In tema di incentivi economici e loro revoca, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di una addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si fa questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 378
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2013, proposto da:
Gi. Fl., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Na., An. Gu., con domicilio eletto presso lo studio An. Gu. in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZ. I BIS n. 07997/2012, resa tra le parti, concernente diniego passaggio ai ruoli civili
Visti il ricorso per la revocazione dell’ordinanza collegiale n. 1624/2017;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Gu., avv.to dello Stato Pu.;
Vista la propria ordinanza 7 aprile 2017 n. 1624, con la quale è stata rigettata l’opposizione al decreto presidenziale n. 1056/2014, di perenzione dell’appello r.g. n. 2292/2013, rilevandosi che:
“l’appellante entro un anno non ha presentato richiesta di fissazione udienza e l’appello è dichiarato perento ex art. 81 Cpa”;
poiché l’appello è stato proposto nel 2013, per lo stesso non può trovare applicazione l’art. 2, all. 3, Cpa, che si riferisce solo ai termini in corso all’entrata in vigore del Codice;
Rilevato che con il ricorso in esame si richiede la revocazione della predetta ordinanza, evidenziandosi a tal fine:
che “dapprima con raccomandata n. 14608653444-8 (di seguito indicata come “la raccomandata”, n.d.r.) inviata dal signor Fl. personalmente il 31 marzo 2014, successivamente con n. 2 apposite istanze depositate la prima in data 27 novembre 2014 e la seconda il 4 febbraio 2017 . . . . tutte dirette all’ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, si è provveduto a proporre, nell’interesse di parte ricorrente, formale istanza di fissazione udienza per la discussione del ricorso n. 2292/2013″;
che “dall’esito della spedizione . . . emerge chiaramente l’avvenuta consegna della predetta raccomandata il 3 aprile 2014, così come correttamente indicato dal servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito Internet delle Po. It. s.p.a.”;
– che solo “in data 29 marzo – 4 aprile 2017, esso istante è riuscito a conseguire fisicamente la disponibilità della cartolina attestante la effettiva intervenuta ricezione da parte del Consiglio di Stato della istanza di fissazione di udienza”, e cioè quella spedita con la “raccomandata”;
Che la “mancata assegnazione di un numero di protocollo all’istanza de quo del 31 marzo 2014 . . . sia stata invero dovuta ad un difetto di distribuzione della corrispondenza all’interno degli uffici e/o cancellerie del Consiglio di Stato, e pertanto non dipendente da un’inerzia in tal senso del ricorrente stesso”;
segue pagina successiva
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