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[…]
Che ciò configurerebbe un’ipotesi di errore revocatorio ai sensi dell’art. 106 Cpa e 395 n. 4 c.p.c.;
Ad ogni buon conto, secondo il ricorrente non sarebbe fondata la tesi della inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2, all. 3 Cpa (v. pagg. 5-6 ric.);
Considerato che, in relazione a tale ultimo aspetto, ricorre questione di diritto, che, come tale, fuoriesce dall’ambito dell’istituto della revocazione;
Rilevato, in relazione alla prospettata sussistenza dell’errore di fatto revocatorio, quanto segue:
la supposta domanda di fissazione di udienza, asseritamente inviata personalmente dal sig. Fl. in data 31 marzo 2014 ed altrettanto asseritamente ricevuta dal Consiglio di Stato in data 3 aprile 2014, in ogni caso sarebbe stata sottoscritta dalla parte personalmente, e non già dal suo difensore;
non vi è comunque prova che il plico raccomandato che si assume spedito e ricevuto nelle date innanzi precisate contenesse una domanda di fissazione di udienza relativa all’appello r.g. n. 2292/2013, di modo che, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, si avrebbe prova dell’invio e ricezione di una raccomandata e non già dell’invio e ricezione di una domanda di fissazione di udienza;
dalla documentazione depositata a corredo del ricorso per revocazione risulta: c1) le Po. It. danno atto che la raccomandata è stata accettata per la spedizione in data 31 marzo 2014 e consegnata in data 3 aprile 2014 al Centro postale Roma Eur Cpd; c2) l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata documenta (senza firma per esteso del ricevente) una ricezione in data (riportata a mano) del 4 aprile 2014, laddove il timbro “Po. It.” apposto sul medesimo avviso di ricevimento (medesimo rigo) documenta una data “4 aprile 2017”;
Considerato che, alla luce di quanto esposto – ed in disparte ogni valutazione sulla ritualità ed efficacia di una domanda di fissazione di udienza proposta dalla parte personalmente – non vi è alcuna prova dell’intervenuto invio e ricezione della più volte citata domanda di fissazione di udienza;
Ritenuto, pertanto, che, per tali ragioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Fl. Gi. per revocazione della propria ordinanza n. 1624/2017, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del costituito Ministero della Difesa, delle spese ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
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