Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 386. I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dai superiori gerarchici con le schede valutative sono connotati da un’altissima discrezionalità tecnica

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Visto l’atto di rinuncia al ricorso di primo grado depositato l’11 dicembre 2017, notificato al Comune il 16 novembre 2017, del signor Gi. Be. Pe., in proprio e in qualità di legale rappresentante di Th. Po. Co. S.r.l. e di Ze. S.r.l.,;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Ma. e Vi., quest’ultimo su delega dell’avvocato Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2017 con il quale il signor Gi. Be. Pe., in proprio e in qualità di legale rappresentante di Th. Po. Co. S.r.l. e di Ze. S.r.l., dichiara di voler rinunciare al ricorso di primo grado;
Preso atto che al Collegio non resta che dar conto della suddetta rinuncia al ricorso di primo grado;
Ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado da parte degli appellati e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere

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