenzione, così ponendo in stretta correlazione l’esaurimento del plafond con la specificazione della domanda di risarcimento; con la conseguenza che, ottenuta la pronuncia chiesta, non può ora proporre ricorso per revocazione al fine di ottenere il risarcimento in forma specifica cui aveva rinunciato.

8.2. Per lotto n.6, Ma., deducendo la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., sostiene che il giudice della sentenza revocanda sarebbe incorso in un errore di fatto.

La sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore di fatto assumendo la presenza di ordinativi di fornitura consumati, mentre esistono solo gli ordinativi in corso di esecuzione, così pervenendo a negare per questi il risarcimento in forma specifica e riconoscendo il danno per equivalente.

8.2.1. La sentenza revocanda, richiamando la memoria Ma. (25/26 settembre 2014), evidenzia l’interesse della Ma. al subentro e, nel contempo, la mutevolezza per la fase successiva in ordine alle fasi del subentro.

Dispone il subentro e liquida il danno in euro 2.085.000,00, per il caso che non si operino gli scomputi per l’eventuale subentro; precisa: – che le voci di danno potrebbero essere liquidabili solo pro quota, qualora la Ma. conseguisse in tempo utile l’effettivo affidamento del contratto, anche parziale; – che, in quest’ultimo caso, la liquidazione del danno sarà calcolata sulla base della parte del contratto svolta dalla parte illegittimamente affidataria rapportata al danno spettante per l’intero all’aggiudicataria pretermessa.

8.2.2. Dagli atti di causa richiamati dalla sentenza risulta che, mentre la Ma. (memoria del 19 settembre 2014) sostiene possibile il risarcimento in forma specifica, la Co. (memoria del 26 settembre 2014, pag. 2) dice il subentro impossibile per gli ordinativi di fornitura emessi dalle pubbliche amministrazioni aderenti alla convenzione, perché l’eventuale mutamento del fornitore provocherebbe una disfunzione evidente nella gestione degli ordinativi, con pregiudizio dell’interesse pubblico.

8.2.3. Il ricorso per revocazione è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo, secondo giurisprudenza consolidata, l’errore di fatto deve essere evidente, risultando lampante direttamente dagli atti. Nella fattispecie, invece, tale evidenza è totalmente assente.

Inoltre, e soprattutto, la liquidazione del danno per equivalente, in sé e in quale misura, è posta dal giudice della sentenza resa in sede di ottemperanza in via solo eventuale, in ragione della mutevolezza della fase esecutiva. Peraltro, la sentenza revocanda non sembra ancorare la possibile concorrenza del risarcimento per equivalente agli ordinativi di fornitura consumati, inesistenti e assunti erroneamente secondo il ricorrente, ma all’ipotesi che non si operino gli scomputi per l’eventuale subentro, precisando che le voci di danno potrebbero essere liquidabili solo pro quota, qualora la Ma. conseguisse in tempo utile l’effettivo affidamento del contratto, anche parziale.

In definitiva, con la prospettazione dell’errore di fatto, la società ricorrente sembra evocare profili attuativi rivelatasi nella fase del subentro. Certamente, il ricorso per revocazione non appare la sede propria degli stessi.

9. In conclusione, il ricorso per revocazione è interamente inammissibile.

9.1. Le spese processuali sono integralmente compensate, tra tutte le parti in ragione delle questioni identiche o strettamente collegate svolte, ed inoltre, nei confronti dell’unica parte non ricorrente costituita nei tre giudizi, in ragione della complessità della controversia.

9.2. Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulla spese processuali nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere

Giuseppa Carluccio – Consigliere, Estensore

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